by

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento principale sui requisiti per il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale relativi allo sfruttamento economico delle creazioni dei lavoratori autonomi.Nell’ordinanza n. 19335 del 15 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha confermato i principi fondamentali che regolano il trasferimento dei diritti sulle opere e creazioni protette dal diritto d’autore realizzati da lavoratori autonomi, ovvero collaboratori esterni alle imprese, il cui rapporto non è regolato come rapporto di lavoro dipendente.

La Corte ha infatti ribadito che, affinché si configuri il trasferimento dei diritti sulle creazioni al committente, l’attività creativa deve essere chiaramente indicata come oggetto del contratto con il lavoratore autonomo e non è sufficiente che tale attività sia semplicemente svolta nel corso dell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Deve inoltre essere predisposta una remunerazione specifica per tale attività.

La decisione ha riguardato un giudizio di merito promosso da una società farmaceutica operante nel settore dell’importazione parallela per il riconoscimento della titolarità e la consegna dei files aperti (ossia i files in formato sorgente) sulla base dei quali un’agenzia di grafica aveva realizzato i files grafici esecutivi relativi a confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario inerente ai farmaci che essa importava e commercializzava. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto che la società farmaceutica fosse titolare di ogni diritto sui files e ha condannato l’agenzia alla loro restituzione.

Tale accertamento era stato poi rigettato in secondo grado, dove i diritti sui files sorgente sono stati riconosciuti invece all’agenzia di grafica. Infatti, secondo la Corte di Appello di Milano si trattava di opere tutelabili anche se caratterizzate da un modesto grado di creatività, ma non era stata data prova che il contratto in essere tra le parti riguardasse anche i files di lavorazione dell’agenzia di grafica, ossia i documenti digitali di lavoro in cui venivano collocate tutte le istruzioni nell’elaborato creativo e non solo i files esecutivi ed immodificabili, i soli che per anni erano stati consegnati alla società committente.

Pronunciandosi sul ricorso presentato dalla casa farmaceutica, la Corte di Cassazione ha confermato la posizione della Corte di Appello, rigettando la prospettazione della ricorrente, ossia che il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica non sarebbe derivato dalla volontà delle parti, ma sarebbe stato un effetto naturale del negozio e in particolare del contratto con cui era stata affidata ad un soggetto la realizzazione dell’opera.

La Suprema Corte ha sancito che non poteva trovare applicazione al caso di specie l’art. 12-bis della Legge n. 633/1941 (L.d.a.), che stabilisce che il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, poiché non si tratta di opere d’ingegno dei lavoratori subordinati e poiché il frutto del lavoro dell’agenzia di grafica non poteva essere considerato un software.

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento principale, accolto anche in dottrina, ossia che l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica sull’opera di ingegno da parte del committente è derivativo ed effetto del contratto con l’impresa committente, secondo uno schema concettuale analogo a quello disciplinato per la vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c.. La ricorrente avrebbe invece sostenuto che, indipendentemente dal contenuto dell’accordo, nel contratto d’appalto o di opera in essere tra le parti tutti i diritti su quanto realizzato per fornire la prestazione contrattuale spetterebbero al committente presuntivamente e salvo patto contrario. Sul punto, la Suprema Corte ha riconosciuto che nel caso di specie non era stata fornita alcuna prova che l’oggetto del contratto fosse l’elaborazione di un’opera dell’ingegno e non semplicemente la consegna dei files esecutivi.

La Corte ha quindi stabilito che non fosse applicabile il principio generale secondo cui in materia di diritto d’autore il committente è titolare, a titolo derivativo o originario, in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno realizzate su commissione dai lavoratori autonomi, qualora questi siano obbligati, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa sfruttarne economicamente i risultati, spettando all’autore solo i diritti morali. Infatti, nel caso di specie l’elaborazione di un’opera dell’ingegno, ossia la creazione del file sorgente, era solamente un passaggio operativo realizzato dall’agenzia di grafica per adempiere alla prestazione contrattuale di consegna e fornitura alla società farmaceutica il corpus mechanicum, ossia i files esecutivi.

La Corte di Cassazione ha anche rimandato alla disciplina introdotta con l’articolo 4 della L. n. 81/2017 (c.d. “Jobs Act” del lavoro autonomo), che ha stabilito che, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni della L.d.a. e del codice della proprietà industriale. Nonostante tale normativa non fosse applicabile perché introdotta in un momento successivo rispetto ai fatti oggetto di causa, secondo la Suprema Corte tale disposizione ribadisce esattamente il principio correttamente applicato dal giudice di secondo grado.

Pertanto, si deve concludere che per assicurare il trasferimento al committente dei diritti di sfruttamento economico di opere e creazioni protette dal diritto d’autore e realizzate da lavoratori autonomi, il contratto di collaborazione dovrà contenere necessariamente due elementi, ossia la stipulazione che la prestazione dell’attività creativa sia oggetto del contratto ed una specifica remunerazione per tale attività.

Su un simile argomento potrebbe interessarti: Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti privacy del dipendente sull’uso delle sue email.

(Visited 439 times, 1 visits today)
Close Search Window