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La CGUE ha riconosciuto che la nozione di indirizzo di cui alla Direttiva 2004/48 non si riferisce, nel caso di un utente che carichi file lesivi di diritti IP su YouTube, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP.

Con la decisione relativa alla controversia Constantin Film Verleih v YouTube LLC and Google Inc (C-264/19) del 9 luglio 2020, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che, nell’ambito del caricamento di un film su una piattaforma di video online senza il consenso del titolare dei diritti di copyright, la Direttiva 2004/48 non obbliga le autorità giudiziarie a ordinare al gestore della piattaforma video di fornire l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo IP o il numero di telefono dell’utente che ha caricato il film controverso. La Corte ha infatti riconosciuto come la direttiva, la quale prevede che sia fornito l’”indirizzo” delle persone che hanno violato un diritto di proprietà intellettuale, si riferisce con tale termine unicamente all’indirizzo postale delle persone interessate.

Nel caso di specie, nel 2013 e nel 2014 i film “Parker” e “Scary Movie 5” sono stati caricati sulla piattaforma YouTube senza il consenso della Constantin Film Verleih, titolare dei diritti di sfruttamento esclusivi su tali opere in Germania. Tali film sono stati visualizzati varie decine di migliaia di volte. La Constantin Film Verleih ha pertanto intimato a YouTube e Google di fornirle un insieme di informazioni in relazione a ciascuno degli utenti che aveva proceduto al caricamento dei film sulla piattaforma di video. Le due società hanno rifiutato di fornire alla Constantin Film Verleih le informazioni relative a detti utenti, in particolare i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono nonché gli indirizzi IP da loro utilizzati tanto al momento del caricamento dei file interessati quanto al momento dell’ultimo accesso al loro account Google/YouTube.

La controversia principale verteva pertanto sulla riconducibilità di simili informazioni alla nozione di “indirizzo” ai sensi della Direttiva 2004/48. A tal riguardo, la Corte ha rilevato in primo luogo che, quanto al significato ordinario e abituale del termine “indirizzo“, esso riguarda unicamente l’indirizzo postale, vale a dire il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona. Secondo la Corte, ne consegue che tale termine, se utilizzato senza ulteriori precisazioni, come avviene nell’ambito della Direttiva 2004/48, non si riferisce all’indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all’indirizzo IP. In secondo luogo, la Corte ha ricordato come i lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della Direttiva 2004/48 non contengono alcun indizio tale da suggerire che il termine “indirizzo” debba intendersi riferito non solo all’indirizzo postale, ma anche all’indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all’indirizzo IP delle persone interessate. In terzo luogo, la Corte ha riconosciuto come dall’esame di ulteriori disposizioni del diritto UE che fanno riferimento all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo IP emerge che nessuno di essi utilizza il termine “indirizzo“, senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l’indirizzo IP o l’indirizzo di posta elettronica.

 

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