22 Febbraio 2022• byValentina Mazza
Gli NFT e il metaverso rappresentano un’enorme opportunità per il mondo della moda, ma i diritti di proprietà intellettuale che possono essere goduti devono essere adeguatamente analizzati.
Gli NFT rappresentano il passaggio successivo verso una moda sempre più digitale. La possibilità per gli utenti non solo di acquistare oggetti da “indossare” nel mondo virtuale, ma anche di avere pezzi unici aggiunge un livello di esclusività che da sempre contraddistingue il settore fashion.
Non è quindi una sorpresa che molte aziende di moda stiano entrando nel mondo degli NFT, in alcuni casi mettendo all’asta gli NFT insieme ad alcuni capi couture veri e propri a prezzi molto più alti di quelli pagati solitamente per le creazioni reali.
In questo scenario, gli NFT e il nuovo metaverso della moda potrebbero offrire nuove opportunità e strumenti, ma anche produrre alcuni rischi per le imprese che fino ad ora hanno operato nel mondo reale.
Da un lato, gli NFT potrebbero essere un importante strumento nella lotta ai contraffattori, aiutando i titolari di diritti della proprietà intellettuale nelle loro attività anti-contraffazione. Infatti, oltre alla garanzia della tracciabilità del capo durante il suo ciclo di vita fornita di per sé dalla tecnologia blockchain, gli NFT portano la lotta alla contraffazione a un livello successivo, offrendo la possibilità di incorporare un NFT nel prodotto fisico da scansionare per verificarne l’autenticità.
A questo proposito, alcune società hanno già brevettato un sistema per coniare, scambiare e mischiare beni digitali crittografici sotto forma di oggetti digitali, ognuno dei quali può essere collegato a un prodotto fisico. Per esempio, l’acquirente riceve un NFT legato a una scarpa da ginnastica che può trasferire con la scarpa, potendo così verificare l’autenticità del prodotto.
Quando non vengono creati dal brand di moda stesso o comunque con la sua collaborazione, tuttavia, gli NFT non possono garantire l’autenticità di un prodotto perché, anche se possono autenticare il capo di moda e la sua proprietà, se le informazioni originariamente inserite sono false o sbagliate fin dall’inizio, gli NFT confermeranno e perpetueranno tali informazioni non veritiere in tutte le sue vendite future.
Infatti, attualmente non esiste alcun sistema per verificare che chi mette in commercio un NFT abbia ottenuto tutti i diritti necessari e che quindi l’NFT venduto non violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Come possibile soluzione per superare questo rischio, le piattaforme che vendono NFT dovrebbero quindi considerare di verificare l’identità dei venditori, così come fanno i principali social media con i propri utenti.
Un altro problema che le case di moda si trovano ad affrontare nel caso di NFT venduti da terzi che includono i loro diritti di proprietà intellettuale è dato dalla portata effettiva dei diritti di marchio. Entrambe le questioni sono emerse con grande evidenza nel caso dell’NFT “Baby Birkin”, un’animazione di un bambino che cresce all’interno della celebre borsa Birkin creata dagli artisti di Los Angeles Mason Rothschild e Eric Ramirez, recentemente venduto all’asta per l’equivalente di 23.500 dollari, senza però che la maison avesse alcuna affiliazione né ricevesse alcuna royalty per la vendita di tale NFT. Infatti, la famosa casa di moda francese ha registrato il marchio “Birkin” per la pelletteria e le borse di pelle ma non per le opere d’arte digitali e gli artisti potrebbero dunque sostenere che i diritti di marchio del legittimo titolare non si estendono anche agli NFT.
È interessante notare che in questo caso la società ha deciso di non intraprendere le vie legali, mentre più recentemente una causa è stata intentata dalla maison negli Stati Uniti contro lo stesso artista per aver offerto la collezione di 100 NFT “MetaBirkins” raffiguranti diverse versioni della sua iconica borsa realizzate in pelliccia. Infatti, questa volta la società ha rivendicato la violazione dei suoi diritti di marchio per aver utilizzato il famoso marchio denominativo “Birkin” e il relativo trade dress senza il suo consenso, aggiungendo semplicemente il prefisso generico ʻmeta’, riferito al mondo virtuale in cui vengono scambiati beni digitali come gli NFT. La decisione è probabilmente dovuta anche al fatto che mentre per l’NFT “Baby Birkin” si trattava di un’unica opera che includeva un certo grado di rielaborazione artistica, nel caso delle “MetaBirkins” si tratta di una vera a propria collezione digitale di 100 NFT, in cui è dunque più facile ravvisare lo scopo commerciale ed escludere la difesa del fair use legata al diritto di espressione artistica eccepita dall’autore.
Il caso, che costituisce una delle prime vertenze relative a NFT nel settore della moda, solleva importanti domande sulla portata dei diritti di proprietà intellettuale nel metaverso. In particolare, fino a che punto i diritti di proprietà intellettuale sui marchi esistenti delle aziende si estendono alle nuove tecnologie, quali gli NFT, specialmente se tali aziende non stanno ancora operando nel metaverso?
In questo scenario, marchi celeberrimi come il famoso segno “Birkin” potrebbero probabilmente beneficiare della maggior tutela (extra-merceologica) garantita ai marchi che godono di rinomanza – che si estende anche a prodotti e servizi in classi diverse da quelle in cui il segno è stato registrato – mentre gli stilisti emergenti e le imprese di dimensioni più piccole potrebbero incontrare serie difficoltà nel far valere i loro diritti se i loro marchi fossero registrati soltanto per prodotti fisici e non anche per i prodotti e servizi digitali.
Tuttavia, data la popolarità degli NFT tra le generazioni Z e Alpha, alcuni brand minori potrebbero guardare al fenomeno come un’opportunità per creare rilevanza e buzz tra nuovi potenziali clienti e accettare l’uso non autorizzato dei loro marchi in cambio di una crescente notorietà sul mercato. In questo scenario, le case di moda dovrebbero quindi considerare tali NFT come uno strumento di marketing underground o come una contraffazione dei propri diritti di proprietà intellettuale? Solo il tempo ce lo dirà, ma la decisione nel caso MetaBirkin ci darà certamente una prima risposta!
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Di cosa si è legalmente proprietari con gli NFT?” e “Quali questioni legali nei contratti relativi agli NFT nell’industria del gaming e del gambling?