L’AGCom definisce i nuovi criteri per i contributi economici relativi alla proproga della durata dei diritti d’uso delle frequenze 5G.
Il 14 ottobre 2020 l’AGCom ha pubblicato la delibera n. 509/20/CONS con cui ha avviato il procedimento per la definizione di nuovi criteri per la determinazione dei contributi economici relativi alla proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze nelle bande 3400-3600 MHz (ossia, frequenze per il 5G), fissati con la delibera n. 138/18/CONS.
Il procedimento è stato avviato in esecuzione delle sentenze con cui il TAR Lazio ha accolto i ricorsi presentati da alcuni operatori avverso i provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla proroga dei diritti d’uso delle predette frequenze e avverso la delibera n. 183/18/CONS, con cui l’Autorità, d’intesa con il MISE, ha – tra l’altro – determinato i criteri per la fissazione del valore economico dei contributi da applicare nel periodo di proroga.
In particolare, gli operatori assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze della banda contigua e “gemella” 3600-3800 MHz (anch’esse frequenze per il 5G) hanno impugnato i predetti provvedimenti del MISE e la delibera n. 183/18/CONS, chiedendone l’annullamento, per asserita violazione dei princìpi di non discriminazione, concorrenza e buon andamento del mercato e contestando – più precisamente – il fatto che la proroga dei diritti d’uso in questione fosse stata concessa a condizioni economiche significativamente diverse da quelle alle quali erano stati assegnati agli operatori ricorrenti i diritti d’uso delle frequenze della predetta banda 3600-3800 MHz.
Il TAR Lazio, con sentenze pubblicate il 26 novembre 2019, ha parzialmente accolto i predetti ricorsi e, per l’effetto, ha annullato la delibera n. 183/18/CONS nella parte in cui ha ritenuto ragionevole, proporzionato e non discriminatorio parametrare i contributi per la proroga dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz al prezzo di riserva per l’aggiudicazione delle frequenze della banda contigua 3600-3800 MHz. Il TAR ha dunque ritenuto meritevoli di accoglimento le deduzioni dei ricorrenti in ordine alla notevole differenza venutasi a determinare tra il valore economico dei contributi di proroga per la banda 3400-3600 MHz e il prezzo finale dell’offerta aggiudicataria dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz.
Con le pronunce in parola, il TAR Lazio ha quindi osservato che l’AGCom avrebbe dovuto fissare l’entità del contributo per la proroga delle frequenze in discussione tenendo in considerazione il valore di aggiudicazione delle frequenze contigue (ossia, le frequenze in banda 3600-3800 MHz). Tale intervento – secondo il TAR Lazio – avrebbe infatti scongiurato l’eccessivo vantaggio competitivo venutosi a creare per gli operatori beneficiari della proroga.
In ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio in parola, l’Autorità ha pertanto avviato, con la delibera in commento, il procedimento di “determinazione, ora per allora, dei nuovi criteri di fissazione dei contributi per la proroga dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3400-3600 MHz, oggetto della propria delibera 183/18/CONS”, precisando che la “previsione della determinazione di tali criteri non pregiudica la valutazione positiva già espressa ai fini della concessione della proroga in parola con la delibera n. 183/18/CONS, né altre misure tecnico-regolamentari ivi stabilite”.
Con successivo provvedimento, verrà pubblicato sul sito web dell’Autorità il testo della consultazione pubblica avente ad oggetto i nuovi criteri per la determinazione dei contributi economici in commento.
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