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Il 21 febbraio 2024, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in occasione di un ricorso volto a chiedere l’annullamento della decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale, datata 23 settembre 2022, emessa nell’ambito del procedimento R 1978/2021-5. A fondamento della controversia, vi era il tema della dichiarazione di nullità di una registrazione di marchio di impresa ritenuto descrittivo della provenienza geografica e della qualità dei prodotti designati in sede di deposito.

I fatti: domanda di nullità e ricorso dinanzi all’EUIPO

La controversia vedeva coinvolti, da un lato, una nota azienda scozzese produttrice di bevande alcoliche, tra cui il gin (di seguito, “Convenuta”), dall’altro, una distilleria peruviana (di seguito, “Ricorrente”).

Il 18 settembre 2020, la Convenuta presentava all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito, “EUIPO”) una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea “Amazonian GIN COMPANY” (den.) (di seguito, il “Marchio Contestato”), depositato in data 11 settembre 2018 dalla Ricorrente e concesso in data 9 gennaio 2019, nella classe di prodotti 33 della Classificazione di Nizza, per “gin [acquavite]; bevande alcoliche a base di gin”.

I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea (di seguito, “RMUE”), alla luce dei quali “il marchio UE è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7”, il quale recita che “[…]sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio […]”.

La domanda di dichiarazione di nullità veniva poi respinta il 28 ottobre 2021 dalla Divisione di annullamento. Il ricorso successivamente presentato dalla Convenuta dinanzi all’EUIPO avverso detta decisione veniva poi accolto dalla Quinta Commissione di ricorso (di seguito, la “Commissione”), con decisione datata 23 settembre 2022.

Più nel dettaglio, la Commissione accoglieva il ricorso rilevando la natura descrittiva del Marchio Contestato e, conseguentemente, la sua contrarietà rispetto alla norma sopra citata. Brevemente, la Commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la parte anglofona del pubblico di riferimento intendesse immediatamente ed esclusivamente il Marchio Contestato come un’indicazione del fatto che le bevande alcoliche registrate o i loro ingredienti sono legati alla regione attorno al fiume Amazon.

La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea

La natura descrittiva del Marchio Contestato, concesso, ricordiamo, per “gin [acquavite]; bevande alcoliche a base di gin” nella classe 33, è stata poi confermata dal Tribunale dell’Unione Europea (di seguito, “Tribunale”), che ha: i) concluso che il termine “Amazonian” è di fatto idoneo a descrivere non solo la provenienza geografica dei gin, ma anche la qualità dei prodotti designati e ii) conseguentemente, respinto il ricorso della Ricorrente, confermando la nullità del Marchio Contestato.

Per quanto qui rileva rispetto al tema della descrittività della provenienza geografica e della qualità dei prodotti, il Tribunale ha sottolineato che:

i) nonostante la regione amazzonica si estenda su diversi Paesi, si tratta di un’area geografica ben definita, rinomata per le sue innumerevoli specie botaniche;

ii) nella produzione del gin può essere coinvolta un’ampia varietà di sostanze botaniche; sostanze che conferiscono al gin un aroma e un gusto caratteristici che possono determinare la scelta del consumatore. Pertanto, il consumatore stabilirà un legame tra la regione amazzonica e il gin;

iii) il termine “Amazonian” può trasmettere un’immagine positiva delle sostanze botaniche utilizzate per produrre o aromatizzare il gin e, di conseguenza, delle sue caratteristiche essenziali come il gusto;

iv) il gin commercializzato con il Marchio Contestato è descritto dalla Ricorrente come contenente molte sostanze botaniche e spezie provenienti dalla regione amazzonica o come distillato in tale regione. Pertanto, sebbene tale strategia di marketing non sia in grado di rendere un marchio descrittivo, può però confermare le conclusioni inerenti il suo carattere descrittivo.

Volgendo a conclusione, quindi, il Marchio Contestato appare idoneo a veicolare verso il consumatore finale informazioni circa la provenienza geografica e la qualità dei prodotti designati e dei loro ingredienti e, di conseguenza, in violazione del suindicato art. 7 RMUE.

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