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Il Tribunale dell’UE non rileva un rischio di confusione tra due marchi nonostante la somiglianza fonetica.

Nella recente decisione T-117/20 del 10 febbraio 2021, il Tribunale dell’Unione Europea si espresso circa la rilevanza della somiglianza fonetica tra due segni. All’interno di una valutazione sulla somiglianza dei segni distintivi, infatti, vengono presi in considerazione elementi concernenti la sfera visiva, fonetica e concettuale, essendo sufficiente che la somiglianza sussista solo in alcuni di tali aspetti.

Nello specifico, i marchi in oggetto nel caso esaminato dal Tribunale erano designati entrambi per prodotti della classe 25 e consistevano rispettivamente nei segni figurativi “PANTHÉ'” e “PANTHER”. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante una grande somiglianza fonetica, le differenze concettuali e visive tra i marchi in questione fossero tali da neutralizzarla ed impedire così il rischio di confusione nei consumatori.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha quindi respinto il ricorso, evidenziando che nella valutazione globale del rischio di confusione gli aspetti visivi, fonetici o concettuali dei segni non hanno sempre lo stesso peso ed è opportuno invece esaminare le condizioni in cui i marchi possono essere posizionati sul mercato. In questo caso, il Tribunale si è basata sul fatto che essi riguardavano la categoria del vestiario, nella quale prevale generalmente l’impressione visiva.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato le differenze concettuali tra i due marchi, essendo uno chiaramente associato al concetto di un felino nero, mentre l’altro era privo di significato. In questi termini, è riconosciuto dalla giurisprudenza che le differenze concettuali possono contrastare altre somiglianze, a condizione che almeno uno dei marchi abbia un significato chiaro e specifico.

Tale decisione risulta interessante in quanto, oltre a presentare una completa analisi sull’indagine di somiglianza tra segni e sul peso relativo di ciascun aspetto, sembra in qualche modo contrastare con alcune considerazioni del Tribunale nel caso T‑817/19, in cui non era stata data particolare importanza alle differenze concettuali e il Tribunale aveva concluso che la somiglianza visiva e sonora dei marchi, in combinazione con l’identità tra i prodotti, fosse sufficiente a provare il rischio di confusione.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo: “Il Tribunale UE chiarisce il rischio di confusione con marchio collettivo”.

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