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Emergenza COVID-19 e comunicazioni elettroniche: la Commissione UE e il BEREC chiariscono i presupposti per l’adozione da parte degli operatori di misure eccezionali di traffic management

La Commissione UE e l’Organismo dei Regolatori Europei delle Comunicazioni Elettroniche (“BEREC”) hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla gestione dell’aumento di domanda per la connettività di rete dovuta all’emergenza coronavirus COVID-19.

La Commissione UE e il BEREC hanno sottolineato l’importanza di continuare a garantire l’applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2120 che impongono ai fornitori di servizi di accesso a internet di “trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze” (art. 3.3), ricordando che l’art. 3.3 del Regolamento 2015/2120 autorizza gli operatori ad applicare misure di gestione del traffico (traffic management), a condizione che si tratti di misure ragionevoli, ossia trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su giustificazioni tecniche obiettive.

Le due istituzioni riconoscono che la necessità di “prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete, eccezionale o temporanea” rientra tra i casi nei quali è ammesso, ai sensi dell’art. 3.3.c del Regolamento 2015/2120, il ricorso a misure eccezionali di traffic management che vadano oltre quelle sopra indicate, purché ragionevoli e non discriminatorie, e che una situazione di questo tipo può essere determinata dall’emergenza COVID-19.

La Commissione e il BEREC hanno tuttavia richiamato l’attenzione sulla circostanza che, trattandosi di un’eccezione ai principi espressi dal Regolamento 2015/2120, essa deve essere interpretata in maniera restrittiva.

A tal proposito, hanno elaborato delle considerazioni di cui gli operatori dovranno tenere conto per poter legittimamente applicare, in via eccezionale, misure di gestione del traffico volte a prevenire congestioni delle reti o mitigarne gli effetti:

  1. gli operatori dovranno valutare obiettivamente se i livelli di traffico sono molto elevati rispetto ad un periodo di riferimento simile e se, in assenza delle misure previste, gli utenti sarebbero penalizzati dalla congestione;
  2. la situazione di “congestione eccezionale” dovrebbe essere intesa come quella situazione in cui, malgrado l’applicazione dei più elevati standard di diligenza professionale nella gestione della rete, si verificano congestioni imprevedibili e inevitabili su reti mobili o fisse (e.g. a causa di frequenti guasti tecnici, di cambiamenti imprevisti nell’instradamento del traffico fuori dal controllo dell’operatore o di incrementi consistenti del traffico di rete dovuti all’attuale emergenza sanitaria nonché di altre situazioni emergenziali che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di accesso a internet);
  3. nell’attuare misure eccezionali di gestione del traffico, gli operatori dovrebbero prendere in considerazione soluzioni proporzionate al problema riscontrato che garantiscano l’accesso a internet a tutti gli utenti e che allo stesso tempo siano efficaci nella gestione della congestione potenzialmente causata da picchi di traffico, siano limitate nel tempo allo stretto necessario e assicurino la parità di trattamento delle categorie di traffico equivalenti.

La Commissione e il BEREC, con il sostegno delle Autorità Nazionali di Regolamentazione o delle autorità competenti, hanno inoltre annunciato che istituiranno uno speciale meccanismo di monitoraggio e reportistica per garantire il controllo della situazione del traffico Internet in ogni Stato membro, al fine di poter reagire rapidamente ai problemi relativi alla capacità della rete.

Raccomandazioni su come gestire l’emergenza COVID-19 dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

La European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato alcune raccomandazioni operative riguardo all’emergenza coronavirus Covid-19 rivolte agli operatori dei mercati finanziari. In particolare, l’ESMA raccomanda ai consigli d’amministrazione delle società quotate nei listini europei di compiere alcuni interventi volti a garantire una maggiore trasparenza informativa durante l’attuale periodo di emergenza.

In primo luogo, agli operatori dei mercati finanziari viene suggerito di implementare appositi piani di emergenza (“business continuity planning”) per garantire la continuità operativa degli istituti quotati, in linea con i relativi obblighi normativi. In secondo luogo, l’Autorità europea raccomanda di fornire prontamente ai mercati tutte le informazioni rilevanti con riferimento all’impatto che la diffusione del coronavirus COVID-19 ha avuto rispetto agli strumenti finanziari e alla situazione economica degli istituti, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 sugli abusi di mercato e le relative linee guida emanate dalle autorità di regolamentazione nazionali. Inoltre, agli operatori finanziari è richiesto di comunicare gli effetti reali e potenziali del coronavirus COVID-19 nell’ambito della relazione finanziaria annuale per il 2019 ovvero, se questa non è ancora stata finalizzata, nelle relazioni finanziarie infra-annuali. Tali informazioni devono essere comunicate tenendo in considerazione le prospettive economiche, la ripartizione dei dividenti e la situazione finanziaria delle società in generale, nel rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 34/2013 sui bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati.

In considerazione del fatto che, attualmente, gli Stati europei si trovano in fasi diverse della crisi pandemica e le misure adottate per mitigarne gli effetti possono differire da paese a paese, agli operatori finanziari è richiesto di valutare l’impatto del coronavirus COVID-19, da un lato, cercando di anticipare gli effetti della crisi, mentre, dall’altro, tenendo conto di come le autorità nazionali reagiranno alla diffusione del virus e le conseguenze sulle loro attività, situazione finanziaria e risultati economici.

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