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La decisione dell’EUIPO sul carattere distintivo dei marchi sonori allarga l’ambito di proteggibilità e potrebbe generare nuove opportunità per le aziende.

Con una recente decisione, la Commissione di Ricorso dell’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) si è pronunciata in materia di marchi sonori, soffermandosi sui relativi criteri di valutazione del carattere distintivo.

La pronuncia è sorta da un episodio accaduto nel 2019 quando una società tedesca attiva nel settore della produzione di dispositivi medici e farmaceutici aveva depositato presso l’EUIPO una domanda di marchio sonoro, in particolare un jingle della durata di 4 secondi. La domanda di marchio europeo è stata però contestata per mancanza di carattere distintivo, in particolare per i prodotti e i servizi delle classi 9, 10, 11, 41 e 44.

L’esaminatore dell’Ufficio europeo aveva dichiarato che il marchio sonoro richiesto non avrebbe consentito al pubblico di distinguere i prodotti e i servizi individuati e aveva quindi rigettato la domanda di marchio dell’UE in questione ritenendo il marchio sonoro oggetto di lite non in grado di attirare l’attenzione dei consumatori, in quanto già comunemente utilizzato nel campo degli apparecchi elettronici, e pertanto incapace di fornire al pubblico di riferimento indicazioni sull’origine dei prodotti e servizi protetti dalla registrazione. Inoltre, la sequenza sonora oggetto della domanda di marchio è stata ritenuta molto semplice e banale, incapace di generare alcuna forma di riconoscimento. Di conseguenza, secondo l’esaminatore EUIPO, la combinazione sonora in questione non differiva da altre sequenze sonore o suoni già utilizzati da altri operatori del mercato.

Interrogata sulla questione dopo la presentazione del relativo appello, le Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha ricordato che il solo fattore decisivo ai fini del riconoscimento del carattere distintivo è costituito, in materia di marchi sonori, dalla capacità della sequenza sonora per la quale si chiede la registrazione di permettere al consumatore di riconoscere i prodotti e i servizi come provenienti da una particolare impresa. Nel caso in questione, i prodotti e i servizi sono stati riconosciuti come destinati a consumatori medi e a consumatori esperti, in particolare nei settori dell’informatica, della sanità e dei preparati medici o sanitari. Trattasi pertanto di un pubblico con un livello di attenzione medio o elevato nei confronti di tali prodotti.

La Commissione di Ricorso ha inoltre rilevato che la sequenza sonora per la quale è stata richiesta la registrazione è breve e memorabile, ma non così breve da non poter essere percepita quale un segno distintivo, e che non rappresenta una sequenza già largamente sentita al momento dell’attivazione di dispositivi elettronici. La Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha sottolineato anche che la circostanza che molti dispositivi elettronici producano una sequenza sonora quando vengono attivati mostra che i consumatori sono abituati a percepire tali suoni, e li percepiscono come un’indicazione dell’origine del prodotto, a condizione che la sequenza sonora sia memorabile. Il suono per il quale è stata richiesta la registrazione, secondo la decisione, rappresenta un jingle ritmico di quattro suoni che, lungi dall’essere un mero segnale di funzionamento, sarà molto probabilmente ricordato dai consumatori.

Alla luce del ragionamento sopra indicato, è stato pertanto annullata la precedente decisione che aveva rifiutato la registrazione del marchio sonoro in questione per mancanza di carattere distintivo. Sarà interessante seguire gli sviluppi sull’argomento con riferimento all’area dei marchi sonori che sta acquisendo sempre più rilevanza.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “La capacità distintiva di un marchio non richiede sempre la valutazione del settore per la CGEU”.

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