Il Tribunale di Roma ha definito la causa in materia di diritto d’autore pendente tra il celebre direttore d’orchestra Beppe Vessicchio e le convenute Rai e Rai Com, avente ad oggetto la richiesta di condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale per le utilizzazioni effettuate dalla Rai dei supporti fonografici contenenti la fissazione di alcune opere musicali, di cui il maestro Vessicchio è autore e legittimo produttore fonografico. La decisione rappresenta un traguardo molto importante per il futuro e la tutela dei diritti di produttori musicali e artisti interpreti esecutori.
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Con la sentenza del 4 agosto 2023, il Tribunale di Roma ha definito la causa in materia di diritto d’autore pendente tra il celebre direttore d’orchestra Beppe Vessicchio e le convenute Rai e Rai Com. La decisione rappresenta un traguardo molto importante per il futuro e la tutela dei diritti di produttori musicali e artisti interpreti esecutori.
I fatti di causa: l’uso delle opere musicali del maestro Vessicchio e la posizione di Rai
La controversia, instaurata dal maestro Vessicchio e dalla società Ciaosette di cui è legale rappresentante, aveva ad oggetto la richiesta di condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale per le utilizzazioni effettuate dalla Rai dei supporti fonografici contenenti la fissazione di alcune opere musicali, tra cui l’opera “Margherita“, realizzate ed eseguite dallo stesso maestro. Il maestro Vessicchio è, infatti, autore ed esecutore di alcuni brani musicali utilizzati dalla Rai come sigla, colonna sonora del programma televisivo “La prova del Cuoco“, andato in onda dal 2000 al 2018.
A fondamento delle proprie richieste, gli attori precisavano (i) di essere produttori fonografici delle opere musicali realizzate per “La prova del Cuoco“, e pertanto titolari dei relativi diritti; (ii) che il maestro Vessicchio, oltre ad aver ideato le opere musicali in questione, aveva anche partecipato alla realizzazione delle stesse in veste di artista interprete esecutore; (iii) che tali registrazioni erano state utilizzate nel programma di cucina trasmesso sui canali Rai; (iv) che Rai, quale utilizzatore finale, aveva corrisposto taluni compensi ex artt. 73 e 73 bis L. 633/1941 (“l.d.a.“) al maestro Vessicchio – riconoscendolo artiste interprete esecutore – e a Rai Com – ritenendola (erroneamente) produttrice fonografica delle opere musicali oggetto della vertenza. Infine, fondavano la propria richiesta di risarcimento sul fatto che la corresponsione dei menzionati compensi ad un soggetto non legittimato avesse cagionato a parte attrice un ingente danno.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta, Rai e Rai Com avevano contestato la fondatezza delle domande avversarie, sostenendo che (i) le parti attrici non rivestissero la qualifica di produttori di fonogrammi delle registrazioni oggetto di causa; (ii) i diritti all’equo compenso previsti dagli artt. 73 e 73-bis l.d.a. presuppongono la messa in commercio delle registrazioni in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di mercato; e, in subordine, che (iii) Rai avesse acquisito tutti i diritti sul fonogramma originale, in conseguenza dei contratti di edizione musicale stipulati con il maestro Vessicchio.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta in via principale delle parti attrici, riconoscendo a queste ultime il diritto del produttore fonografico all’equo compenso sulle registrazioni realizzate ai sensi degli artt. 73 e 73-bis l.d.a..
La qualifica di produttore fonografico
Quanto alla qualifica di produttore fonografico riconosciuta in capo al maestro Vessicchio e/o alla società Ciaosette, il Collegio ha precisato che – contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute – l’art. 78 l.d.a. “non impone la qualifica di imprenditore commerciale in capo al produttore fonografico, ma considera come produttore di fonogrammi qualunque persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni“. Tale qualifica, dunque, viene riconosciuta indipendentemente dal fatto che il soggetto sia un imprenditore commerciale e a prescindere dal fatto che la fissazione dei suoni sia avvenuta nell’ambito di una attività commerciale finalizzata alla messa in commercio delle copie.
Con particolare riguardo a questo ultimo punto, il Tribunale di Roma ha chiarito che anche qualora la prima fissazione delle opere musicali destinate al programma televisivo “La prova del Cuoco” fosse avvenuta al solo fine di consegnare il master all’utilizzatore finale, ovvero la Rai, le parti attrici avrebbero comunque acquistato ab origine la qualifica di produttori fonografici e – conseguentemente – i diritti ad essi spettanti ex artt. 72 e 73-bis l.d.a. per ogni utilizzazione del supporto fonografico, indipendentemente dalla sua riproduzione in ulteriori supporti fonografici, o dalla sua distribuzione o commercializzazione.
Ancora, il Collegio ha altresì sottolineato l’infondatezza dell’assunto delle convenute secondo cui parte attrice non avrebbe potuto vantare i diritti di produttore fonografico sui master oggetto della controversia poiché questi sarebbero stati trasferiti a Rai Com. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che i contratti di edizione stipulati tra il maestro Vessicchio e Rai Com prevedono solamente il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere musicali spettanti al loro autore, senza invece estendere il loro ambito di applicazione al diverso diritto al compenso del produttore fonografico. Peraltro, il Collegio ha precisato che tale trasferimento di diritti non si è realizzato nemmeno a seguito della consegna a Rai Com del master contenente le prime registrazioni su supporto fonografico delle opere musicali utilizzate nel programma televisivo, la cui proprietà sarebbe rimasta in capo alle parti attrici.
Il Tribunale di Roma ha dunque concluso che dalla qualifica di produttore di fonogrammi e dalla proprietà del master in capo a parte attrice discende la titolarità esclusiva in capo al maestro Vessicchio e a Ciaosette di tutti i diritti nascenti, derivanti e conseguenti dal master, ovvero i diritti connessi di natura primaria e i diritti connessi di natura secondaria, quali sono i diritti per l’equo compenso ex artt. 73 e 73-bis l.d.a..
I requisiti per il riconoscimento dei diritti del produttore fonografico
Infine, le società convenute hanno dedotto la asserita mancanza di un ulteriore requisito richiesto dalla legge per la maturazione dei diritti del produttore fonografico e dei diritti connessi degli artisti interpreti esecutori, i.e., che il diritto all’equo compenso ex art. 73 l.d.a. si applicherebbe solamente in relazione alle c.d. “utilizzazioni secondarie” di un fonogramma che sia già stato pubblicato a scopi commerciali (c.d. utilizzazione primaria).
Sul punto, il Collegio, confermando l’orientamento giurisprudenziale espressosi in materia, ha ribadito il principio secondo cui ai fini del riconoscimento al produttore fonografico dell’equo compenso non è necessario che l’utilizzazione abbia ad oggetto un fonogramma in commercio. Ai fini della maturazione del diritto al compenso ex artt. 73 e 73-bis l.d.a., l’ordinamento interno richiede la sussistenza dei seguenti requisiti: 1) la presenza di un soggetto titolato, i.e., l’artista interprete esecutore o il produttore dei fonogrammi; 2) l’esistenza di un fonogramma, ossia di un supporto contenente la prima fissazione dei suoni provenienti da un’interpretazione o esecuzione o di altri suoni o rappresentazioni di suoni; e 3) l’utilizzazione del fonogramma per finalità lucrative o non lucrative, attraverso forme di comunicazione e diffusione al pubblico, tra cui quella televisiva.
Gli artt. 73 e 73-bis l.d.a., dunque, non contengono alcun riferimento alla preventiva e necessaria pubblicazione del fonogramma a fini o scopi commerciali (o comunque alla preesistenza di un uso commerciale diverso rispetto alle c.d. utilizzazioni secondarie indicate nel testo di legge), né, tantomeno, alla qualificazione della “pubblicazione a scopi commerciali” in termini di immissione in commercio del fonogramma in un numero di copie sufficienti a soddisfare le esigenze del pubblico.
La Corte ha dunque concluso che le utilizzazioni dei fonogrammi previste dagli artt. 73 e 73-bis l.d.a. si definiscono “secondarie” in quanto diverse ed ulteriori rispetto al diritto di distribuzione di cui al precedente art. 72 l.d.a., il quale costituisce, in astratto, la forma tipica – e in questo senso l’utilizzazione “primaria” – di sfruttamento dei fonogrammi medesimi. Sicché le utilizzazioni definite “secondarie” sono e rimangono tali a prescindere dall’avvenuta effettuazione dell’utilizzazione primaria. Pertanto, anche qualora “il fonogramma [fosse] stato originariamente concepito per uno sfruttamento televisivo, la distribuzione/immissione in commercio del medesimo – antecedente o successiva all’uso immaginato come “principale” – costituisce comunque utilizzazione “primaria”, mentre la diffusione televisiva o radiofonica rimane utilizzazione “secondaria”“.
Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda proposta dalle parti attrici, e previo accoglimento parziale dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, il Tribunale di Roma ha condannato la Rai al pagamento in favore del maestro Vessicchio e di Ciaosette dei compensi a loro spettanti ai sensi dell’art. 73 l.d.a. in qualità di produttori fonografici per tutte le utilizzazioni delle opere musicali contenute nei fonogrammi oggetto di causa, a decorrere dal 2006 fino al 2018.
La causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la quantificazione mediante CTU dell’esatto ammontare dei compensi riconosciuti agli attori. Rimaniamo dunque in attesa di una pronuncia sul quantum, salvo che nel frattempo le parti non raggiungano un accordo sul punto.
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Autrici: Carolina Battistella e Rebecca Rossi