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AGCOM ha emesso la seconda contestazione per la violazione del divieto di pubblicità di gioco nei confronti di un operatore del gioco a distanza che ha spontaneamente pagato.

In data 7 gennaio 2020, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha notificato ad un operatore del gioco a distanza una contestazione con cui è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio per una presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (“Decreto Dignità”), per aver effettuato pubblicità relativa al gioco d’azzardo nonché a giochi con vincite di denaro attraverso le pagine del proprio sito internet.

Attraverso la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, l’AGCOM aveva pubblicato le proprie linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del Decreto Dignità. La delibera di AGCOM fornisce chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione soggettivo, oggettivo e temporale dell’art. 9 del Decreto Dignità e le linee guida, in particolare, si pongono in attuazione dell’art. 9 del suddetto decreto e si propongono, entro la cornice normativa primaria di riferimento, di coordinare le nuove regole con la complessa disciplina di settore e con i principi costituzionali e dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 5 delle suddette linee guida, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. In particolare, “non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento.

Ciononostante, le contestazioni mosse da AGCOM riguardavano proprio delle comunicazioni effettuate all’interno del sito internet dell’operatore. Nel corso del procedimento davanti ad AGCOM, l’operatore ha esercitato il proprio diritto di difesa mediante accesso agli atti del procedimento,  con la presentazione di scritti difensivi (nota prot. n. 57136 del 7 febbraio 2020) e con lo svolgimento di un’audizione presso il competente Ufficio dell’AGCOM il giorno 19 febbraio 2020. Tuttavia, in data 4 marzo 2020, ovvero prima che AGCOM procedesse all’adozione di un provvedimento finale, l’operatore ha inviato una copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 2 marzo 2020, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a € 16.666,66 con riferimento alla suindicata violazione. AGCOM ha ritenuto, altresì che il pagamento in misura ridotta, potesse essere ammesso perché nel caso di specie la sanzione da infliggere all’operatore sarebbe stata pari ad € 50.000, non risultando attuabile un calcolo proporzionale al valore della pubblicità oggetto di contestazione, in quanto i messaggi promozionali sono stati diffusi tramite il sito web gestito dall’operatore.

L’Autorità ha così preso atto che l’operatore ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell’atto di contestazione, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell’accertamento, pagando una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge e ha ritenuto di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione.

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