Con decisione dell’11 marzo 2025, la Divisione Locale di Mannheim ha fornito importanti chiarimenti – tra l’altro – in merito alla giurisdizione dell’UPC e alla legge applicabile in caso di atti di contraffazione commessi prima dell’entrata in vigore dell’UPCA, avvenuta il 1 giugno 2023.
Secondo la Corte, in assenza di una norma che ne limiti la portata ratione temporis, non vi è anzitutto dubbio che la giurisdizione dell’UPC si estenda agli atti antecedenti al 1 giugno 2023.
Ciò trova conforto anche nell’Art. 3 UPCA, secondo il quale la giurisdizione della Corte sussiste con riguardo a qualsiasi brevetto europeo non ancora scaduto al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. Ciò che rileva, dunque, è esclusivamente che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, il brevetto oggetto della vertenza non fosse già scaduto.
Quanto alla legge applicabile, la sua determinazione deve tenere conto dei principi generali elaborati a livello comunitario e internazionale in tema di retroattività delle norme sostanziali.
A questo proposito, ad avviso della Corte è necessario distinguere tra gli atti di violazione realizzati ed esauritisi prima dell’entrata in vigore dell’UPCA, quelli posti in essere successivamente ad essa, e infine quelli iniziati prima di tale data ma proseguiti anche successivamente.
Quanto alle condotte commesse ed esauritesi prima del 1 giugno 2023, troverà applicazione esclusivamente il diritto nazionale, mentre gli atti commessi dopo tale data andranno valutati alla luce delle norme sostanziali dettate dall’UPCA.
Queste ultime dovranno inoltre trovare applicazione in caso di illeciti iniziati prima dell’entrata in vigore dell’UPCA e proseguiti dopo di essa. Per valutare il vincolo di continuazione tra gli atti, secondo la Corte non dovrà ricorrersi a una visione atomistica delle condotte del preteso contraffattore. Piuttosto, ci si dovrà domandare se questi, sebbene ne avesse avuto la possibilità, abbia deliberatamente deciso di non interrompere la propria attività in seguito all’entrata in vigore dell’UPCA.
Secondo i giudici, con riferimento alle porzioni di condotta poste in essere antecedentemente al 1 giugno 2023, ciascuna parte potrà ad ogni modo invocare l’applicazione delle norme nazionali, ove a sé più favorevoli. Spetterà tuttavia alla parte interessata illustrare adeguatamente i motivi per cui la norma nazionale dovrebbe prevalere su quelle dell’UPCA. La Corte, che non è tenuta a conoscere tutte le normative nazionali, potrà all’occorrenza avvalersi dell’opinione di un esperto ai sensi dell’Art. 57 UPCA.
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