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A partire dal 28 giugno 2025 troveranno applicazione i nuovi obblighi in materia di accessibilità digitale introdotti dal Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (il “Decreto Accessibilità”), che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/882 (c.d. “European Accessibility Act”).

Il Decreto Accessibilità introduce una pluralità di obblighi in materia di accessibilità in carico agli operatori economici, finalizzati a garantire che determinati prodotti e servizi digitali risultino accessibili e fruibili anche da parte di persone con disabilità. Le nuove regole, applicabili a un’ampia gamma di prodotti e servizi, si applicheranno a prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dalla suddetta data e interesseranno una pluralità di soggetti, in gran parte a prescindere dalla dimensione dell’impresa, a differenza della Legge n. 4/2004 (la “Legge Stanca”), la quale risulta appiccabile a operatori che soddisfino determinati requisiti di fatturato.

Prodotti e servizi interessati

Come anticipato, il Decreto Accessibilità introduce obblighi in materia di accessibilità per un’ampia gamma di prodotti e servizi che verranno immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025.

Tra i prodotti interessati rientrano in particolare dispositivi fisici dotati di interfacce digitali o che, in altro modo, consentono l’interazione con l’utente finale, tra cui:

  • Sistemi hardware e sistemi operativi per computer;
  • Terminali self-service (es. bancomat, biglietterie automatiche);
  • Apparecchiature terminali con funzionalità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica (ad esempio, smartphone).

Con riferimento invece ai servizi, il Decreto Accessibilità si applica a numerosi servizi considerati essenziali e di elevato impatto sociale, tra cui:

  • Servizi di comunicazione elettronica;
  • Servizi che forniscono accesso a contenuti audiovisivi;
  • Servizi di trasporto passeggeri (aerei, ferroviari, su strada o per vie navigabili), comprensivi dei relativi elementi digitali come siti web, app, biglietti elettronici e informazioni di viaggio);
  • Servizi bancari rivolti ai consumatori;
  • Servizi di commercio elettronico.

Soggetti obbligati lungo la catena produttiva

Il Decreto Accessibilità distribuisce gli obblighi in materia di accessibilità lungo la catena dei soggetti il cui contributo è funzionale alla progettazione e messa a disposizione del pubblico di tali prodotti e/o servizi.

Specificatamente, per quanto riguarda i prodotti, sono coinvolti i seguenti soggetti:

  • Fabbricanti: devono garantire e certificare che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità ai requisiti di accessibilità. A tal fine devono – inter alia – predisporre la documentazione tecnica, eseguire la valutazione di conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Su richiesta delle autorità competenti devono inoltre fornire le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti di legge. I fabbricanti possano nominare un rappresentante autorizzato per lo svolgimento di determinati compiti, come la conservazione della documentazione tecnica e la fornitura di informazioni alle autorità competenti.
  • Importatori: possono immettere sul mercato soltanto prodotti conformi e sono tenuti a verificare che il fabbricante abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti (inclusa la valutazione di conformità e la relativa documentazione). Qualora rilevino una non conformità, devono informare le autorità competenti e astenersi dalla commercializzazione del prodotto interessato.
  • Distributori: devono verificare che i prodotti rechino la marcatura CE e siano accompagnati dalla documentazione prescritta prima di metterli a disposizione sul mercato. In altre parole, i distributori dovranno verificare che sia i fabbricanti sia gli importatori abbiano adempiuto ai propri obblighi ai sensi del Decreto Accessibilità.

Per quanto riguarda invece i servizi, il Decreto Accessibilità individua nei fornitori degli stessi i responsabili finali della progettazione e fornitura di servizi conformi ai requisiti di accessibilità, della predisposizione e pubblicazione delle informazioni necessarie e della garanzia della costante conformità nel tempo.

È opportuno segnalare che, in base a un’interpretazione sistematica del Decreto Accessibilità con la Legge Stanca, che disciplina l’accessibilità in ambito nazionale, anche i soggetti che hanno contribuito allo sviluppo del servizio (come sviluppatori di software e siti web) possono essere indirettamente coinvolti dagli obblighi in materia di accessibilità. La Legge Stanca, infatti, prevede la nullità dei contratti di sviluppo di siti web non accessibili.

Alla luce di ciò, crescerà la necessità per gli operatori economici – anche per quelli non formalmente soggetti alla Legge Stanca, il cui ambito applicativo è ristretto a operatori che soddisfano determinati requisiti di fatturato – di inserire nei contratti specifiche clausole che impongano il rispetto dei requisiti di accessibilità da parte degli sviluppatori, fermo restando che la responsabilità finale per eventuali violazioni del Decreto resta in capo alla società fornitrice del servizio.

Obblighi di accessibilità: principi, contenuti e limiti

Gli obblighi di accessibilità previsti dal Decreto Accessibilità si fondano sui principi delineati dalle linee guida Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (“WCAG 2.1.“), riconosciute a livello internazionale come riferimento per la progettazione inclusiva di contenuti digitali. Le WCAG 2.1 si articolano attorno a quattro principi fondamentali:

  • Percepibile: le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modalità che ne consentano la percezione da parte degli utenti, anche attraverso canali alternativi;
  • Utilizzabile: le interfacce devono essere pienamente navigabili e funzionali per tutte le persone, indipendentemente dal tipo di disabilità;
  • Comprensibile: i contenuti e le modalità di interazione devono essere chiari, coerenti e facilmente comprensibili;
  • Robusto: i contenuti devono essere sufficientemente solidi da poter essere interpretati in modo affidabile da una vasta gamma di tecnologie, incluse quelle assistive.

Sulla base di questi principi, il Decreto definisce una serie di obblighi specifici in capo agli operatori economici. Gli specifici requisiti sono contenuti negli allegati al Decreto Accessibilità e nelle WCAG 2.1, tuttavia tra obblighi principali è possibile menzionare:

  1. Fornitura di informazioni accessibili: tutte le informazioni relative a prodotti e servizi devono essere rese disponibili in modalità accessibili, adottando:
    1. linguaggio semplice e chiaro;
    2. utilizzo di canali sensoriali multipli (visivo, uditivo, tattile);
    3. formati testuali compatibili con la produzione di formati assistivi;
    4. alternative equivalenti per contenuti non testuali (es. immagini, audio, video).
  2. Progettazione accessibile di interfacce e funzionalità: l’interfaccia utente e le funzionalità dei prodotti e servizi devono essere concepite per consentire a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, di accedervi e interagirvi efficacemente.
  3. Accessibilità di imballaggi e istruzioni: anche gli elementi accessori al prodotto, quali confezionamento, etichettatura e manuali d’uso, devono essere progettati in modo da risultare accessibili.

La dichiarazione UE di conformità costituisce l’attestazione ufficiale del rispetto degli obblighi previsti, da parte del fabbricante o del fornitore di servizi.

Esenzioni e limiti applicativi

In determinati casi, il Decreto Accessibilità consente l’esonero dagli obblighi di conformità. In particolare, l’articolo 13 prevede che:

  • la conformità non è richiesta qualora comporti una modifica sostanziale della natura del prodotto o servizio, tale da snaturarne le caratteristiche essenziali;
  • gli obblighi possono essere disapplicati qualora il loro rispetto comporti un onere sproporzionato per l’operatore economico interessato, sulla base di una valutazione oggettiva che tenga conto, tra gli altri, di costi, benefici e dimensioni dell’impresa.

Sanzioni e autorità competenti

Il Decreto Accessibilità prevede un sistema di sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti, con sanzioni che variano in base alla gravità della non conformità e al numero di prodotti o servizi non conformi, nonché alla portata dell’impatto sugli utenti finali.

Le autorità competenti per la vigilanza sull’applicazione della normativa sono:

  • Ministero dello Imprese e del Made in Italy (MiMiT) per i prodotti; e
  • Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i servizi.

Le azioni di controllo da parte delle autorità competenti si articolano principalmente in due fasi:

  1. Richiesta di misure correttive: qualora venga riscontrata la non conformità di un prodotto o servizio, l’autorità competente ordina all’operatore economico di adottare le misure correttive necessarie per rendere il prodotto o servizio conforme, entro un termine ragionevole. In caso di inadempimento, il Ministero può disporre il ritiro dal mercato del prodotto non conforme.
  2. Sanzioni pecuniarie: in aggiunta alle misure correttive, sono previste sanzioni economiche che, in base alla gravità della violazione, possono arrivare fino a 40.000 euro.

Poiché le normative prevedono canali specifici per la segnalazione di eventuali violazioni da parte dei consumatori, le aziende potrebbero affrontare un rischio elevato di contestazioni.

Passi successivi e considerazioni finali

In vista dell’imminente entrata in vigore degli obblighi previsti dal Decreto Accessibilità (entro il 28 giugno 2025), le aziende devono intraprendere un’attenta valutazione della propria conformità alle normative in materia di accessibilità.

In particolare, è consigliabile condurre una Gap Analysis dettagliata per:

  • Valutare il livello di conformità attuale dei prodotti e dei servizi offerti rispetto ai requisiti stabiliti dal Decreto Accessibilità,
  • Identificare le aree in cui sono necessari interventi correttivi,
  • Pianificare e implementare le azioni necessarie per garantire che tutti i prodotti e servizi siano pienamente conformi alla normativa entro la scadenza stabilita.

Le aziende dovrebbero anche predisporre e rendere accessibili ai consumatori policy di accessibilità chiare, che descrivano le modalità attraverso cui vengono garantiti i requisiti di accessibilità dei prodotti e servizi. Inoltre, è fondamentale comunicare come la conformità sarà assicurata per i nuovi prodotti o servizi che verranno immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025, evidenziando le considerazioni relative all’accessibilità sin dalle fasi di progettazione, sviluppo e rilascio di nuovi beni.

In generale, estendendo l’ambito di applicazione a operatori economici non previsti dalla Legge Stanca, il Decreto Accessibilità è destinato ad avere un impatto significativo. In attesa di linee guida e circolari che saranno emesse in attuazione della disciplina ivi prevista in seguito all’entrata in vigore del Decreto, è fondamentale che le aziende adottino solide pratiche di accessibilità per far fronte ai requisiti di carattere tecnico e organizzativo discendenti dal nuovo regime normativo.

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