Introduzione
Nel procedimento T‑30/23, la General Court (GC) ha esaminato due marchi figurativi, ossia il segno “flyPersia” – applicato per servizi di trasporto aereo, terrestre, marittimo e ferroviario nella Classe 39 – e il marchio anteriore “flydubai”, registrato per servizi di trasporto aereo sempre nella Classe 39. La controversia verte sulla valutazione del rischio di confusione derivante dalla presenza, in entrambi i segni, dell’elemento lessicale “fly” e sulla capacità del pubblico non anglofono di comprenderne il significato, in connessione con gli elementi grafici distintivi che completano ciascun marchio figurativo.
Posizioni giurisdizionali precedenti e divergenze interpretative
L’orientamento del Board of Appeal
Il Board of Appeal (BoA) aveva rilevato un rischio di confusione tra i due segni figurativi, fondando la propria valutazione sul presupposto che il pubblico non anglofono – in particolare gli utenti di Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca – non fosse in grado di interpretare correttamente il termine inglese “fly” nel contesto dei servizi aerei. Secondo il BoA, tale elemento lessicale assumeva un valore distintivo rilevante, in quanto contribuiva in maniera sostanziale alla formazione dell’identità del marchio, giustificando così il riconoscimento di una somiglianza tale da indurre una confusione in merito all’origine commerciale dei servizi.
L’orientamento della General Court
Contrariamente alla valutazione del BoA, la GC ha annullato la decisione impugnata, concludendo che non sussiste alcuna probabilità di confusione tra i due marchi figurativi. In particolare, la GC ha precisato che:
- Uso frequente del termine inglese “fly” e sua comprensibilità:
nel settore dei servizi aerei il termine inglese “fly” è impiegato con grande frequenza – sia in ambito promozionale che in design aziendale – e, pertanto, anche il pubblico non anglofono, inclusi consumatori slovacchi, sloveni, ungheresi e cechi, risulta capace di coglierne il significato in maniera immediata. Di conseguenza, solo una parte trascurabile della platea non sarebbe in grado di interpretare il termine inglese “fly” nel contesto specifico, configurandosi così come elemento prevalentemente descrittivo e non dotato di un elevato valore distintivo.
- Dominanza degli elementi grafici nei termini “Persia” e “dubai”:
pur essendo riconoscibili come elementi non intrinsecamente distintivi, “Persia” e “dubai” risultano dominanti nella formazione dell’impressione complessiva dei segni figurativi. La loro rappresentazione grafica: maggiore lunghezza, la tonalità cromatica più scura e, in particolare per il segno “flyPersia”, la presenza dell’iconografia (un aeroplano) ne incrementano l’impatto visivo e fonetico, contribuendo in modo decisivo alla differenziazione rispetto all’elemento “fly”.
- Proporzionalità della somiglianza complessiva:
considerato che il marchio anteriore “flydubai” mostra una debole distintività, per configurarsi una probabilità di confusione occorrerebbe una somiglianza globale di grado elevato. Tuttavia, l’analisi complessiva effettuata dalla GC – con riferimento sia agli aspetti visivi che fonetici – evidenzia un basso grado di somiglianza tra i due segni figurativi, tali da escludere una percepibile confondibilità tra di essi.
Analisi e considerazioni giuridiche
La pronuncia della GC si fonda su una valutazione integrata degli aspetti lessicali e grafici dei segni figurativi. Si evidenzia come:
- l’elemento “fly” venga, in un contesto settoriale in cui l’inglese costituisce lingua franca, recepito in modo unitario anche da soggetti non anglofoni, in virtù dell’ampia esposizione mediatica e commerciale che ne ha consolidato il significato. Tale elemento, pertanto, assume una funzione descrittiva e non contribuisce significativamente a conferire un valore distintivo al marchio.
- gli elementi “Persia” e “dubai”, benché non possedano di per sé una marcata capacità identificativa, prevalgono nella formazione dell’impressione complessiva del segno. Le peculiari caratteristiche grafiche – lunghezza, intensità cromatica e iconografia – determinano che tali elementi assumano un ruolo essenziale nel differenziare il segno figurativo nel suo complesso, neutralizzando l’eventuale similitudine attivata dalla presenza dell’elemento “fly”.
- la struttura del segno figurativo, costituita dal termine inglese “fly” seguito da un riferimento geografico (reale o in senso più ampio), non è sufficiente a generare una probabilità di confusione, se non accompagnata da una congrua somiglianza complessiva che, nel presente caso, risulta essere di basso grado.
Conclusioni
Alla luce dell’analisi complessiva, la pronuncia della GC assolve pienamente alla tutela dell’identificazione dell’origine commerciale dei servizi, evitando un’eccessiva protezione in capo a segni caratterizzati da elementi essenzialmente descrittivi. L’impiego diffuso del termine inglese “fly” nel settore aereo, confermato dalla costante esposizione visiva e fonetica a cui è sottoposto il consumatore, ne garantisce una corretta interpretazione anche da parte del pubblico non anglofono. Contestualmente, le differenze grafiche e stilistiche, espresse attraverso gli elementi “Persia” e “dubai”, rafforzano l’unicità e la capacità identificativa dei marchi figurativi, consentendo di escludere l’errata attribuzione di confusione commerciale.
In definitiva, la GC ha correttamente ritenuto che, a fronte della debole distintività del marchio anteriore, occorrerebbe una somiglianza complessiva significativamente elevata per configurare una probabilità di confusione – condizione che in questo caso non sussiste. Tale orientamento costituisce un importante riferimento per future controversie in materia di marchi, contribuendo a definire con maggiore precisione i confini tra ciò che è funzionalmente descrittivo e ciò che può essere considerato distintivo nella prassi giudiziaria europea.
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