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Un errore contenuto nella bozza dell’AI Act precedentemente pubblicata aveva portata ad una scorretta interpretazione delle previsioni applicabili ai software open-source.

Nella versione precedente (quella del 26 gennaio 2024), all’Art. 2, par 5 lett. g) si indicava espressamente che gli obblighi previsti dall’AI Act non fossero applicabili ai sistemi di intelligenza artificiale rilasciati sotto licenze libere e open-source, a meno che non fossero immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di AI ad alto rischio o rientranti nei titoli II e IV (rispettivamente attinenti alle pratiche di Intelligenza Artificiale vietate e agli obblighi di trasparenza per fornitori e distributori di determinati sistemi di AI).

Nella nuova versione, approvata il 13 marzo scorso con una nuova numerazione, all’Art. 2 par 12 si esplicita che il Regolamento sia applicabile ai sistemi di AI rilasciati con licenze libere o open-source, a meno che non siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di AI rientranti nell’Art. 5 o nell’Art. 50 (che disciplinano, anche in questo caso, le pratiche di Intelligenza Artificiali proibite e gli obblighi di trasparenza incombenti su fornitori e distributori di determinati sistemi di AI).

Tuttavia, alcuni giorni fa l’argomento è stato chiarito. Si tratta di un errore linguistico circa la portata dell’esenzione. I sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano software open source non sono vincolati dai termini dell’AI Act, a meno che non siano: (i) introdotti sul mercato o messi in servizio come sistemi di AI ad alto rischio, o (ii) tenuti ad aderire agli obblighi di trasparenza delineati nell’AI Act.

Inoltre, i componenti open source che possono beneficiare di questa esenzione sono quelli i cui parametri, compresi i pesi relativi all’architettura e all’utilizzo del modello, sono pubblicamente accessibili. Questi componenti non devono essere disponibili a pagamento o monetizzati in altro modo. Tale limitazione restringe notevolmente la portata dell’esenzione rendendola di fatto applicabile solo nei casi in cui il software open source non sia messo a disposizione per trarre profitto con l’esclusione quindi di tutti i casi in cui è incorporato in prodotti commercializzati da aziende.

Si tratta di un momento di forte incertezza per le aziende che sanno di dover adottare soluzioni di intelligenza artificiale generativa per innovare, ma allo stesso tempo sono preoccupate dei relativi costi e non conoscono a pieno i benefici che l’AI potrebbe portare alla propria operatività.

Per supportare le aziende in questa fase, abbiamo pubblicato il seguente articolo “L’AI Act è stato approvato: Cosa devono fare le aziende ora?”.

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