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Nuova pronuncia della Cassazione chiarisce i parametri per la cessione dei diritti di sfruttamento economico di opere cinematografiche

Con la sentenza n. 23498 del 26 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha emesso una nuova pronuncia sulla cessione dei diritti di sfruttamento economico di opere cinematografiche operata in mancanza del consenso di una contitolare.

Nel caso di specie, l’attrice aveva agito in giudizio contro la convenuta in quanto quest’ultima aveva concluso illecitamente una serie di contratti aventi ad oggetto i diritti di sfruttamento e utilizzazione economica delle opere oggetto della disputa. L’attrice, infatti, aveva ricevuto tali diritti a fronte di una cessione a titolo particolare da parte della (fallita) contitolare della dante causa della convenuta e riteneva di dover prestare il proprio consenso ad eventuali cessioni verso terzi. La convenuta, tuttavia, si è opposta sostenendo di essere lecitamente subentrata nella posizione della propria dante causa (in qualità, quindi, di mandataria) risultando così titolare di un mandato esclusivo e perpetuo per l’Italia e il mondo.

In particolare, il fulcro della questione ruotava attorno al subentro automatico dell’attrice anche nel distinto contratto di mandato – lato mandante – stipulato in rem propriam nell’interesse della mandataria (prima la dante causa della convenuta, poi la convenuta stessa), secondo quanto disposto ex art. 1723, comma 2 del Codice Civile (“c.c.”).

La Corte di Cassazione non ha accolto le argomentazioni della convenuta e ha invece confermato il punto di vista assunto dalla Corte di Appello di Roma: il contratto di mandato era da considerarsi valido e  non poteva essere opposto all’acquirente dei diritti che non accettava espressamente di subentrarvi. Nello specifico, le motivazioni della Suprema Corte hanno portato all’enunciazione del principio secondo cui “[l]’acquirente di un bene, in difetto di pattuizione ad hoc all’atto della cessione, non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la sua gestione e in particolare in un mandato in rem propriam ex art. 1723 c.c., comma 2, salvi i casi eccezionali specificamente previsti dalla legge, fra cui l’ipotesi di cui all’art. 2558 c.c., in tema di cessione di azienda”.

Ne consegue che, nel caso di specie, la cessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere cinematografiche da parte della convenuta, in assenza di una specifica autorizzazione da parte della contitolare attrice, qualifica una violazione dei diritti di quest’ultima, con conseguente rigetto del ricorso in Cassazione.

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