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In questa infografica illustriamo in stile legal design cosa si può fare e cosa è vietato ai sensi del divieto della pubblicità dei giochi con vincita in denaro relativo al betting e gambling.

Nel luglio del 2018 è stato adottato il Decreto Legge n. 87/2018, noto anche come “Decreto Dignità”, che tra i vari obiettivi della legge conteneva anche il contrasto alla diffusione del disturbo da gioco d’azzardo. Nello specifico, la norma ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano il divieto di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite di denaro (art. 9), i.e., il c.d. gambling e betting.

Il divieto riguarda qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta e in qualsiasi modo effettuata, con alcune eccezioni, relative ad esempio le lotterie nazionali a estrazione differita. In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e l’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Abbiamo riassunto nell’infografica di seguito creata da Carolina Battistella del studio legale DLA Piper in stile legal design, e nel resto dell’articolo, cosa è vietato ai sensi del divieto di pubblicità del gambling e cosa il divieto di pubblicità gioco consente ancora di fare.

In sede applicativa, la norma sul divieto di pubblicità del gioco ha posto alcune difficoltà interpretative, soprattutto con riferimento alla pubblicità online, all’individuazione dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere per eventuali violazioni delle norme contenute nel Decreto dignità e alle condizioni in cui tali soggetti possono essere chiamati a rispondere. Per tale ragione, AgCom ha adottato delle linee guida per fornire chiarimenti interpretativi alle imprese circa gli effetti applicativi di questi divieti entro la cornice normativa primaria di riferimento. In particolare, sono considerate ammesse:

  • le mere comunicazioni che mantengano un’esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, quali a titolo esemplificativo le informazioni che sono rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale;
  • le informazioni, rilasciate su richiesta del cliente – se strettamente pertinenti a quanto richiesto dal cliente e funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli – in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, ovvero sull’esistenza di nuovi prodotti o servizi;
  • i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors (e.g. spazi quote); e
  • l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore.

Oltre alle tradizionali forme di pubblicità, vanno considerate comunicazioni commerciali vietate, a titolo esemplificativo: – il product placement; – la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco; – l’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati; – le manifestazioni a premio come definite e qualificate dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430; – la pubblicità redazionale; – la pubblicità, diretta e indiretta, effettuata dagli “influencer.

Si intendono vietate altresì le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche che pongono particolare enfasi alle call to action relative al gioco e/o alle scommesse.

Ci sono già state delle sanzioni emesse da AgCom che poi hanno avuto esiti diversi come il provvedimento nei confronti di Google che poi è stato annullato a seguito del ricorso al TAR e di cui avevamo discusso in questo articolo “Google non è responsabile per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi“.

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