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Con una recente sentenza, il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) ha confermato la decisione di rifiuto della Commissione di ricorso (BoA) di una registrazione di marchio di posizione avente ad oggetto una striscia rossa orizzontale, posizionata sulla fusoliera di un aereo di colore argento, ritenendola priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMUE, in relazione ai servizi di trasporto aereo mediante aerei privati e servizi contenuti nella classe 39.

Un marchio di posizione è un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sui prodotti. I criteri di esame applicabili sono però identici a quelli applicati all’esame dei marchi figurativi e tridimensionali. Al contempo, il TUE ha però evidenziato che, poiché i consumatori non associano abitualmente l’aspetto di un prodotto alla sua origine commerciale, “their distinctiveness may be more difficult to establish“.

Il Tribunale evidenzia altresì che un segno eccessivamente semplice o privo di caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili non è, di per sé, in grado di trasmettere un messaggio che il consumatore possa ricordare. Nel caso in esame, una linea rossa su una fusoliera argentata è priva di carattere distintivo e non può fungere da indicatore di origine commerciale per i servizi in questione. Il colore rosso è comunemente usato a scopo decorativo o per attirare l’attenzione, mentre l’argento è troppo simile al bianco, colore tradizionalmente impiegato nel settore aeronautico. Considerato nel suo insieme, il marchio richiesto risulta privo di capacità distintiva intrinseca.

La sentenza è rilevante, inoltre, perché il TUE ribadisce che, sebbene il pubblico specializzato di riferimento possa dimostrare un livello di attenzione più elevato, i criteri per valutare il carattere distintivo rimangono invariati e si concentrano sulla capacità del segno di permettere ai consumatori di distinguere l’origine commerciale dei servizi.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il TUE osserva che “the GC finds that the EUIPO is required to examine absolute grounds for refusal of its own motion, and it is the applicant’s responsibility to provide sufficient evidence if it is going to challenge a refusal of registration“.

Sulla base di queste motivazioni, il TUE ha confermato il rifiuto.

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Autrice: Tamara D’Angeli

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