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Sampling e interpolation: per fare musica bisogna avere le autorizzazioni dai titolari dei diritti delle opere usate per evitare il plagio.

Con la rubrica “Musica Legalissima” le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual  Property and Technology di DLA Piper vi accompagnano durante il Festival di Sanremo 2023, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica.

In questo articolo analizziamo le implicazioni giuridiche dell’utilizzo delle tecniche del sampling e interpolation, utilizzate frequentemente nel mondo della musica, chiarendo quali autorizzazioni sono necessarie, a chi vanno chieste e quando, invece, si rischia di commettere un plagio.

Anche quest’anno non sono mancati super ospiti internazionali ad intrattenere la kermesse sanremese e ieri sera e, tra Colapesce Dimartino e Madame, si sono esibiti i Black Eyed Peas, gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards, il cui ampio e per certi versi rivoluzionario repertorio ci dà l’occasione per affrontare uno dei temi più discussi nell’industria della musica degli ultimi decenni: il cd. sampling.

Sul palco di Sanremo i Black Eyed Peas hanno, infatti, cantato la loro nuova hit Simply the Best”. Anche ai meno preparati musicalmente, la canzone avrà sicuramente ricordato una sonorità già ascoltata: il brano, infatti, è stato realizzato con le tecniche del sampling interpolation, ossia inserendo nella melodia parti di diverse canzoni, più o meno conosciute, tra cui Coraçao” di Jerry Ropero, Denis the Menace & Sabor con Jaqueline, Get Get Down” di Paul Johnson, e la re-registrazione di Finally” di CeCe Peniston.

I Black Eyed Peas non sono nuovi all’utilizzo di questa tecnica: in uno dei loro pezzi più celebri, The Time, uscito nel 2010, erano state riutilizzate in maniera piuttosto massiccia parti della canzone The Time of My Life, colonna sonora del film cult Dirty Dancing. All’epoca, peraltro, la canzone ricevette recensioni molto contrastanti da parte della critica, che ne lodava l’orecchiabilità ma criticava proprio l’uso del sampling.

Oggi il sampling (o “campionamento”, in italiano), ossia la tecnica che consiste nel riutilizzare una parte di registrazione in un’altra incisione, fenomeno originato nella musica hip hop, è estremamente frequente, soprattutto nei generi dance e pop, anche perché la commistione tra vecchio e nuovo permette sia di cavalcare la vibe nostalgica della Gen Z che di accontentare le generazioni più mature con un tuffo nel passato.

Ma se sampling, interpolation, cover e remix vari possono far discutere i critici del mondo della musica, queste tecniche impongono anche alcune riflessioni in materia di proprietà intellettuale. Quando si campiona qualcosa, infatti, si attinge alla registrazione originale di una certa opera. Per questa ragione è di norma necessario ottenere l’autorizzazione da due diversi soggetti:

  • da un lato, il titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera sottostante (di norma, l’editore musicale, che ha ottenuto tali diritti dall’autore): l’editore della nuova opera stipulerà un contratto di co-edizione con l’editore dell’opera preesistente, in cui verrà disciplinato non solo l’utilizzo autorizzato, ma anche le eventuali quote di partecipazione alla co-titolarità della nuova opera e la conseguente partecipazione ai proventi;
  • dall’altro, il titolare dei diritti sulla registrazione (generalmente, una casa discografica), ossia il soggetto che ha assunto “l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni“(art. 78 LDA).

Nel caso in cui, invece, si inserisca una parte di un’opera di musica esistente all’interno di una nuova opera, senza tuttavia utilizzare la registrazione originaria (cd. interpolation), di norma sarà sufficiente ottenere l’autorizzazione dell’editore, mentre non sarà necessario stipulare un apposito contratto anche con la casa discografica, non essendo stata utilizzata la registrazione originale.

A fronte dell’utilizzo sempre più frequente di queste tecniche, anche la prassi contrattuale si è adeguata. Oggi, infatti, l’editore di norma richiede all’autore di informarlo, con largo anticipo rispetto alla pubblicazione dell’opera, della presenza di uno o più sample all’interno della stessa, identificando in maniera dettagliata il sample, i nomi degli autori/compositori, così come le modalità con cui l’autore intende utilizzare o ha utilizzato il sample (note, battute, linea melodica, armonica e ritmica). Inoltre, l’editore spesso prevede che tutti gli obblighi assunti ai sensi del contratto di edizione siano subordinati all’ottenimento da parte di quest’ultimo delle necessarie autorizzazioni da parte di tutti gli aventi diritto sui pezzi campionati (o “intepolati”), se presenti.

Ma nonostante la crescente attenzione di tutti gli operatori del mercato, non mancano casi in cui i sample non vengano dichiarati o autorizzati. In questi casi ci si chiede però quale sia il limite tra il lecito e l’illecito, anche in considerazione del fatto che – come spesso viene argomentato da chi è accusato di plagio – le note, in fondo, sono sette.

Anche se nella normativa italiana non esiste una vera e propria definizione di plagio, questo corrisponde sostanzialmente all’uso non autorizzato di un’opera altrui o parte di essa. Bisogna precisare che una canzone che presenta una mera assonanza con un’altra non costituisce plagio: la comparazione deve essere fatta alla luce della melodia delle due opere messe a confronto. Un accordo, infatti, non è tutelabile, ma l’armonia, quale combinazione di accordi, invece è proteggibile, purché questa, e l’opera che la contiene, abbiano un carattere creativo, ossia originalità e novità oggettiva, tale da meritare la protezione ai sensi del diritto d’autore.

La stessa Corte di Cassazione ha confermato tale approccio: nel pronunciarsi su una controversia relativa al plagio di una famosa canzone ha stabilito la tutela di un’opera musicale viene meno qualora manchi l’originalità delle composizioni o questa presenti specifiche caratteristiche di semplicità e banalità. Peraltro, la Corte ha condiviso la posizione dei giudici di merito, che hanno stabilito che nella musica leggera, dove sicuramente il fenomeno del sampling è più comune, non può escludersi l’originalità dei brani nonostante il “riecheggiamento” degli stessi suoni e intervalli ritmici.

In ogni caso, l’accertamento del plagio è spesso condizionato dall’esistenza di composizioni antecedenti all’opera che si ritiene plagiata, che utilizzano strutture melodiche simili ai frammenti utilizzati senza autorizzazione. Ad esempio, nel 2018 il Tribunale di Milano, chiamato a decidere sul plagio della canzone “Sunshine (Take Me To The Sunshine)”, ha sancito che la coincidenza di un frammento melodico non integra, di per sé, plagio, dal momento che deve essere verificata la creatività del frammento musicale che si assume plagiato e, soprattutto, se il plagio investe le componenti melodiche, armoniche e ritmiche del brano. Il nucleo melodico (molto breve di cinque note) di cui veniva contestato l’uso non autorizzato non era tutelabile, perché banale, diffusissimo e, addirittura, già utilizzato da compositori classici, quindi privo di effettiva originalità e creatività.

Sulla legittimità del sampling è intervenuta nel 2019 la Corte di Giustizia Europea (CGUE) nel caso Pelham, in cui è stato contestato l’uso di un campionamento di due secondi di una sequenza ritmica della canzone “Metall auf Metall” del 1977 utilizzato in loop nella canzone “Nur Mir“, pubblicata circa venti anni dopo. I produttori dei fonogrammi hanno lamentato la violazione dei loro diritti connessi e, in particolare, il loro diritto di riproduzione ex art. 2, lett. c) della Direttiva 2001/29/CE.

La CGUE ha sancito che i diritti connessi del produttore di fonogrammi, preposti alla tutela degli investimenti che questi effettuano sui contenuti, devono essere equamente bilanciati con i diritti fondamentali, quali la libertà di espressione artistica protetta a livello europeo, che viene ovviamente in rilievo quando si utilizza il sampling. Il bilanciamento operato dalla CJUE ha identificato come limite a tali diritti l’uso in una creazione artistica di sample che non siano riconoscibili all’ascolto. Il divieto indiscriminato del sampling comporterebbe, infatti, una compressione della libertà di espressione artistica non necessaria alla tutela degli investimenti del produttore di fonogrammi.

Sulla base del criterio elaborato dalla CGUE, poiché il frammento per essere utilizzato legittimamente senza autorizzazione non deve essere riconoscibile, non sarebbe possibile applicare l’eccezione di citazione al sampling. La citazione, infatti, presuppone necessariamente un’interazione o un confronto intellettuale con l’opera citata. Tale obiettivo non sarebbe presente nel sampling, dove il campionamento è spesso utilizzato senza scopo critico, semplicemente come fonte di elementi musicali che vengono sfruttati per creare una sonorità.

La legittimità del sampling e dell’interpolation è divenuta ancora più rilevante con l’avvento delle nuove tecnologie, che favoriscono l’uso e la “citazione” di brani più o meno conosciuti vista la massiccia produzione e l’enorme consumo di musica possibile tramite internet. Basti pensare che uno degli ultimi brani pubblicati da Beyoncé, “Alien Superstar”, vanta oltre 20 autori, molti dei quali sono stati indicati proprio per l’uso di sample nella canzone.

In conclusione, il sampling e l’interpolation non sembrano destinati a scomparire, anzi se ne può prevedere una sempre maggiore rilevanza nella musica del futuro. Cantanti e autori di canzoni dovranno riservare un’attenzione particolare all’ottenere le dovute autorizzazioni e consensi dai titolari dei diritti delle opere campionate.

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Autrici: Lara Mastrangelo e Chiara D’Onofrio.

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