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Diamo indicazioni in questa infografica sulle regole relative a cosa fare e cosa non fare in Italia nella pubblicità delle bevande alcoliche che rappresenta un settore altamente regolamentato.

Abbiamo analizzato il problema della pubblicità delle bevande alcoliche in Italia nell’infografica di seguito in stile legal design e nel resto dell’articolo.

Tra le varie tematiche oggetto di attenzione in materia di pubblicità, la diffusione di messaggi promozionali aventi ad oggetto bevande alcoliche è certamente una delle più rilevanti e di maggiore interesse tanto per gli operatori del settore, quanto per i consumatori, che sono sempre più sensibili a temi di carattere sociale come quello del consumo di alcolici.

Nel nostro paese sono diverse le disposizioni contenute tanto in testi normativi quanto in codici di autodisciplina che regolamentano la possibilità e le modalità concrete di promozione di bevande alcoliche, con particolare attenzione non solo all’aspetto contenutistico dei messaggi pubblicitari, ma anche ai destinatari finali e alle modalità di presentazione.

Il principio generale che deve informare la comunicazione commerciale in tema di bevande alcoliche è infatti quello di tutelare l’interesse primario della collettività a che tutte le persone, ed in particolare i bambini e gli adolescenti, abbiano una vita familiare e sociale protetta dalle conseguenze collegate all’abuso di bevande alcoliche.

A conferma di quanto sopra, con riferimento alla fascia più facilmente suggestionabile della popolazione, il legislatore ha previsto delle norme a tutela della loro esposizione a messaggi potenzialmente nocivi.

È infatti espressamente vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età e la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

Ai sensi invece del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, devono essere evitate le comunicazioni commerciali che incoraggino un uso eccessivo ed incontrollato di bevande alcoliche, che inducano il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione ai prodotti ovvero alle condizioni personali del consumatore, ovvero che associno la guida di veicoli all’uso di bevande alcoliche.

Ovviamente valgono anche per le pubblicità aventi ad oggetto bevande alcoliche le norme previste dal nostro ordinamento in relazione alla pubblicità ingannevole e comparativa.

A vigilare sul rispetto di alcune delle previsioni di cui sopra è stata posta una autorità come il Giurì, che con le proprie decisioni ha offerto particolari spunti agli interpreti e fornito, agli esperti e agli operatori del settore, dei punti di riferimento concreti in relazione alla materiale implementazione dei principi contenuti nelle regole pubblicitarie.

Ad esempio, un caso lampante di pubblicità non compliant con i principi del nostro ordinamento in materia è rappresentato dalla decisione del Giurì con riferimento ad un messaggio veicolato da una nota casa di produzione di birra.

La pubblicità raffigurava l’elargizione di birra prima offerta a fiotti, poi con un getto “a fontana” ed ancora, in crescendo, a “cascata”. In tal caso, il Giurì ha ritenuto che le immagini ed il messaggio non fossero compatibili con il quadro prospettato sopra, in considerazione della veicolazione di un messaggio contrario ai principi di misura e responsabilità nel bere.

Su di un simile argomento, è possibile vedere la nostra serie di infografiche relative alla disciplina della pubblicità in diversi settori QUI

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