Il 12 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 23 dicembre 2024 (il “Decreto”) che proroga i regimi sperimentali sull’indicazione dell’origine delle materie prime in etichetta per alcuni prodotti alimentari fino al 31 dicembre 2025.
Il Decreto si inserisce nel contesto giuridico delineato dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, che stabilisce le disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, inclusa l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti.
In attesa di un quadro normativo a livello europeo che preveda disposizioni più stringenti rispetto alla indicazione della provenienza di alcune materie prime sulle etichette di prodotti alimentari, e considerato che da tempo la Commissione Europea sta valutando la revisione del Regolamento UE 1169/2011, l’Italia ha deciso di prorogare anche per tutto il 2025 il regime sperimentale dell’indicazione dell’origine per alcuni prodotti alimentari già introdotto da diversi anni, al fine di mantenere un sistema di tutela efficace per i consumatori e per le imprese italiane. Ciò anche per valorizzare il Made in Italy agroalimentare, che rappresenta una risorsa importante per l’economia nazionale.
Inoltre, come sostenuto da diversi esperti, il Decreto risponde anche all’esigenza di garantire maggiore trasparenza ai consumatori, permettendo loro di compiere scelte più consapevoli, e dovrebbe contribuire a difendere le filiere agroalimentari italiane, spesso minacciate dalla concorrenza di prodotti a provenienza incerta.
L’art. 1 del Decreto specifica i prodotti soggetti all’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta, comprendendo:
- il riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325 (di cui al codice doganale 1006);
- le paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
- i derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- i sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto c) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c);
- tutti i tipi di latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell’art. 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;
- le carni di ungulati domestici della specie suine macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
Nello specifico, il Decreto proroga fino al 31 dicembre 2025 l’efficacia dei regimi sperimentali previsti da precedenti decreti, tra cui:
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso»;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
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