by

Gli effetti della Brexit si riflettono sulle domande di registrazione di design e modelli, obbligando ad un cambio di strategia nella protezione della proprietà intellettuale. La tutela di un design può rappresentare un’importante scelta strategica da parte delle aziende che mirano a salvaguardare gli aspetti estetici dei loro prodotti. Come altri diritti industriali, anche le domande di registrazione di design possono essere depositate a livello internazionale per espandere il numero di Paesi in cui è garantita la protezione.

A tal riguardo, un elemento rilevante da considerare è il Paese in cui si cerca di ottenere la registrazione. Infatti, occorre generalmente valutare una serie di fattori, come il luogo in cui i prodotti sono fabbricati o venduti, dove è probabile che vengano copiati oppure dove le aziende concorrenti operano maggiormente, così come i requisiti locali per l’accettazione della domanda.

Con riferimento al contesto europeo, le aziende hanno generalmente due opzioni principali per tutelarsi: depositare la domanda per un disegno o modello comunitario registrato (Registered Community Design, “RCD”) o richiedere la registrazione dei design nelle singole giurisdizioni. I RCD sono generalmente l’opzione più vantaggiosa, in quanto permettono con una singola registrazione di ottenere protezione in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Tuttavia, la Brexit obbliga a rivedere almeno parzialmente il sistema di registrazione dei design fin qui adottato. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021, la tutela dei RCD non si estende più al Regno Unito. Questo comporta inevitabilmente un aumento dei costi e una duplicazione delle procedure di registrazione, dal momento che le aziende devono ora depositare sia una domanda di RCD che una richiesta di protezione nel Regno Unito.

È opportuno evidenziare che, per qualsiasi RCD già registrato, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha il compito di creare automaticamente una corrispondente registrazione del disegno o modello valida nel proprio territorio. Tale registrazione conserva la data originale di deposito e di anteriorità del RCD e rimane indipendente, potendo così essere contestata, concessa in licenza o rinnovata separatamente.

Lo stesso non può dirsi per i design in sospeso o comunque non registrati al 1° gennaio 2021, i quali non sono oggetto di automatica registrazione da parte dell’UKIPO. Al contrario, le aziende che cercano protezione nel Regno Unito sulla base di un disegno o modello comunitario pendente sono tenute a presentare nuovamente la domanda all’UKIPO entro il 30 settembre 2021. In mancanza, non risulta possibile ottenere il livello di protezione desiderato in Europa.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Come i termini relativi alla privacy dell’accordo sulla Brexit impattano il trasferimento dei dati”.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Close Search Window