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La Corte dell’UE si pronuncia sull’imposizione agli operatori di rete di obblighi di accesso all’infrastruttura fisica, fornendo una interpretazione ampia del potere dei imposizione delle autorità nazionali.

Con sentenza del 17 novembre 2022, resa nella causa C-243/21, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su una questione pregiudiziale riguardante la Direttiva 2014/61/UE in materia di imposizione di obblighi di accesso all’infrastruttura fisica di operatori di rete.

La Direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è stata recepita in Italia con il d. lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016.

La questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia per l’impugnazione della decisione con la quale l’autorità per le comunicazioni elettroniche della Polonia ha imposto a un operatore di rete di telecomunicazioni polacco condizioni regolamentari sui termini e sulle modalità di accesso alla propria infrastruttura fisica, imponendo altresì all’operatore di garantire la propria disponibilità a concludere accordi quadro e contratti specifici con altri operatori richiedenti l’accesso alla propria rete, conformemente alle suddette condizioni di accesso. Ciò senza che l’operatore in questione sia stato preventivamente identificato come detentore di un significativo potere di mercato e in assenza di una controversia relativa all’accesso all’infrastruttura fisica.

Il giudice chiamato a decidere l’impugnazione della predetta decisione ha dunque domandato alla Corte di Giustizia europea se il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 3 della Direttiva 2014/61/UE osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione possa imporre a un operatore che dispone di un’infrastruttura fisica, ma che “non è stato designato come operatore detentore di un significativo potere di mercato”, l’obbligo di “applicare condizioni, stabilite ex ante da tale autorità, che disciplinano le regole di accesso all’infrastruttura fisica dell’operatore in questione, comprese le norme e le procedure per la conclusione dei contratti nonché le tariffe di accesso applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una controversia relativa all’accesso all’infrastruttura fisica di tale operatore e dall’esistenza di una concorrenza effettiva sul mercato”.

L’articolo 3 della Direttiva 2014/61/UE enuncia due principi: (a) dispone che ogni operatore di rete ha il “diritto di offrire ad imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica l’accesso alla sua infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazioni elettronica ad alta velocità”; (b) prevede che ogni operatore di rete ha l’ “obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla sua infrastruttura fisica secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” a fronte di “richiesta scritta di un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione”.

La norma prevede altresì che gli Stati membri provvedano affinché – in caso di rifiuto dell’accesso o di mancato raggiungimento di un accordo sui termini e le condizioni specifici – ciascuna delle parti (ossia l’operatore di rete e l’operatore richiedente l’accesso alla rete) “abbia il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie” affinché adotti, nel rispetto del principio di proporzionalità, una “decisione vincolante per risolvere la controversia […], anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo se del caso”.

Nella sua decisione, la Corte di Giustizia osserva che:

  1. la Direttiva 2014/61/UE “ha un ampio ambito di applicazione, che ricomprende tutti gli operatori di rete, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come detentori di un significativo potere di mercato”;
  2. l’obbligo previsto dall’articolo 3 della direttiva in capo a ogni operatore di rete di accogliere ogni ragionevole richiesta di accesso alla propria rete sussiste indipendentemente dal fatto che l’operatore “sia stato o meno designato come detentore di un significativo potere di mercato”;
  3. seppur la direttiva “non prevede espressamente la possibilità di determinare, previamente, e al di fuori di qualsiasi controversia specifica, obblighi regolamentari ex ante relativi all’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete”, essa non vieta neppure espressamente “la fissazione di siffatti obblighi regolamentari ex ante relativi all’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete”;
  4. la Direttiva 2014/61/UE “stabilisce soltanto requisiti minimi” e gli Stati membri “possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là di detti requisiti al fine di raggiungere l’obiettivo fondante di detta direttiva”, consistente nel “facilitare e incentivare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente”;
  5. poiché è previsto che in caso di conflitto tra una disposizione della Direttiva 2014/61/UE e una disposizione delle altre direttive menzionate all’articolo 1 della medesima, tra cui la Direttiva 200221/CE (c.d. “direttiva quadro”) e la Direttiva 2002/19/CE (c.d. “direttiva accesso”), prevalgono le disposizioni pertinenti di queste ultime direttive, al fine di rispondere alla questione pregiudiziale è necessario tenere in considerazioni anche tali direttive (le quali sono state abrogate dalla Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche); e
  6. la direttiva accesso prevede eccezioni al principio generale secondo cui, in linea di principio, le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi di accesso delle risorse di rete agli operatori di rete che non sono stati designati come detentori di un significativo potere di mercato. In base ad alcune di tali eccezioni, “le autorità nazionali di regolamentazione possono, in particolare, imporre obblighi regolamentari ex ante in materia di accesso all’infrastruttura fisica a operatori di rete che non necessariamente dispongono di un significativo potere sul mercato”. Simili eccezioni sono previste anche dalla Direttiva (UE) 2018/1972.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Giustizia ritiene quindi che (i) “l’assenza di controversie specifiche tra l’operatore di rete che dispone di un’infrastruttura fisica e un’impresa che chiede di avere accesso ad essa”, nonché (ii) “il fatto che non sia stato previamente accertato che tale operatore disponga di un significativo potere di mercato in tale mercato”, né (iii) “che tale mercato non presenti una concorrenza effettiva”, “non possono ostare a che l’autorità nazionale di regolamentazione competente imponga obblighi regolamentari ex ante in materia di accesso all’infrastruttura fisica di tale operatore”.

Infine, la Corte osserva che tale interpretazione è “pienamente corroborata dall’interpretazione teleologica” delle disposizioni della Direttiva 2014/61, posto che una “prassi […] consistente nella fissazione di condizioni minime ex ante per l’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete, al di fuori di qualsivoglia controversia specifica e senza che sia stato previamente accertato che tale operatore disponga di un significativo potere di mercato, è idonea a contribuire all’obiettivo generale della direttiva 2014/61, in quanto promuove e agevola l’uso condiviso delle infrastrutture esistenti”. Inoltre, ad avviso della Corte, una siffatta “prassi” contribuisce “all’instaurazione di una concorrenza sostenibile, al rafforzamento dell’interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, allo sviluppo del mercato interno in tale settore e al sostegno degli interessi dei cittadini e dei consumatori dell’Unione”.

La Corte ha quindi risposto alla questione pregiudiziale stabilendo che le disposizioni della Direttiva 2014/61/UE “non ostano a che un’autorità nazionale di regolamentazione competente nel settore delle comunicazioni elettroniche imponga a un operatore di rete che non è stato designato come detentore di un significativo potere di mercato l’obbligo di applicare le condizioni, fissate ex ante da tale autorità, che disciplinano le modalità di accesso, da parte delle imprese attive in tale settore, all’infrastruttura fisica di tale operatore, comprese le norme e le procedure per la conclusione dei contratti e le tariffe applicate per tale accesso, indipendentemente dall’esistenza di una controversia relativa a tale accesso e di una concorrenza effettiva”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Le novità della Legge annuale per il mercato e la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche”.

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