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A giudizio dell’Avvocato Generale dell’Corte di giustizia europea, il framing di un’opera protetta dal diritto d’autore non è una comunicazione al pubblico.

Lo scorso 10 settembre 2020 è stata pubblicata l’opinione dell’avvocato generale (AG) Maciej Szpunar, circa il concetto di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3, para. 1, della direttiva 2001/29.

La vertenza riguarda i rapporti tra due società tedesche. Da un lato una fondazione di diritto tedesco che gestisce una biblioteca digitale e il cui sito Internet contiene link a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali Internet delle istituzioni partecipanti e che, quale «vetrina digitale», memorizza a sua volta solo le miniature (thumbnails), ossia versioni di immagini le cui dimensioni sono ridotte rispetto alle dimensioni originali. Dall’altro lato, c’è una società di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore delle arti visive in Germania.

Quest’ultima aveva subordinato la stipula di un contratto di licenza d’uso del proprio catalogo di opere sotto forma di miniature all’inserimento di una clausola in base alla quale il licenziatario si impegna ad adottare misure tecnologiche efficaci contro il framing da parte di terzi delle miniature di tali opere o di tali materiali protetti, visualizzate sul sito Internet della biblioteca. Il framing è una tecnica – ormai obsoleta – che consente di suddividere lo schermo in più parti, ognuna delle quali può visualizzare, in modo autonomo, una pagina o una risorsa Internet diversa.

L’esito del ricorso di fronte alla Corte federale di giustizia tedesca riguarda il quesito circa la qualificazione dell’incorporazione mediante framing nel sito Internet di un terzo di un’opera disponibile, con il consenso del titolare dei diritti, su un sito Internet, come quello della biblioteca, come comunicazione al pubblico dell’opera ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva UE 2001/29, qualora essa eluda le misure di protezione contro il framing adottate dal titolare dei diritti o imposte da quest’ultimo al licenziatario. Se così fosse, i diritti dei membri della società di gestione collettiva dei diritti d’autore sarebbero interessati e quest’ultima potrebbe validamente chiedere l’inserimento dell’obbligo di adozione delle misure tecnologiche contro il framing nel contratto di licenza con la biblioteca.

La corte di giustizia federale  ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre un quesito alla Corte di Giustizia.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Maciej Szpunar propone di dichiarare che l’incorporazione, in una pagina Internet, di opere provenienti da altri siti Internet (in cui tali opere sono messe a disposizione del pubblico in modo liberamente accessibile su un sito Internet, con l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore) tramite collegamenti cliccabili che utilizzano il framing non richiede l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore, poiché si considera che quest’ultimo l’abbia rilasciata al momento della messa a disposizione iniziale dell’opera.

Per contro, l’incorporazione di simili opere tramite collegamenti automatici (inline linking, con cui le opere vengono automaticamente visualizzate non appena la pagina Internet consultata viene aperta, senza alcuna azione supplementare da parte dell’utente), che serve di norma a incorporare file grafici e audiovisivi, richiede, secondo l’avvocato generale, l’autorizzazione del titolare dei diritti sulle opere.

Sul medesimo argomento è possibile leggere l’articolo “L’Autorità Garante per le Comunicazioni si pronuncia con riferimento alle violazioni del diritto d’autore compiute sui canali Telegram“.

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