L’AGCOM si è pronunciata sulla contestazione della FIEG relativa alla violazione del diritto d’autore tramite la piattaforma Telegram.
Il 23 aprile 2020 l’Autorità Garante per le Comunicazioni (“AGCOM”) ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato dalla Federazione Italiana Editori Giornali (“FIEG”) che denunciava una violazione del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, adottato dalla stessa AGCOM con Delibera 680/13/CONS (“Regolamento”), da parte della piattaforma di messaggistica Telegram.
Nello specifico, la FIEG lamentava la presenza di una serie di canali Telegram che mettevano a disposizione, in via non autorizzata e con possibilità di download, le edizioni digitali di testate pubblicate da aziende associate alla stessa FIEG, richiedendo all’Autorità di procedere alla rimozione di tutte le edizioni digitali pirata presenti sui canali Telegram, nonché la cessazione della loro sistematica messa a disposizione. Peraltro, a seguito di tali contestazioni, la piattaforma Telegram è prontamente intervenuta, notificando ai propri utenti gestori dei canali in oggetto di interrompere le condotte illecite entro 24 ore, con il risultato che la maggior parte di questi hanno effettivamente cessato la messa a disposizione delle opere editoriali in violazione della legge. Quanto precede ha quindi portato all’archiviazione del procedimento. Tuttavia, l’intervento dell’AGCOM risulta interessante per alcune delle conclusioni tratte dall’Autorità in merito alla vicenda.
In primo luogo, l’Autorità ha affermato come, in ragione della localizzazione all’estero dei server impiegati per la diffusione del materiale pirata, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento, non avrebbe potuto procedere alla rimozione dei singoli contenuti caricati illecitamente, in quanto ciò avrebbe comportato l’impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione. Pertanto, l’unica possibilità per l’Autorità sarebbe stata quella di rivolgersi ai provider italiani che forniscono l’accesso a internet ordinando loro di procedere alla disabilitazione dell’accesso all’intera piattaforma di messaggistica. Tuttavia, continua l’Autorità, l’adozione di un provvedimento di inibizione dell’accesso al servizio di Telegram nella sua interezza, con la conseguente disabilitazione dell’intero servizio di messaggistica istantanea, non sarebbe risultato idoneo secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza previsti dal citato art. 8, comma 2 del Regolamento.
Altro aspetto parimenti interessante della vicenda è il fatto che l’Autorità abbia sentito la necessità di accompagnare il provvedimento di archiviazione con una segnalazione nella quale affermava che “per legittimare un intervento diretto di AGCOM nei confronti di Telegram occorrerebbe una modifica della normativa primaria che consenta di considerare stabiliti in Italia – con riferimento ai diritti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 70 del 2003 – gli operatori che offrono servizi della società dell’informazione nel territorio italiano utilizzando risorse nazionali di numerazione”.