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A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 193/2023 sul diritto all’oblio oncologico, il Garante privacy ha pubblicato una serie di FAQ per chiarirne la portata e l’applicazione.

Il diritto all’oblio per i sopravvissuti al cancro è un’importante tutela per le persone che hanno superato una patologia oncologica e sono clinicamente guarite. La Legge n. 193/2023, insieme alle FAQ pubblicate dal Garante, chiarisce come prevenire le discriminazioni legate a malattie oncologiche concluse da anni. Questa legge tutela i diritti di chi è guarito, ponendo dei limiti alla richiesta da parte di banche, compagnie assicurative e datori di lavoro di informazioni relative a patologie oncologiche pregresse che potrebbero portare a un trattamento svantaggioso nei confronti del guarito.

Secondo le disposizioni, le banche, le compagnie di assicurazione e i datori di lavoro – sia nel settore pubblico che in quello privato – non possono chiedere informazioni sulle malattie oncologiche da cui una persona è guarita, a condizione che il trattamento sia terminato da più di dieci anni (o cinque anni se la malattia si è manifestata prima dei 21 anni) e che non ci siano state recidive. Per i datori di lavoro questo divieto si applica sia durante il processo di selezione che nel corso del rapporto di lavoro. L’obiettivo è quello di evitare discriminazioni che potrebbero avere un impatto negativo sull’occupazione o sulle condizioni finanziarie di coloro che sono guariti.

Inoltre, banche, istituti di credito, compagnie di assicurazione e intermediari finanziari e assicurativi sono tenuti a fornire informazioni chiare e adeguate sul diritto all’oblio oncologico. Tale obbligo comprende l’esplicita menzione di questo diritto nei moduli e nei documenti appositamente predisposti e utilizzati per la stipula e il rinnovo dei contratti.

La legge ha anche implicazioni significative per coloro che desiderano procedere con un’adozione. Il Tribunale per i minorenni, responsabile della valutazione delle coppie adottive, non può raccogliere informazioni sulle malattie oncologiche pregresse se sono passati più di dieci anni dalla conclusione del trattamento, o cinque anni per chi ha avuto la malattia prima dei 21 anni. Questo principio si applica anche alle adozioni internazionali, garantendo che una storia oncologica passata non diventi un ostacolo ingiustificato per chi ha superato la malattia.

Infine, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che in caso di violazione del diritto all’oblio oncologico, sarà possibile irrogare le sanzioni previste dal GDPR.

Questa normativa rappresenta un passo significativo verso la tutela della privacy e della dignità delle persone guarite clinicamente, garantendo che il loro passato oncologico non influisca sulle opportunità professionali, finanziarie o familiari.

Per saperne di più sull’oblio oncologico si può leggere “Il diritto all’oblio oncologico sta arrivando anche in Italia: le tutele ai guariti da patologie oncologiche

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