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La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il titolare di diritto d’autore possa legittimamente limitare il linking delle proprie opere per contratto. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), in una sua recente decisione, ha stabilito che il titolare di diritto d’autore può legittimamente limitare il linking delle proprie opere per contratto, ad esempio inserendo una clausola che imponga l’adozione di misure tecnologiche.

La questione è stata posta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito di un procedimento tra un’associazione tedesca di amministrazione collettiva del diritto d’autore di arti figurative e una fondazione tedesca di patrimonio culturale, in relazione al rifiuto, da parte della prima, di stipulare un contratto di licenza per l’utilizzo del proprio catalogo di opere da parte della seconda, a meno che non fosse prevista una clausola che obbligasse quest’ultima, in quanto licenziataria, ad adottare misure tecnologiche per prevenire il framing da parte di terzi delle opere protette concesse in licenza, nel momento in cui il licenziatario avrebbe utilizzato le opere protette.

Questa decisione è molto importante poiché affronta una questione che era rimasta in sospeso dopo una serie di decisioni iniziate dal 2014 con “Svensson”, “Best Water” e “GS Media”. Nella sua decisione, la Corte, ricordando tale giurisprudenza in merito all’art. 3, para. 1 della direttiva InfoSoc, ha fatto riferimento al carattere preventivo della normativa e alla necessità di stabilire un elevato livello di protezione per gli autori, valutando caso per caso e prendendo in considerazione criteri autonomi sulla qualificazione del concetto di “comunicazione al pubblico”.

La Corte si è concentrata, in particolare, sul comportamento titolare del copyright: se questo autorizza la pubblicazione della propria opera esplicitamente e senza riserve oppure senza ricorrere a misure tecnologiche che limitino l’accesso o l’utilizzo della sua opera, allora un link connesso a tale opera non rientra nell’ambito di applicazione della normativa; al contrario, se il titolare dei diritti impone o istituisce misure tecnologiche che limitino l’accesso o l’utilizzo della sua opera, un link volto ad eludere tali misure rientrerebbe certamente nell’ambito di applicazione della normativa.

Questa seconda riguarda il caso deciso dalla Corte: il titolare dei diritti ha acconsentito all’utilizzo delle proprie opere solamente a condizione che il licenziatario attuasse misure tecnologiche a loro tutela. Un link di accesso alle opere costituirebbe quindi una comunicazione separata al pubblico, soggetta ad una diversa autorizzazione da parte del titolare. In ogni caso, è certamente possibile che il titolare dei diritti limiti il linking delle proprie opere per contratto.

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