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L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) ha provveduto a modificare l’articolo 16 del regolamento per la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi approvato con delibera n. 127/00/CONS il primo marzo 2000. Le modifiche introducono un nuovo quadro sanzionatorio applicabile ai soggetti che non forniscano i documenti, i dati e le notizie richieste dall’AGCM ovvero che non ottemperino agli ordini e alle diffide di quest’ultima, prevedendo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate all’articolo 1, commi 30 e 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Inoltre, a seguito della modifica introdotta, in caso di inottemperanza rispetto ad un provvedimento emesso a seguito della riscontrata violazione delle norme in materia di abuso di posizione dominante, la sanzione amministrativa erogata non potrà essere inferiore al 2% e superiore al 5% del fatturato annuo.

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