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Nel mondo giuridico sempre intricato delle registrazioni dei marchi collettivi, una recente pronuncia (R0728/2023-4) emessa dalla Commissione dei Ricorsi dell’Unione Europea ha generato notevole interesse, confermando il rifiuto della registrazione del termine “SAN CASCIANO” come marchio collettivo per i vini Chianti Classico (Classe 33) per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) RMUE, in combinazione con l’articolo 76(1) RMUE.

Il termine “SAN CASCIANO” non è estraneo agli appassionati del mondo dei vini Chianti Classico. Questa denominazione è strettamente legata al comune italiano omonimo, San Casciano in Val di Pesa, comunemente abbreviato come San Casciano. Questa località è famosa per la produzione di vini di alta qualità e per la sua posizione strategica all’interno della regione del Chianti Classico. Tuttavia, proprio questa connotazione geografica ha innescato il dibattito giuridico.

La Commissione dei Ricorsi ha infatti sottolineato che i regolamenti che regolano l’uso del marchio “SAN CASCIANO” specificano chiaramente che i vini per i quali si richiede la protezione devono provenire da vigneti situati all’interno dei confini del comune di San Casciano in Val di Pesa. Pertanto, il termine “SAN CASCIANO” si limita a indicare l’origine geografica dei prodotti in questione, mancando di un carattere distintivo intrinseco.

Ciò che rende questa decisione particolarmente interessante è la considerazione da parte della Commissione dei Ricorsi sull’applicazione dell’articolo 74(2) RMUE. Questa disposizione, benché consenta deroghe all’articolo 7(1)(c) RMUE e permetta l’iscrizione come marchi collettivi dell’UE di segni o indicazioni che possano essere utilizzati per denotare l’origine geografica dei prodotti o servizi nel contesto commerciale, richiede un’attenta enfatizzazione del requisito delineato nell’articolo 74(1) RMUE. Quest’ultimo articolo sottolinea in modo inequivocabile che i marchi collettivi dell’UE, oggetto di domanda, devono avere la capacità di distinguere i beni o i servizi dei membri della sua associazione da quelli offerti da altre imprese.

La decisione della Commissione dei Ricorsi dell’Unione Europea in merito al rifiuto della registrazione del termine “SAN CASCIANO” come marchio collettivo per i vini Chianti Classico rappresenta un importante precedente nel mondo giuridico delle registrazioni dei marchi collettivi, mettendo in evidenza la necessità di un’attenta analisi e considerazione dei requisiti di carattere distintivo e della capacità di distinguere i beni o servizi dei membri dell’associazione da quelli offerti da altre imprese.

Questa decisione mette in luce altresì la complessità e le sfide che possono derivare dal tentativo di conciliare la tutela dei marchi con la promozione dell’origine geografica e delle tradizioni locali. È quindi raccomandabile per le aziende coinvolte in simili registrazioni adottare una strategia oculata che prenda in considerazione sia la protezione dei propri marchi che il rispetto delle specifiche leggi e regolamenti riguardanti l’indicazione di origine geografica. Inoltre, è consigliabile mantenere un costante dialogo con esperti specializzati in proprietà intellettuale e marchi, al fine di garantire un’adeguata conformità con la normativa vigente e una protezione efficace dei propri interessi aziendali.

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