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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2020, n. 1111, si è espressa in tema di invenzioni di azienda, ossia quelle invenzioni realizzate dal dipendente nell’esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro per cui non è prevista una specifica retribuzione.

In particolare, la Corte ha confermato il principio secondo cui il valore commerciale dell’invenzione non è l’unico parametro ai fini della determinazione dell’equo premio, previsto per il lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 64 c.p.i., secondo comma. La Corte, infatti, ha rigettato il ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse operato correttamente, avvalendosi, pur nell’applicazione della formula tedesca (i.e. una valutazione che privilegia i fattori economici e in particolare il valore commerciale dell’invenzione), di numerosi correttivi volti a determinare adeguatamente, sia pure nella complessità della vicenda, l’importanza delle invenzioni, analiticamente valutate, e considerando il valore delle stesse sotto diversi profili comunque a prescindere dall’utilizzo concreto.

Tale decisione ribadisce l’orientamento della stessa Corte di Cassazione che, già in passato, ha stabilito come, per determinare le potenzialità di sfruttamento economico dell’invenzione, “occorre ricorrere ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, discostandosi dal c.d. “metodo tedesco”, onde evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell’invenzione” (cfr. Cass. 27.2.2001 n. 2849; Cass. 2.4.1990 n. 2646).

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