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La legge concorrenza 2021 introduce novità in materia di abuso di dipendenza economica per le piattaforme digitali.

Tra le novità introdotte dalla recente legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022) sono di particolare rilievo le integrazioni all’art. 9 della l. 192/1998 in materia di abuso di dipendenza economica.

Ricordiamo che la normativa in questione vieta l’abuso da parte delle imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trovi un’impresa cliente o fornitrice. La “dipendenza economica” è definita come la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. In altre parole, il divieto di abuso di dipendenza economica ha l’obiettivo di tutelare il contraente debole rispetto a quei partner commerciali che potrebbero trarre un vantaggio indebito da eventuali asimmetrie nel potere contrattuale. Pur rientrando formalmente nella disciplina della c.d. “subfornitura”, le disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica si applicano in generale alle relazioni verticali tra imprese quali, ad esempio, fornitura, distribuzione e franchising.

La prima e più rilevante novità introdotta dalla legge “concorrenza” è una presunzione relativa di dipendenza economica “nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”. L’onere di provare l’assenza di dipendenza economica passa quindi in capo ai gestori delle piattaforme digitali, mentre nel regime precedente spettava al contraente che lamentava la dipendenza economica provarne la sussistenza. Il regime precedente continua ad applicarsi agli operatori tradizionali e alla piattaforme digitali che non soddisfino i requisiti della norma, finendo per risultare in un trattamento differenziato. Come segnalato da alcuni commentatori, l’introduzione di una presunzione di questo tipo da parte dell’Italia rappresenta un caso unico nel panorama legislativo europeo (Colangelo, 2021). Altri paesi, come la Germania, che hanno esteso esplicitamente la disciplina dell’abuso di dipendenza economica alle piattaforme digitali, non hanno adottato il modello della presunzione.

In assenza di definizione specifica, la nozione di “piattaforma digitale” potrebbe ricomprendere un ampio novero di soggetti, tra cui piattaforme transazionali e marketplace, motori di ricerca e app store. Ai fini dell’applicazione della norma deve anche sussistere il “ruolo determinante” della piattaforma digitale nel raggiungere utenti finali o fornitori, concetto tuttavia ampio che potrebbe prestarsi a molteplici interpretazioni.

A livello europeo, l’aumento della dipendenza economica e il crescente squilibrio contrattuale tra piattaforme online e utenti commerciali hanno rappresentato i presupposti per l’adozione del Reg. (UE) 2019/1150 (Regolamento P2B), che stabilisce alcuni obblighi in capo alle piattaforme online volti a tutelare la posizione debole degli utenti commerciali, principalmente con riguardo al contenuto dei termini e condizioni del servizio.

Quale ulteriore elemento di novità, le novella legislativa introduce un elenco esemplificativo di pratiche abusive che potrebbero essere realizzate dalle piattaforme digitali: “fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta, ovvero nell’adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l’utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l’applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere”.

In ultimo, la legge “concorrenza” prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le azioni civili riguardanti l’abuso di dipendenza economica, risolvendo un’incertezza interpretativa già sottoposta in passato al vaglio della Corte di Cassazione. Nei casi in questione (v., tra le altre, Cass. ord. n. 22747/2017 e Cass. ord. 22584/2015, in DeJure), la Cassazione aveva concluso che per le domande risarcitorie relative ad ipotesi di abuso di dipendenza economica non sussistesse la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in quanto ritenute di natura puramente contrattuale ed estranee al concetto di abuso di posizione dominante.

Il nuovo assetto normativo sarà applicabile a partire dal 31 ottobre 2022, pertanto le imprese del settore tecnologico a cui si rivolge dovranno tenerne conto sia nella revisione del proprio modello operativo che dei termini e condizioni del servizio. Al riguardo, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire le buone pratiche di mercato, la legge “concorrenza” prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa adottare linee guida volte a facilitare l’applicazione delle nuove disposizioni.

Oltre ai rischi di contenzioso civile, le violazioni del divieto di abuso di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato possono essere punite dall’AGCM con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge antitrust (L. n. 287/1990, art. 15).

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