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L’uso sempre più frequente dei sistemi di intelligenza artificiale nell’industria della musica fa sorgere punti interrogativi sulla tutela del diritto d’autore.

Con la rubrica “Musica Legalissima” le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper vi accompagnano durante il Festival di Sanremo 2023, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica.

In questo secondo articolo, analizziamo le opportunità e le problematiche legali in termini di diritto d’autore legate alla musica generata da o con l’ausilio di sistemi, strumenti e tecniche di intelligenza artificiale (AI) – ossia l’abilità di una macchina di riprodurre parte delle capacità creative del cervello umano – sempre più spesso usati nella creazione di musica, video e testi.

Il rapido e inarrestabile sviluppo dell’AI fa sorgere numerosi punti interrogativi nell’ambito del diritto della proprietà intellettuale. I processi di realizzazione e sviluppo delle opere creative sono, infatti, disciplinati dalla legge sul diritto d’autore e sono strettamente legati alle trasformazioni tecnologiche e commerciali. Non sorprende quindi che i progressi relativi alle tecnologie dell’AI e il loro impiego nel settore creativo facciano sorgere nuove opportunità di sviluppo e di business, ma anche nuove problematiche giuridiche, in particolar modo legate all’individuazione dell’autore dell’opera e all’attribuzione dei relativi diritti.

Una delle ragioni di tale successo è che i sistemi di AI offrono le più disparate possibilità di applicazione, semplificando e velocizzando processi lunghi e dispendiosi: dalla composizione della musica alla masterizzazione, dagli strumenti di identificazione dei brani alla creazione di playlist altamente personalizzate. Questa nuova tecnologia sta, quindi, cambiando il modo in cui la musica viene creata dagli artisti e ascoltata dal pubblico.

Tra le applicazioni e piattaforme capaci di creare musica online troviamo, ad esempio, AIVA, Endel, Xhail, Boomy, Score/Amper, Jukebox, MuseNet, ChatGPT e, sebbene non ancora disponibile, MusicLM di Google. Il nuovo sistema di AI creato da Google, ad esempio, sembrerebbe in grado di produrre musica di qualsiasi genere partendo da una semplice descrizione testuale. Sebbene non si tratti del primo sistema di intelligenza artificiale generativa per la musica, è invece il primo a creare brani e melodie ad “alta fedeltà” (HiFi), ovvero ad alta risoluzione (con suoni generati a 24KHz). Questo algoritmo inoltre è capace di generare musica dalla “composizione complessa”, essendo stato addestrato con i dati di oltre 280.000 ore di musica. MusicLM può basarsi su suoni, melodie e brani esistenti, indipendentemente da come questi siano riprodotti, ovvero anche se fischiettati, cantati o suonati con uno strumento, risultando così potenzialmente in grado di sostituirsi a gran parte dei compositori di colonne sonore.

Il problema principale di questo e degli altri sistemi di intelligenza artificiale capaci di creare musica sta nel fatto che i dati con cui tali sistemi sono stati addestrati potrebbero contenere materiale protetto dal diritto d’autore, con la conseguente violazione del diritto d’autore su tali opere musicali.

Ad ogni modo, anche quando la musica realizzata dall’AI non violi altri materiali protetti dal diritto d’autore e sia, dunque, di per sé nuova, si discute del livello di tutela che possa essere concesso a queste opere.

Come anticipato, anche quando si parla di creazioni dell’AI è necessario fare riferimento alle norme in materia di diritto d’autore. Occorre però distinguere tra (i) brani musicali ottenuti dall’intelligenza artificiale con l’assistenza dell’uomo e (ii) brani generati in autonomia dall’AI.

Nel primo caso, l’opera implica uno sforzo creativo umano, pertanto alla persona fisica – l’autore – che ha dato origine a tali composizioni spetterà la tutela giuridica concessa dal diritto d’autore; emergono, invece, maggiori criticità nel secondo scenario in quanto le norme in materia autorale stabiliscono che l’intervento dell’uomo sia necessario al fine di dare vita a un’opera creativa tutelabile.

A livello nazionale, ma anche comunitario e internazionale, al fine di godere della titolarità di un diritto è necessario essere in possesso della capacità giuridica; da qui deriva la complessità di riconoscere una qualche tutela in capo alle “macchine” che, benché in grado di realizzare brani musicali in autonomia, sarebbero per ovvi motivi incapaci di esercitare o rivendicare i propri diritti, qualora concessi. Inoltre, nel nostro ordinamento l’art. 6 della Legge sul Diritto d’Autore prevede che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito soltanto dalla creazione dell’opera “quale particolare espressione del lavoro intellettuale” e proprio l’esplicito richiamo al concetto di “lavoro intellettuale” viene da molti enfatizzato per sostenere che l’autore deve necessariamente essere una persona umana.

Quanto al contenuto realizzato dall’AI, per valutare se esso sia qualificabile come “opera” dal punto di vista del diritto dell’Unione Europea e, pertanto, tutelabile con il diritto d’autore, diversi studi e pubblicazioni sul tema hanno individuato – anche ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – un test suddiviso in quattro fasi e criteri.  In ambito musicale, un brano realizzato tramite l’AI dovrebbe essere: (i) una “produzione nel campo letterario, scientifico o artistico“; (ii) il prodotto di uno sforzo intellettuale umano; (iii) il risultato di scelte creative; e (iv) un output che esprime le scelte di cui al punto (iii).

È dunque necessario ricorrere ad una valutazione caso per caso per determinare chi sia l’autore dell’opera e dimostrare la presenza di quel livello di originalità e di sforzo intellettuale umano richiesto per ottenere la tutela ai sensi del diritto d’autore. Questo può essere fatto anche tramite operazioni di reverse engineering che riescano a qualificare gli interventi o i contributi umani nell’uso del sistema di AI che hanno portato ad ottenere quel particolare contenuto.

Le norme in materia di tutela autorale, infatti, potranno essere applicate alle opere create dall’AI nei casi in cui tale tecnologia è impiegata come strumento per assistere un autore nel processo creativo. Quando l’apporto umano è totalmente assente, o comunque molto limitato, e il frutto di uno sforzo intellettuale deriva esclusivamente dall’AI, sembra ancora doversi escludere l’applicazione della disciplina del diritto d’autore in virtù dei consolidati principi normativi che identificano come “autore” una persona fisica avente capacità giuridica.

Benché l’idea di una qualche tutela giuridica riconosciuta anche alle opere create autonomamente dall’AI sia ancora lontana, è di buon auspicio la proposta di Regolamento in materia di intelligenza artificiale volta a promuovere l’adozione dell’AI tramite regole comuni a tutti gli Stati Membri. Con tale Regolamento, ci si pone l’obiettivo di colmare le lacune normative attualmente presenti, create dall’irrefrenabile sviluppo tecnologico, promuovendo gli investimenti e l’innovazione nell’AI, migliorando la governance e l’applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e sicurezza e facilitando lo sviluppo di un mercato unico per le applicazioni di intelligenza artificiale.

E quindi chissà, forse tra qualche anno a Sanremo non ascolteremo solo i “soliti” cantanti …

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Autrici: Rebecca Rossi e Carolina Battistella.

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