Il Disegno di Legge di riforma del processo civile (DDL 1662/2020) contempla delle innovazioni significative quali l’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
Questa verrà infatti sostituita dalla possibilità di depositare note scritte di precisazione delle conclusioni entro un termine fino a 60 giorni prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione. Inoltre, la riforma dovrebbe anche introdurre dei termini di carattere perentorio non superiori, rispettivamente, a 30 e 15 giorni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Passando ora agli sforzi legislativi in tema di modernizzazione del giudizio civile, in tema di attività di deposito si segnala il superamento della modalità fisica per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione.
La modalità telematica sarà l’unica ammessa per il deposito dei documenti e degli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore, salvo specifica autorizzazione al deposito non telematico in circostanze straordinarie (come l’accertato mancato funzionamento dei sistemi informatici della giustizia civile e la contemporanea sussistenza di una situazione d’urgenza).
Ancora in una prospettiva di accresciuta penetrazione della tecnologia nello svolgimento del processo civile, va interpretata la futura facoltà per il giudice, salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre lo svolgimento “da remoto” per le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Ulteriormente, sempre prevedendo la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice potrà, o sarà tenuto, nel caso di richiesta congiunta delle parti stesse, disporre la sostituzione delle udienze civili in cui è richiesta la presenza dei soggetti di cui sopra con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Di particolare rilevanza pratica è la disposizione volta a snellire le cadenze processuali che prevede la possibilità per il giudice di sostituire l’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico con il deposito telematico del giuramento effettuato tramite dichiarazione a cui il consulente abbia apposto la firma digitale.
Questo articolo è la seconda parte di una analisi delle innovazioni introdotte tramite la riforma del processo civile. E’ possibile leggere la prima parte in questo articolo “La riforma del Processo Civile è un passo più vicina. Cosa aspettarci?”.