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Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 50.000 euro nei confronti di una azienda di moda (“Società” o “Titolare”) per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione della normativa privacy nonché giuslavoristica (Statuto dei lavoratori). In particolare, i trattamenti venivano effettuati in totale assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro oppure in violazione di quanto autorizzato dall’Ispettorato del lavoro.

  1. La vicenda

La vicenda trae origine dall’inoltro all’Autorità di una segnalazione da parte di un sindacato, che lamentava il trattamento illecito di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza installati in diversi negozi della Società.

Successivamente, l’Autorità ha condotto degli accertamenti ispettivi e appurato che, effettivamente, il Titolare, presente in Italia con oltre 160 punti vendita, non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, la quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare le asimmetrie derivanti fra la posizione datoriale e quella di lavoratore.

A fronte di tale mancanza, la Società aveva giustificato l’installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da eventuali furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati. Tuttavia, tale argomentazione è apparsa priva di pregio agli occhi dell’Autorità.

Infatti, nel corso delle ispezioni, è stato rilevato che:

  • tutti i negozi della Società erano dotati di almeno 3 videocamere, attive 24/7, nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori, arrivando fino a quasi 30 nei punti vendita più grandi;
  • le immagini venivano conservate 24 ore e poi sovrascritte;
  • in numerosi punti vendita, l’installazione dei sistemi di videosorveglianza non aveva però rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, pur avendo reso edotti gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.

Pertanto, il Garante ha ravvisato la violazione del principio di liceità del trattamento (artt. 5, par. 1, lett. a)) nonché gli artt. 88 del GDPR e 114 del Codice Privacy in merito alle Garanzie in materia di controllo a distanza e, più in generale, al trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Al fine del calcolo della sanzione, l’Autortità ha tenuto conto dei seguenti fattori:

  • il numero consistente di dipendenti coinvolti (oltre 500);
  • il fatto che la violazione ha riguardato diversi punti vendita;
  • la cooperazione del Titolare con l’Autorità al fine di porre rimedio alle violazioni;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti a carico della Società; nonché
  • la grave violazione delle norme in materia di controllo a distanza (i.e. assenza di autorizzazione o di accordo con le rappresentanze sindacali e trattamenti effettuati in violazione della autorizzazione rilasciata o dell’accordo).
  1. Alcune considerazioni per le aziende

Questo provvedimento è interessante per i seguenti aspetti evidenziati dal Garante:

  • è fondamentale il rispetto anche delle disposizioni previste dalla disciplina giuslavoristica ai fini dell’installazione di videocamere di sorveglianza;
  • non è sufficiente dotarsi di una semplice informativa privacy (breve ed estesa) per poter installare un sistema di videosorveglianza.

Pertanto, le aziende che intendono installare sistemi di videosorveglianza, dovranno assicurarsi di aver adempiuto anche agli obblighi derivanti dalla normativa giuslavoristica oltra ad altri adempimenti privacy in ottica di accountability, quali l’esecuzione di una valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del GDPR e l’impostazione di un termine di conservazione dei dati.

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