Con delibera n. 406/22/CONS, adottata il 29 novembre 2022, l’AGCom ha adottato le Linee Guida per l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 (il Regolamento P2B – Platform to Business) che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
Il Regolamento P2B stabilisce norme tese a garantire un contesto commerciale trasparente, equo, prevedibile, sostenibile e sicuro tra fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca online, da un lato, e utenti commerciali e titolari di siti web aziendali che usufruiscono dei loro servizi, dall’altro.
In tale contesto, le Linee Guida adottate dall’AGCom sono volte a fornire indicazioni circa le modalità di dettaglio per la predisposizione da parte dei fornitori di termini e condizioni di fornitura (T&C) dei loro servizi agli utenti commerciali, nonché dei sistemi di gestione interna dei reclami e di mediazione al fine di assicurare uniformità e coerenza nell’applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento P2B.
Le Linee Guida si applicano a: (i) fornitori di servizi di intermediazione online, persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti nel Regolamento P2B, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia; (ii) fornitori di motori di ricerca online, persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito nel Regolamento P2B, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia.
Le Linee Guida riguardano i seguenti profili, stabilendo prescrizioni che i fornitori in questione sono chiamati a seguire:
1. la “reperibilità” dei T&C, in riferimento ai quali i fornitori individuano le modalità per la loro “facile accessibilità”, anche in fase precontrattuale, posto che i T&C devono essere “reperibili anche per gli utenti potenziali, che non hanno ancora un rapporto contrattuale in essere con il fornitore”;
2. la “comprensibilità” dei T&C, intesa come necessità di redigere le informative relative ai T&C in un linguaggio chiaro e intelligibile;
3. la “completezza” dei T&C, connessa all’esigenza di consentire agli utenti commerciali di “acquisire tutti gli elementi necessari ad assumere scelte informate e consapevoli, nonché ad ottenere un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale”. Le Linee Guida declinano le indicazioni di dettaglio per l’applicazione delle misure, previste dal Regolamento P2B, circa i contenuti dell’informativa che i fornitori sono tenuti a rendere disponibile agli utenti commerciali;
4. le modalità e le tempistiche da rispettare per la modifica dei T&C;
5. le misure di limitazione, sospensione e cessazione della fornitura dei servizi di intermediazione online, con riferimento alle quali si richiede – tra l’altro – che i T&C enuncino le ragioni che giustificano il ricorso a tali azioni;
6. le caratteristiche dell’informativa sugli effetti sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali;
7. le caratteristiche dell’informativa riguardante i prodotti e i servizi accessori (inclusi servizi finanziari) offerti dai fornitori o da soggetti terzi;
8. le caratteristiche dell’informativa su canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati, attraverso i quali i fornitori possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali
9. le eventuali limitazioni, nell’ambito della fornitura dei servizi, della capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse (ad esempio applicando condizioni uguali o migliori o a prezzi inferiori) sul proprio sito webo su altri servizi di intermediazione online
10. le politiche diaccesso ai dati applicate dai fornitori;
11. le caratteristiche dell’informativa in merito al “posizionamento” dei beni o servizi offerti mediante i servizi e il relativo trattamento differenziato. È in particolare previsto che i fornitori descrivano nei T&C “i principali parametri che determinano il ‘posizionamento’ e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri”;
12. il sistema interno di gestione dei reclami presentati dagli utenti commerciali che i fornitori, con l’eccezione delle piccole imprese, sono tenuti ad istituire al fine di risolvere le problematiche sollevate. Tale sistema deve essere improntato a principi di trasparenza e parità di trattamento, deve essere gratuito, facilmente accessibile, e deve garantire che i reclami siano gestiti in un lasso di tempo ragionevole; e
13. i meccanismi di mediazione per il raggiungimento di un accordo tra fornitori e utenti commerciali per la soluzione extragiudiziale di eventuali controversie che possano insorgere nell’ambito della fornitura dei servizi.
Con la medesima delibera, l’AGCom ha anche istituito un Tavolo Tecnico per l’applicazione del Regolamento P2B con la finalità di “promuovere e favorire l’applicazione condivisa e omogenea delle prescrizioni normative europee in materia di platform to business da parte dei soggetti destinatari”, nonché di monitorare l’effettiva implementazione del Regolamento stesso. Scopo del Tavolo tecnico, in quanto sede di interlocuzione e confronto, è altresì quello di individuare indirizzi condivisi tra i soggetti partecipanti in ordine a eventuali criticità applicative del Regolamento P2B, relativamente a specifiche tematiche, e promuovere l’eventuale adozione di codici di condotta.
Sono invitati a partecipare al Tavolo Tecnico i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online operanti nel mercato italiano, le rispettive associazioni di categoria, nonché le associazioni di categoria rappresentative degli utenti commerciali e titolari di siti web aziendali. Sono anche invitati a partecipare “tutti gli altri soggetti che presentino un manifesto interesse, previsa ammissione da parte dell’Autorità”.
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