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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il Final Report sugli Orientamenti in materia di esclusione relativa alle reti limitate ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2).

L’Articolo 3, lett. k), della PSD2 ha introdotto un’esclusione dall’ambito di applicazione della Direttiva per i servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato. Tali strumenti, che rientrano nel campo di applicazione della cosiddetta “limited network exclusion” (LNE), possono essere tessere clienti, carte carburante, tessere di membro, tessere per i mezzi di trasporto pubblici, biglietti per il parcheggio, buoni pasto o buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l’uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale.

Inoltre, l’Articolo 37, par. 2, della PSD2 ha fissato una soglia di 1 milione di euro per il valore complessivo delle operazioni di pagamento, che, se superata, richiederebbe ai prestatori di servizi esclusi ai sensi dell’Articolo 3, lett. k), parr. (i) o (ii) della PSD2 (i.e. (i) strumenti che consentono di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale o (ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi) di notificare la rispettiva autorità competente. Quest’ultima, a sua volta, valuta se l’attività in questione sia qualificabile come “limitata” o se richieda un’autorizzazione come istituto di pagamento o di moneta elettronica.

Dalla pubblicazione della PSD2, l’EBA e la Commissione UE hanno ricevuto una serie di domande sull’applicazione della LNE, giungendo alla conclusione che sussistessero delle evidenti divergenze in termini di attuazione e applicazione della Direttiva nei diversi Stati Membri. Al contempo, l’EBA ha constatato che i consumatori che effettuavano operazioni con gli strumenti di pagamento esclusi non fossero sempre consapevoli di non beneficiare della protezione prevista dalla PSD2.

L’Autorità europea ha così ritenuto di dover emanare degli orientamenti volti a chiarire una serie di aspetti con particolare riferimento alla LNE. La relativa bozza è stata pubblicata nel 2021 ed ha incluso, tra l’altro, l’uso di strumenti di pagamento all’interno di una rete limitata, i criteri e gli indicatori per qualificare come “limitata” una rete di fornitori di servizi o una gamma di beni e servizi, nonché l’applicazione della LNE da parte degli istituti finanziari regolamentati e i requisiti di notifica alle autorità competenti.

Successivamente, l’EBA ha avviato una consultazione pubblica per il periodo dal 15 luglio al 15 ottobre 2021 sul progetto degli Orientamenti, all’esito della quale ha valutato di apportarvi alcune modifiche. L’emendamento più rilevante incluso nella versione finale riguarda la valutazione della connessione funzionale tra beni e servizi, che ora si basa su una categoria specifica di beni e servizi con uno scopo comune individuata dall’emittente dello strumento escluso, piuttosto che su un bene o servizio principale, come inizialmente proposto nel documento di consultazione. L’EBA ha anche chiarito la natura degli indicatori di valutazione, che sono tutti obbligatori per l’assessment da parte dell’autorità competente e che ognuno di essi può essere utilizzato come motivo per rifiutare la concessione dell’esclusione.

Gli Orientamenti si applicheranno a partire dal 1° giugno 2022 con un ulteriore periodo transitorio di 3 mesi (fino al 1° settembre 2022) per gli emittenti che già beneficiano dell’esclusione, per presentare una nuova notifica alla propria autorità nazionale competente.

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