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Le immagini dei bambini sono sempre più utilizzate nel marketing moderno, ma in Italia, a differenza di altri Paesi, non esistono ancora norme ad hoc per regolare i diritti dei baby influencer nella moda.

Il fenomeno dei baby influencer e l’utilizzo dei bambini nella moda

Su molti social network, tra cui Instagram, Facebook e TikTok, assistiamo ormai quotidianamente alla diffusione di immagini o contenuti video di bambini che, sui profili dei propri genitori o con pagine a proprio nome, talvolta verificate da spunta blu, pubblicizzano ogni sorta di prodotto: cibo, giocattoli e, ovviamente, vestiti e accessori sponsorizzati con l’hashtag #ad dalle maggiori case di moda oppure regalati da queste ultime (#gifted) in cambio di post e stories. Ad alimentare tali contenuti sono, spesso, soprattutto i genitori che, più o meno consapevolmente, espongono i propri figli ai rischi della rete.

È opportuno però domandarsi cosa ci sia dietro a questo fenomeno e quali siano le implicazioni legali nell’utilizzare le immagini dei bambini. Del resto, che l’utilizzo delle immagini di bambini nella moda e nella pubblicità sia un tema particolarmente delicato e complesso è emerso in maniera preponderante lo scorso autunno, con la diffusione di due campagne pubblicitarie di un celebre marchio di moda francese, aspramente criticate perché associavano bambini ad oggetti che rimandavano alle pratiche BDSM, acronimo che identifica le pratiche di bondage, dominazione, sadismo e masochismo. Il polverone sollevato dalle critiche non è caduto nel nulla, ma ha portato la società ad avviare una causa da 25 milioni di dollari contro la società di produzione che ha seguito una delle due campagne.

È evidente, quindi, che l’impiego di bambini e lo sfruttamento della loro immagine richieda una certa attenzione, a maggior ragione nel caso dei baby influencer, la cui immagine è di fatto utilizzata a fini di profitto. Sul punto, il principio che dovrebbe guidare le scelte del legislatore è tutela del best interest of the child, avuto riguardo al ruolo del minore nelle scelte da adottarsi in ragione della sussistenza o meno della capacità di discernimento, che genera in capo al minore il diritto di essere ascoltato, sia sulle questioni personali che su quelle patrimoniali.

Le implicazioni giuridiche del fenomeno

Occorre anzitutto tener presente che quello del baby influencer è un vero e proprio lavoro, che, come tale, deve essere disciplinato e retribuito. Il primo problema che si pone, dunque, è l’inquadramento di tali mansioni nel contesto della normativa giuslavoristica.

In Italia, il lavoro minorile è disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967 n. 977 sul lavoro dei fanciulli (da intendersi i minori di anni 15) e degli adolescenti (di età compresa tra i 15 e i 18 anni). La capacità giuridica in ambito giuslavoristico è riconosciuta ai soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e solo previe visite mediche necessarie ad accertare l’idoneità al lavoro. Le sole deroghe a tale limite di età sono concesse per lo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico, dello spettacolo o pubblicitario, settore in cui ricadono, al momento – data l’assenza di norme ad hoc – i baby influencer, nonché tutti i modelli e le modelle che lavorano per agenzie di moda. Lo svolgimento di tali attività, tuttavia, è permesso alle seguenti condizioni:

  • ottenimento dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio; al riguardo, si noti che l’autorizzazione è dovuta solo in presenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, mentre l’obbligo è escluso quando l’attività non rientra in un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso dell’intervista del minore in un programma televisivo (cfr. Nota n. 7966, 11 settembre 2019);
  • garanzia che la sicurezza, l’integrità psico-fisica e lo sviluppo dei minori, nonché la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento professionale o di formazione non siano compromessi; e
  • consenso congiunto di entrambi i genitori (Tribunale di Milano, sentenza n. 4379 del 16 luglio 2020) per la valida stipula del contratto di lavoro.

Pertanto, negli accordi sottoscritti dalle agenzie e/o dai brand è fondamentale che tali obblighi e impegni siano riflessi.

Quanto all’uso dell’immagine dei minori, ad esempio da parte dei brand che li hanno contrattualizzati, il D.M. 27 aprile 2006, n. 218 (Regolamento recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi) nell’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, stabilisce che l’utilizzazione delle immagini o voci dei minorenni deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy. È peraltro lo stesso Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale a stabilire all’articolo 11 che “L’impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali.”

Il contratto con il minore dovrà poi disciplinare, oltre al compenso, alla descrizione dei contenuti da produrre e le modalità di pubblicazione dei post e dei video, anche l’utilizzo del nome e dell’immagine dell’influencer ai fini promozionali; in assenza di tale clausola, l’utilizzo dell’immagine trova comunque una propria disciplina nelle disposizioni dettate dall’art. 10 c.c., dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore. Analogamente, anche il contenuto creato dall’influencer rimane disciplinato dalla legge sul diritto d’autore, che ne determina la paternità e i diritti connessi.

In questo contesto è poi fondamentale sensibilizzare circa l’importanza dell’identità digitale e della tutela della privacy dei minori. In materia, l’art. 8 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) stabilisce il limite di anni 16 per il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei minori in forma autonoma, ma tale limite – in base a quanto consentito ai singoli Stati membri dal medesimo art. 8 – in Italia è stato portato ad anni 14. Al di sotto di tale limite il trattamento dei dati dei minori e quindi il loro stesso accesso ai servizi digitali è consentito solo previo consenso del titolare della potestà genitoriale.

Il modello francese

Come si è detto, In Italia sino ad oggi non esistono norme specifiche in materia e la regolamentazione dei rapporti tra brand, agenzie e baby influencer (o più in generale bambini impiegati nel marketing della moda) è lasciata all’autonomia contrattuale tra le parti e alle norme generali sopra menzionate.

Un interessante intervento normativo, al quale si era ispirato anche il Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, istituito dalla ex Ministra Cartabia e di cui facevano parte il Ministero della giustizia, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è offerto dalla Francia che, nell’ottobre 2020 ha approvato una legge ad hoc sui baby influencer. Tale legge garantisce ai bambini e agli adolescenti un’adeguata tutela dei diritti di lavoratori, l’accredito dei guadagni su un conto corrente intestato solo al minore che potrà accedervi al sedicesimo anno di età e la possibilità di richiedere la rimozione delle immagini che lo riguardano, garantendo il diritto all’oblio.

Su un argomento simile si veda l’articolo “Come indicare prezzi e sconti dei prodotti: le novità introdotte dalla Direttiva Omnibus e l’impatto nel settore della moda

Autrici: Lara Mastrangelo e Silvia Cerrato

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