by

Il TAR Liguria ha stabilito che l’affidamento diretto dell’organizzazione del Festival di Sanremo disposto dal Comune di Sanremo a favore di RAI è illegittimo.

Con la rubrica “Musica Legalissima” le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper vi accompagnano durante il Festival di Sanremo 2025, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica.

Con sentenza n. 843, pubblicata lo scorso 5 dicembre 2024, e quindi a ridosso dell’edizione 2025 del Festival, nell’ambito di un contenzioso avente ad oggetto l’organizzazione della kermesse sanremese per gli anni 2024 e 2025 il TAR Liguria ha stabilito che l’affidamento diretto del Festival di Sanremo disposto dal Comune di Sanremo a favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI) è illegittimo.

La vicenda

In particolare, la ricorrente, una società e di edizione musicale e di produzione e di realizzazione di eventi e opere di carattere musicale, ha invocato il TAR al fine di stabilire se sussiste l’obbligo per il Comune di Sanremo di indire una procedura di gara per la concessione in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” (il “Marchio“) di titolarità del Comune stesso.

RAI, in qualità di controinteressata nel contenzioso in questione, si è difesa sostenendo principalmente di essere titolare esclusiva del format e cioè dello schema della manifestazione, il che implicherebbe l’impossibilità di associare il Marchio ad un format diverso da quello RAI. Per tale ragione, il Comune sarebbe impossibilitato ad indire una procedura di gara avente ad oggetto lo sfruttamento del Marchio che non potrebbe essere associato ad un format diverso. Vi sarebbe, secondo la tesi difensiva, l’inscindibile associazione format RAI e Marchio.

Il Comune, invece, ha sostenuto che la convenzione sottoscritta con RAI per l’organizzazione del Festival sarebbe il frutto dell’esercizio di proprie prerogative di diritto privato. Secondo la tesi difensiva del Comune, non vi sarebbe un obbligo di modificare la scelta ormai consolidata da anni di affidare in via diretta l’organizzazione del Festival a RAI.

La sentenza del TAR

Tuttavia, il Giudice di prime cure ha rigettato sia le argomentazioni di RAI, sia le argomentazioni del Comune.

Con riferimento alla posizione di RAI, il Giudice ha anzitutto ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui vi sarebbe un indissolubile legame tra il Marchio e il format. Sul punto, il ragionamento del TAR prende le mosse dalla considerazione per cui il marchio d’impresa è per definizione un segno distintivo, il cui scopo è identificare un prodotto o un servizio al fine di differenziarlo dai prodotti o servizi dei concorrenti. Di conseguenza, identificare, come propone RAI, il Marchio “Festival della Canzone Italiana” con il mero titolo di un format (di cui, per tutte le componenti diverse dal titolo, sarebbe titolare RAI) sarebbe errato. Da un lato, infatti, il Marchio è stato registrato dal Comune di Sanremo, senza contestazione alcuna da parte di RAI: se esso coincidesse esclusivamente con il titolo del format, non si comprenderebbe perché il titolare del marchio dovrebbe essere il Comune. In secondo luogo, secondo il Giudice il Marchio non identificherebbe semplicemente il titolo del format televisivo, ma la manifestazione nel suo complesso. Ciò troverebbe conferma anche nel fatto che per molti anni – in particolare dal 1951 al 1991 – la manifestazione è stata organizzata dal Comune di Sanremo, mentre RAI si limitava a curarne la diffusione.

Ad ogni modo, e a prescindere dalla digressione sul marchio e sul format, il Giudice ha poi qualificato la convenzione stipulata tra Comune di Sanremo e RAI come un “contratto attivo”.

Stando alla definizione di cui all’allegato I.1 del codice degli appalti, si tratterebbe di un contratto che non produce spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione.

Il TAR Liguria ha affermato che, siccome il contratto attivo offre un’opportunità di guadagno alla controparte dell’amministrazione, l’affidamento dell’organizzazione del Festival di Sanremo deve avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, nonché sulla base dei nuovi principi di risultato e della fiducia, in modo da consentire al Comune di trarre il maggior guadagno possibile dalla concessione dell’uso del Marchio.

Secondo il Giudice, il Comune di Sanremo avrebbe dovuto interpellare il mercato confrontando più offerte, anziché reiterare per anni la stessa prassi, e la tesi dell’inscindibilità Marchio-format è infondata poiché la titolarità del Marchio è del Comune e il format, invece, si è evoluto negli anni, senza che sia venuta meno l’organizzazione in capo alla RAI.

Con riferimento, invece, alla tesi del Comune, la prassi reiterata nel tempo non acquista alcuna rilevanza giuridica ai fini della decisione del TAR.

Gli effetti della sentenza

Gli effetti di questa sentenza sarebbero stati dirompenti per l’attuale edizione del Festival. Cosicché, il TAR ha deciso di “limitarne” gli effetti a partire dalla prossima edizione. Con la conseguenza che, al netto di un’eventuale riforma della sentenza, il Comune di Sanremo dovrà ottemperare a quanto stabilito dal Giudice a partire dalla 76ª edizione del Festival, in vista della quale, seguendo il ragionamento del TAR Liguria, dovrà indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Festival di Sanremo al fine di individuare il soggetto che sfrutterà il Marchio e organizzerà la kermesse sanremese.

In attesa degli sviluppi futuri, l’apertura al mercato dell’organizzazione del Festival costituisce senz’altro una novità e un’opportunità sia per gli operatori del settore che per l’intera collettività.

Su un simile argomento potrebbe interessarti l’articolo: “Vado al massimo”: piattaforme social e musica, contratti di licenza per la conquista delle classifiche

(Visited 2 times, 2 visits today)
Close Search Window