Gli effetti della Brexit si riflettono sulle domande di registrazione di design e modelli, obbligando ad un cambio di strategia nella protezione della proprietà intellettuale. La tutela di un design può rappresentare un’importante scelta strategica da parte delle aziende che mirano a salvaguardare gli aspetti estetici dei loro prodotti. Come altri diritti industriali, anche le domande di registrazione di design possono essere depositate a livello internazionale per espandere il numero di Paesi in cui è garantita la protezione.
A tal riguardo, un elemento rilevante da considerare è il Paese in cui si cerca di ottenere la registrazione. Infatti, occorre generalmente valutare una serie di fattori, come il luogo in cui i prodotti sono fabbricati o venduti, dove è probabile che vengano copiati oppure dove le aziende concorrenti operano maggiormente, così come i requisiti locali per l’accettazione della domanda.
Con riferimento al contesto europeo, le aziende hanno generalmente due opzioni principali per tutelarsi: depositare la domanda per un disegno o modello comunitario registrato (Registered Community Design, “RCD”) o richiedere la registrazione dei design nelle singole giurisdizioni. I RCD sono generalmente l’opzione più vantaggiosa, in quanto permettono con una singola registrazione di ottenere protezione in tutti i paesi dell’Unione Europea.
Tuttavia, la Brexit obbliga a rivedere almeno parzialmente il sistema di registrazione dei design fin qui adottato. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021, la tutela dei RCD non si estende più al Regno Unito. Questo comporta inevitabilmente un aumento dei costi e una duplicazione delle procedure di registrazione, dal momento che le aziende devono ora depositare sia una domanda di RCD che una richiesta di protezione nel Regno Unito.
È opportuno evidenziare che, per qualsiasi RCD già registrato, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha il compito di creare automaticamente una corrispondente registrazione del disegno o modello valida nel proprio territorio. Tale registrazione conserva la data originale di deposito e di anteriorità del RCD e rimane indipendente, potendo così essere contestata, concessa in licenza o rinnovata separatamente.
Lo stesso non può dirsi per i design in sospeso o comunque non registrati al 1° gennaio 2021, i quali non sono oggetto di automatica registrazione da parte dell’UKIPO. Al contrario, le aziende che cercano protezione nel Regno Unito sulla base di un disegno o modello comunitario pendente sono tenute a presentare nuovamente la domanda all’UKIPO entro il 30 settembre 2021. In mancanza, non risulta possibile ottenere il livello di protezione desiderato in Europa.
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