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Il Garante privacy ha emesso una sanzione per l’installazione di impianti di videosorveglianza sul luogo di lavoro in violazione degli obblighi di cui all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Con Provvedimento del 2 marzo 2023 [doc. web 9880398], il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un noto brand di abbigliamento per aver installato ed utilizzato sistemi di videosorveglianza presso una molteplicità di punti vendita in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro ex art. 4 della Legge n. 300 del 1970 (“Statuto dei Lavoratori”).

In particolare, il Garante per la protezione dei dati ha ribadito che, in base al sopra richiamato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell’attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipula di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Per il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, l’attivazione di tale procedura di garanzia non integra una mera formalità né può qualificarsi come semplice adempimento documentale. Al contrario, tale procedura è da ritenersi “condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza” in quanto “tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale”. In mancanza dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, quindi, gli interessi collettivi a presidio dei quali sono posti devono ritenersi lesi, come d’altronde confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass., sez. III pen., 17.12.2019, n. 50919). In questo modo, infatti, la normativa tende a diminuire la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella dei lavoratori.

Solo attraverso tale procedura, il datore di lavoro è dunque in grado di valutare correttamente, attraverso l’intervento delle rappresentanze sindacali o dell’Ispettorato del lavoro, l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori di strumenti tecnologici dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori (come gli impianti di videosorveglianza), nonché l’effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza.

L’eventuale mancanza di un accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, ove necessario, tuttavia, integra altresì una violazione del principio di liceità del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) in relazione a quanto disposto dall’art. 88 del GDPR stesso nonché dall’art. 114 del D. Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”).

Infatti, le norme sopracitate statuiscono espressamente che un trattamento di dati personali effettuato nel contesto del rapporto di lavoro, per potersi considerare lecito, deve rispettare le norme specifiche che l’ordinamento nazionale reputi necessarie alla “salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati”, con particolare riferimento al divieto di controllo o monitoraggio dell’attività lavorativa.

A tal proposito, il Garante ha chiarito che le disposizioni in materia del GDPR e del Codice Privacy si aggiungono (e non sostituiscono né vengono meno rispetto) a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori o dall’Ispettorato del lavoro.

Il Garante ha, infatti, ribadito che gli ambiti di operatività delle due discipline (giuslavoristica e privacy), seppure collegati, sono autonomi. Da un lato, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede “la competenza dell’Ispettorato del Lavoro al rilascio della autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, con riferimento ai profili prettamente giuslavoristici”. Dall’altro, invece, l’art. 114 del Codice Privacy “incardina la competenza del Garante relativamente alla verifica del rispetto della disciplina di protezione dei dati personali” nell’ambito dei rapporti di lavoro, anche con riferimento alla disciplina sui controlli a distanza.

E l’impianto di videosorveglianza del vostro esercizio commerciale è in regola? Scoprite le regole principali da considerare quando si decide di installare un impianto di videosorveglianza in questa infografica:

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