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Lo scorso 11 ottobre 2023, la Quarta Sezione della Commissioni di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha riconosciuto la capacità distintiva di un marchio figurativo raffigurante un orsetto gommoso nel caso HARIBO (R 872/2023-4).

Questa decisione  potrebbe avere un impatto molto significativo sulla protezione dei marchi bidimensionali e tridimensionali nell’Unione Europea.

Due anni fa, nell’ottobre 2021, la holding di HARIBO, Rigo Trading S.A, presentò una domanda di registrazione internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid per un marchio figurativo rappresentante un orsetto gommoso, basandosi sul suo marchio anteriore del Benelux.

Tuttavia, la domanda di registrazione non andò a buon fine e nel giugno 2022, l’EUIPO respinse parzialmente la domanda, sostenendo che “il segno non era registrabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b), RMUE perché privo di carattere distintivo per una parte dei prodotti per cui si richiede la protezione”.

La holding di HARIBO fece ricorso, opponendosi alla decisione impugnata e chiedendone l’annullamento parziale, vale a dire nella misura in cui l’esaminatore rifiutava la protezione per una parte dei prodotti, sostenendo che il marchio avesse carattere distintivo e citando come esempi famosi il coccodrillo di Lacoste e l’emblema di Batman. In seguito, la Commissione di Ricorso si è espressa chiarendo che il carattere distintivo del marchio, secondo l’interpretazione dell’Articolo 7(1)(b) dell’EUTMR, deve identificare l’origine dei beni o servizi e distinguerli dagli altri. Inoltre, considerando la natura figurativa del marchio senza elementi di testo, la percezione del pubblico sull’intero territorio dell’Unione è stata cruciale ai fini della decisione.

La presente decisione sottolinea l’esigenza di un livello minimo di carattere distintivo per i marchi figurativi, poiché originalità e novità non sono criteri pertinenti ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio.

La Commissione ha, dunque, concluso che il “segno in questione si discosti sufficientemente dalla norma o dalla consuetudine nei settori corrispondenti per mantenere un livello minimo di carattere distintivo” rispetto ai prodotti in contestazione, consentendo ai consumatori di distinguerli sul mercato e garantendo la protezione come marchio dell’Unione Europea.

Su un argomento simile, potrebbe essere interessante l’articolo “EUIPO sulla percezione dei diritti di proprietà intellettuale tra i cittadini dell’UE”.

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