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Nell’ambito del proprio programma sulla profilazione per scopi pubblicitari, il garante privacy francese (“CNIL”) ha lanciato una consultazione pubblica sullo schema di Linee Guida sui cookies, volto a definirne la versione finale.

Il testo in consultazione tratta in particolare le modalità pratiche di raccolta del consenso, sempre indispensabile per il funzionamento dei cookies, fatti salvi i cookies c.d. “necessari”, unicamente destinati a facilitare le interazioni online ovvero strettamente necessari al funzionamento del sito. Infatti, tanto i fornitori sito web che i terzi che dispongano di cookies su app e siti web dovranno garantire che il consenso sia prestato liberamente, in maniera specifica e inequivoca, suggerendo un linguaggio chiaro e intellegibile, in linea con il GDPR.

L’informazione all’utente va data su due livelli: (i) una prima schermata, sotto forma di banner, all’apertura del sito, in cui dovrà fornirsi una descrizione sintetica delle specifiche finalità per cui sono richiesti i cookies e; (ii) un’informativa completa, prontamente disponibile attraverso un menu a tendina o mediante un link.

Perché l’utente sia informato della portata del consenso, sin dalla raccolta è indispensabile che allo stesso sia fornita la lista dei titolari del trattamento. Inoltre, il titolare dovrà garantire che il consenso possa essere revocato con la stessa facilità con cui è prestato, senza alcun pregiudizio. Infine, laddove l’utente non abbia né prestato, né negato il consenso (ad es., chiudendo il banner di apertura), il consenso si intenderà negato e si attiveranno solo i cookies necessari.

L’Autorità chiarisce che il consenso può anche essere espresso collettivamente per tutti i cookies presenti sul sito, a condizione che (i) l’utente sia stato preventivamente informato sulle singole finalità, (ii) abbia comunque la possibilità di prestare il consenso per ciascuna finalità, e (iii) la possibilità di rifiutare il consenso complessivamente sia posta sullo stesso livello e alle medesime condizioni.

Fermo restando che, in caso di modifiche sostanziali alle condizioni del trattamento, il consenso andrà rinnovato, la CNIL sottolinea come, in linea di principio, questo sia registrato per 6 mesi a partire dall’espressione.

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