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Con sentenza del 2 aprile 2020, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il noleggio di veicoli a motore dotati di ricevitori radio non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/EC, c.d. direttiva InfoSoc.

La Corte di Giustizia era stata chiamata a rispondere alla questione, sollevata in via pregiudiziale dalla Suprema Corte svedese, se il noleggio di autoveicoli dotati di sistemi radio preinstallati costituisca comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva InfoSoc, e quindi se dovesse essere conseguentemente vietato, ove concesso senza il previo consenso dei titolari dei diritti coinvolti.

Nel decidere la questione, la Corte di Giustizia UE ha richiamato il considerando n. 27 della direttiva InfoSoc, il quale stabilisce che “La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva“. La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che tale principio vale anche per la fornitura di un radioricevitore facente parte integrante di un veicolo noleggiato, che consente di ricevere, senza alcun intervento supplementare da parte della società di leasing, le trasmissioni radio terrestri disponibili nella zona in cui si trova il veicolo.

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