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Il fenomeno dei superfan, ossia di quegli appassionati che non si limitano ad ascoltare moltissima musica sulle piattaforme, ma generano un indotto molto significativo per i loro artisti preferiti, porta con sé una serie di problematiche giuridiche non banali, soprattutto in relazione alla tutela di diritti d’autore e marchi.  

 Con la rubrica “Musica Legalissima” le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper vi accompagnano durante il Festival di Sanremo 2025, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica. 

Chi sono i superfan 

I superfan sono appassionati di musica, in particolare di uno o più artisti, il cui supporto va ben oltre quello di un ascoltatore comune. Se è vero che i “fan sfegatati” sono sempre esistiti (basti pensare alle folle urlanti che acclamavano i Beatles) è anche vero che l’attuale contesto sociale e mediatico è totalmente diverso da quello degli anni ‘60 (ma, banalmente, anche da quello di una decina di anni fa). Le attuali tecnologie consentono di dare voce al singolo, di ingaggiarlo e di convogliare l’entusiasmo di persone fisicamente lontane in un contesto condiviso (cd. fandom”) amplificandone la portata in maniera inimmaginabile (vedi alla voce “ARMY“, ossia i fan della band BTS, o “Swifties“, ossia gli appassionati di Taylor Swift).  

Amazon Music for Artists definisce i superfan come “un piccolo, ma estremamente prezioso, gruppo dei fan più appassionati”. In media, questi ascoltatori generano quasi un terzo del totale degli stream di un artista e la maggior parte di loro continuerà ad ascoltare la musica dello stesso artista almeno per 30 giorni consecutivi. Secondo un report di Goldman Sachs almeno il 20% degli abbonati a piattaforme streaming di musica possono essere definiti come superfan di almeno un artista.  

I superfan sono particolarmente attivi sui social e hanno una capacità di promozione enorme per gli artisti: sono in grado di definire la carriera di un cantante con pochi click e condivisioni. Il loro entusiasmo non è limitato alla sfera virtuale, ma genera un impatto molto concreto sia per gli artisti che per le case discografiche: un superfan spende una somma significativamente più alta degli altri ascoltatori per supportare il proprio cantante preferito.  

Del resto, da un’indagine pubblicata da Spotify nel 2023 è emerso che “in media tra tutte le dimensioni degli artisti i super ascoltatori costituiscono il 2% degli ascoltatori totali di un artista, ma rappresentano oltre il 18% del totale degli streaming mensili”. Inoltre, i superfan rappresentano il 50% degli acquirenti di merchandise venduto sul Spotify. Insomma, una piccola porzione di superfan contribuisce in maniera importante al successo, anche economico, di un artista.  

Nello specifico, i superfan si distinguono per una serie di caratteristiche che li rendono particolarmente preziosi nell’industria:  

  1. Fedeltà all’artista: i superfan seguono l’artista in ogni fase della carriera, indipendentemente da successi o momenti difficili. Rappresentano una fonte di guadagni affidabile per gli artisti e possono contribuire a stabilizzare la carriera di un cantante in un settore facilmente volatile;  
  2. Sostegno economico: i super ascoltatori acquistano album, merchandise e biglietti per concerti, non infrequentemente addirittura per più date; 
  3. Coinvolgimento attivo sui social: i superfan promuovono il cantante, spesso focalizzandosi esclusivamente sull’artista preferito, partecipando a discussioni e così contribuendo a far salire stream e visualizzazioni; 
  4. Forte senso di comunità: i superfan organizzano “fan meeting”, partecipano ad eventi esclusivi e interagiscono attivamente con altri appassionati di musica attraverso forum, social media e community dedicate. Questo coinvolgimento non solo rafforza il legame tra i fan, ma crea anche un solido network di supporto per l’artista, alimentando la diffusione della sua musica, incrementando l’engagement sulle piattaforme digitali e contribuendo alla sua visibilità e successo a lungo termine;  
  5. Produzione di contenuti: i super ascoltatori si contraddistinguono per una produzione creativa particolarmente prolifica, che include una vasta gamma di prodotti artistici, tra cui illustrazioni, grafiche digitali, video editati, meme e altri contenuti multimediali (noti come “fanart”). Queste opere, spesso ispirate all’immaginario dell’artista e ai significati delle sue canzoni, vengono ampiamente condivise all’interno delle community di superfan attraverso piattaforme social, forum e siti dedicati.  

Fanart, diritti d’autore e marchi 

La produzione di contenuti da parte dei superfan solleva diverse questioni giuridiche legate al diritto d’autore e alla tutela dei marchi. I social media, infatti, sono ricolmi di contenuti e prodotti creati dai fan, tra cui immagini, illustrazioni animate e persino prodotti di merchandising ispirati a specifici artisti o alle loro canzoni. Ma un ascoltatore, per quanto appassionato, può fare davvero tutto ciò che vuole con le opere o le immagini del proprio idolo? 

In Italia, la Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (Ld.A.) tutela le opere dell’ingegno, riconoscendo agli autori il diritto esclusivo di sfruttamento economico e di modifica delle proprie creazioni. La realizzazione di opere derivate senza autorizzazione – come illustrazioni ispirate a copertine di album o racconti basati su testi di canzoni, o t-shirt che riproducono il testo di una canzone – potrebbe quindi configurare una violazione dei diritti d’autore. 

Infatti, a differenza degli Stati Uniti, dove esiste la dottrina del “fair use“, che consente alcuni utilizzi limitati di opere protette senza autorizzazione, l’ordinamento italiano prevede un numero chiuso di eccezioni al diritto d’autore, specifiche e spesso interpretate in modo restrittivo. Tra queste, vi sono ad esempio l’uso personale e non commerciale (art. 68 L.d.A.), la parodia e la satira o l’uso a fini educativi e di critica (art. 70 L.d.A.). 

Nel caso della fanart, la norma più rilevante è senza dubbio l’art. 70 L.d.A., il cui comma 1 consente il riassunto, la citazione e la riproduzione, senza autorizzazione del titolare dei diritti sull’opera, a condizione che (i) si tatti di riproduzioni parziali (cioè di brani o parti di opera); (ii) la riproduzione sia finalizzata a scopi di critica, discussione o insegnamento; e (iii) tali riproduzioni non siano in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera da parte del titolare dei diritti. Sul punto, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che l’art. 70 L.d.a. ha carattere eccezionale e pertanto non consente un’interpretazione estensiva/analogica (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 07/03/1997, n. 2089). 

Nell’alveo dell’art. 70 L.d.A. rientrano, per costruzione giurisprudenziale, anche le ipotesi di parodia dell’opera. In questo caso, i limiti sono sempre quelli segnati dalla strumentalità dell’opera rispetto al fine parodistico e dall’assenza di un rapporto concorrenziale con quella protetta parodiata, elemento diverso dal semplice fine di lucro. In quest’ottica, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa. Tuttavia, spesso la fanart non costituisce un atto umoristico o canzonatorio, ma anzi una forma di tributo sincero nei confronti dell’opera o dell’artista. Più pertinente potrebbe essere, invece, lo sfruttamento dell’eccezione del pastiche – termine con il quale si intende un’opera composta, in tutto o in larga parte, da brani tratti da opere preesistenti, con intento a volte imitativo e a volte celebrativo – introdotta dalla Direttiva Copyright, ma mal recepita dal legislatore italiano. 

Insomma, le eccezioni al diritto d’autore, per come pensate dal legislatore italiano, mal si attagliano a liberalizzare la riproduzione di opere protette nell’ambito della fanart. Guardando, però, oltre un’applicazione corretta ma dogmatica delle norme, è importante notare che in concreto non infrequentemente sono le stesse case discografiche e gli artisti a tollerare o addirittura incentivare la creatività dei fan, riconoscendo il valore promozionale di queste opere.  

La produzione creativa dei superfan può anche trovarsi a dover fare i conti con la normativa che protegge i marchi, che tutela segni distintivi registrati e no. Loghi, nomi d’arte, simboli distintivi e altri elementi visivi associati a un artista o a un brand musicale sono spesso tutelati come marchi registrati, il cui utilizzo senza autorizzazione può costituire contraffazione. In assenza di una specifica licenza, l’uso di un marchio su prodotti commerciali, come gadget, poster o capi d’abbigliamento, può costituire una violazione dei diritti del titolare del marchio, che è legittimato a vietare a soggetti terzi determinati comportamenti, tra cui l’uso di un simbolo simile al marchio registrato e la sua apposizione su prodotti (art. 20 c.p.i.). Tali comportamenti possono avere importanti conseguenze legali, tra cui la richiesta dei titolari dei diritti di rimozione dei prodotti dal mercato, sanzioni economiche e richieste di risarcimento danni. 

Nonostante ci sia una certa tolleranza da parte di artisti e case discografiche rispetto alla produzione di fanart, quando i contenuti generati dai fan diventano significative fonti di guadagno, oppure prodotti di merchandising di culto, senza che sia stato stipulato un adeguato accordo di licenza con i titolari dei diritti, questi ultimi potrebbero essere più propensi ad agire per la rimozione dei contenuti e prodotti non autorizzati o richiedere risarcimenti. Ciò avviene anche quando sono già in essere licenze con determinati soggetti, che possono essere brand o anche gruppi di fan (ed esempio un “official fan club”), che sono stati effettivamente autorizzati a sfruttare i contenuti e i segni distintivi di un determinato artista.  

Un futuro di superfan 

Il mercato musicale è attualmente particolarmente focalizzato sul fan engagement; pertanto, l’importanza dei superfan è destinata a rimanere centrale nelle strategie di marketing e crescita dei cantanti, sia emergenti sia affermati, influenzandone le scelte artistiche. L’ultima previsione di Goldman Sachs è che l’opportunità di mercato per la monetizzazione dei superfan ammonti a 4,2 miliardi di dollari. Questo dato si basa sulla stima che il 20% degli ascoltatori di musica siano superfan e che siano disposti a pagare il doppio rispetto alla spesa media di un singolo ascoltatore per il proprio artista preferito. 

Alla luce di questi dati, artisti e case discografiche dovranno elaborare efficaci espedienti per gestire i superfan, monetizzandone il coinvolgimento e controllandone la produzione di contenuti, in modo che titolari dei diritti si vedano riconosciuto quanto dovuto per lo sfruttamento delle loro opere. Ciò potrebbe avvenire tramite il lancio di nuove app dedicate ai superfan o nuovi livelli esclusivi di abbonamento premium all’interno dei servizi di streaming esistenti. Un esempio, che ha già successo, è la piattaforma Weverse, che offre una varietà di contenuti gratuiti e a pagamento, aggiornamenti in stile Instagram Stories e interazioni tra artisti e fan, che registrato più di 10 milioni di utenti al mese nel 2023. Inoltre, sono state create piattaforme che, analizzando i dati con sistemi di AI, riescono a mappare i superfan e mettere gli artisti in contatto con i loro più assidui ascoltatori. 

In ogni caso, è evidente che i superfan rappresentano una risorsa fondamentale per l’industria musicale, non solo per il loro contributo economico diretto, ma anche per il ruolo chiave che svolgono nella promozione e diffusione delle canzoni. Il futuro settore musicale sarà legato all’elaborazione di nuove strategie per valorizzare ulteriormente la relazione tra artisti e superfan, tanto che questi super appassionati di musica diventeranno veri e propri partner del successo dei loro cantanti preferiti. 

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Autrici: Chiara D’Onofrio e Lara Mastrangelo

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