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Con delibera del 3 giugno 2024 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione con la Commissione europea previste per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 2022/1925 (il Digital Markets Act o “DMA”).

L’adozione dello schema di regolamento in commento si pone in linea con quanto previsto dall’articolo 18 della Legge n. 214/2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), ai sensi del quale, tra l’altro, l’AGCM “pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione [con la Commissione] previste” dal DMA e, a tal fine, esercita i poteri di indagine previsti dalla Legge n. 287/1990, “all’uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza”.

Lo schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica disciplina, in particolare, l’esercizio dei poteri di indagine ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7 del DMA. La norma prevede che le autorità nazionali competenti per l’attuazione del DMA – in Italia, l’AGCM – possono formulare a imprese ed enti richieste di informazioni e di esibizione documentale nel caso in cui ravvisino violazioni degli obblighi previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del DMA in capo ai cd. gatekeepers. Tali norme stabiliscono, tra l’altro:

  • (i) Il divieto per il gatekeeper di impedire ad operatori commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;
  • (ii) L’obbligo del gatekeeper di consentire agli utenti commerciali, a titolo gratuito, di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il proprio servizio di piattaforma di base o attraverso altri canali, e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper;
  • (iii) Specifici obblighi informativi del gatekeeper nei confronti di inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari online;
  • (iv) L’obbligo di consentire agli utenti finali di disinstallare con facilità qualsiasi applicazione software presente nel sistema operativo del gatekeeper, ad eccezione di alcune ipotesi in cui ciò non sia possibile a livello tecnico;
  • (v) Il divieto di garantire un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi, applicando condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento.

I gatekeepers sono le imprese designate dalla Commissione europea che rispondono ai requisiti di cui all’art. 3 del DMA, e cioè quelle che: (a) hanno un impatto significativo sul mercato interno; (b) forniscono un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; (c) detengono una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisiscano siffatta posizione nel prossimo futuro.

Lo schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica stabilisce che, qualora ravvisi possibili violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del DMA, l’AGCM può deliberare l’avvio di un’indagine volta ad accertare la sussistenza delle violazioni. Ai sensi dello schema di regolamento, a seguito della notifica del provvedimento di avvio dell’indagine, l’AGCM può esercitare i poteri di cui all’articolo 14, co. 2 – 2 quinquies della L. n. 287/1990, e cioè:

  • (i) formulare richieste di informazioni e di esibizione documentale alle imprese;
  • (ii) convocare in audizione rappresentanti di imprese e ogni persona fisica che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell’istruttoria;
  • (iii) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria;
  • (iv) disporre ispezioni.

Lo schema di regolamento prevede, infine, che l’AGCM, allorché ritenga sufficientemente istruita l’indagine, comunica alle imprese il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e delibera l’invio alla Commissione europea dei risultati dell’indagine. Come previsto dall’art. 38, para. 7, del DMA, l’Autorità “riferisc[e] alla Commissione in merito ai risultati dell’indagine al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all’applicazione del [DMA]”.

Come si legge nello schema di regolamento, resta salva la facoltà dell’AGCM di avviare un’istruttoria qualora nel corso dell’indagine siano emersi indizi in merito a violazioni del diritto della concorrenza o del divieto di abuso di dipendenza economica con rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato ex art. 9 co. 3 bis della Legge 192/1998.

I soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica dovranno trasmettere i loro contributi entro il 3 luglio 2024.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Digital Markets Act: Quali obblighi per le 6 big tech designate dalla Commissione europea?”.

Autori: Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa

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