15 Novembre 2024• byGiacomo Lusardi
Il quadro normativo attuale
L’Insurance Distribution Directive (IDD)
Per “embedded insurance” si intende l’offerta di servizi assicurativi abbinati a prodotti o servizi non assicurativi. Ciò si traduce, di solito, nella distribuzione di prodotti assicurativi attraverso canali non assicurativi: I prodotti assicurativi sono incorporati da operatori non assicurativi nei loro prodotti e servizi. In questo modo le compagnie sono in grado di massimizzare la loro penetrazione di mercato e le altre imprese di completare la propria offerta con la componente assicurativa.
Fino all’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2016/97 (“IDD“) e al suo recepimento nell’ordinamento nazionale, non esisteva una regolamentazione specifica per queste pratiche, seppur già diffuse sul mercato e oggetto di attenzione da parte dell’IVASS.
L’embedded insurance veniva attuato tramite partnership costituite da diversi tipi di schemi contrattuali tra imprese non assicurative e compagnie assicurative, con alcuni limiti. Anzitutto, erano soltanto le grandi compagnie ad avere la capacità di attuare progetti di questo genere. Inoltre, nella maggior parte dei casi i prodotti assicurativi non erano davvero inseriti in un’offerta complessa e in un unico customer journey per il cliente: gli accordi tra le parti prevedevano il mero obbligo per l’operatore non assicurativo di dare ai propri clienti la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa standardizzata, a propria scelta e discrezione, dopo l’acquisto principale di un prodotto o servizio. Si avevano, quindi, rapporti contrattuali separati e con obblighi e prestazioni ben distinti tra il cliente, da un lato, e la compagnia assicurativa e il fornitore di servizi o prodotti, dall’altro. Ciò rendeva anche la compagnia assicurativa facilmente sostituibile nello schema, a meno che l’accordo di partnership non vincolasse l’impresa non assicurativa con clausole di esclusiva o comunque impegni a lungo termine. Il tutto si traduceva anche in condivisione e sfruttamento dei dati assenti o inefficaci.
Tornando alla normativa, come noto l’IDD disciplina le attività di “distribuzione assicurativa” che, in quanto tali, possono essere svolte solo da soggetti debitamente autorizzati, sottoposti al controllo delle Autorità di vigilanza.
Comprendere quali attività ricadano nel perimetro applicativo della IDD e quali, invece, ne siano escluse – e possano, quindi, essere svolte liberamente da qualunque player del mercato – è cruciale nel contesto dell’embedded insurance, dove compagnie ed intermediari operano a stretto contatto con partner commerciali spesso estranei al mondo assicurativo.
Si pensi, ad esempio, a polizze viaggio abbinate a biglietti aerei, a polizze danni accessorie a prodotti di elettronica o alle assicurazioni a tutela del credito abbinate alle carte di credito. Sebbene questi “pacchetti” possano apparire semplici, nascondono in realtà modelli distributivi spesso complessi. La loro realizzazione prevede, infatti, l’interazione tra molteplici soggetti, come fornitori di servizi o piattaforme digitali, che, con ogni probabilità, non possiedono una licenza assicurativa.
In tale contesto, diviene quindi essenziale comprendere cosa si intenda per “distribuzione assicurativa“.
La definizione di distribuzione assicurativa fornita dall’IDD è piuttosto ampia. Questa ricomprende, infatti, qualsiasi attività di consulenza o proposta o altra attività preparatoria alla conclusione di contratti assicurativi, assistenza nella gestione di tali contratti ovvero supporto in caso di sinistri.
Al contrario, non costituisce attività di intermediazione assicurativa la mera fornitura di informazioni su potenziali assicurati o prodotti assicurativi, purché non siano intraprese ulteriori azioni che agevolino nella stipula della polizza.
La Connected Contracts Exemption
Degna di attenzione è, inoltre, la “Connected Contracts Exemption“. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio possono avvalersi di questa esenzione, evitando l’applicazione della IDD e, quindi, in sostanza, distribuire prodotti assicurativi senza essere iscritti al RUI, a patto che: (i) offrano assicurazioni complementari al diverso bene o servizio offerto ed (ii) il premio non superi i 600 euro annui o i 200 euro per polizze abbinate a servizi di durata inferiore a tre mesi.
Se non ricorrono tali condizioni, la licenza assicurativa diventa necessaria, a meno che il distributore limiti la sua attività a una mera segnalazione del prodotto assicurativo che, però, in tal caso, verrebbe probabilmente acquistato in un momento successivo, come accadeva nel “vecchio” modello di embedded insurance.
Obblighi in materia di vendita abbinata
A prescindere da quale sia il modello distributivo adottato, in tutti i casi in cui il prodotto assicurativo è accessorio ad un altro prodotto (o viceversa), devono osservarsi alcune disposizioni.
L‘art. 24 della IDD (nonché dall’art. 120 quinquies del CAP) prevede, in buona sostanza, specifici obblighi di trasparenza nell’ipotesi di vendita abbinata, con l’obiettivo di garantire chiarezza e libertà di scelta ai consumatori.
In particolare, è richiesto ai distributori di informare i clienti sulla possibilità di acquistare separatamente le diverse componenti di un pacchetto ovvero fornire una descrizione dettagliata delle singole componenti e dei relativi costi.
Nuovi modelli di embedded insurance
La combinazione di una normativa specifica sulla vendita abbinata e l’evoluzione delle tecnologie digitali, tra cloud, algoritmi e una maggiore capacità generale di sfruttare i dati, stanno portando allo sviluppo di nuovi modelli di embedded insurance. Essi unificano tutte le interazioni del cliente in un unico articolato flusso e a differenza del vecchio modello, che offriva opportunità soprattutto alle grandi compagnie, si rivolgono a operatori di tutte le dimensioni.
Nuovi modelli che devono riflettersi nei contratti tra gli stakeholder coinvolti almeno in termini di integrazione informatica dei rispettivi sistemi, accesso e controllo dei dati, obblighi delle parti in base al loro ruolo in materia di protezione dei dati personali, governance del progetto e responsabilità, gestione del rapporto con i clienti, conformità normativa, responsabilità, KPI per monitorare il successo del progetto, ma anche cessazione della partnership e relative conseguenze. Infine, grazie all’elaborazione dei dati e agli algoritmi, le compagnie possono offrire soluzioni assicurative altamente personalizzate, in linea con le esigenze uniche di ciascun cliente.
Tuttavia, per poter massimizzare i vantaggi derivanti dai nuovi modelli di embedded insurance il quadro normativo e di mercato non è ancora completo. La condivisione dei dati rimane basata sulle iniziative degli attori dell’ecosistema assicurativo e sui contratti tra di loro: compagnie assicurative, broker, fornitori di tecnologia e abilitatori. Non esiste ancora un regime obbligatorio per la condivisione dei dati nel settore assicurativo. E questo è proprio l’obiettivo del nuovo regolamento europeo FIDA (Financial Information Data Access) proposto dalla Commissione Europea, che dovrebbe diventare applicabile a partire dal 2027.
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Autori: Giacomo Lusardi e Valentina Grande