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Con la sentenza del 21 gennaio 2026, causa T-43/25, il Tribunale dell’Unione Europea è tornato a pronunciarsi sui limiti della tutela dei marchi figurativi composti da elementi grafici semplici, riaffermando un principio cardine del diritto dei marchi dell’Unione: la valutazione della somiglianza deve essere condotta esclusivamente sulla base della rappresentazione del segno così come registrato, senza che possano assumere rilievo le modalità concrete o potenziali di utilizzo del marchio sui prodotti.

La controversia ha visto contrapposte Puma SE e la società cinese Ningbo Gongfang Commercial Management, a seguito della domanda di registrazione, da parte di quest’ultima, di un marchio figurativo dell’Unione Europea per prodotti della classe 25, comprendente abbigliamento e calzature.

Il contesto della controversia

Il segno oggetto della domanda di registrazione si compone di una striscia bianca curva, affiancata da un triangolo irregolare rovesciato, il tutto inscritto in un rettangolo nero. Puma ha proposto opposizione fondandosi su tre marchi figurativi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza di strisce curve bianche orientate verso l’alto e progressivamente assottigliate, elementi che, secondo la ricorrente, costituiscono un tratto distintivo consolidato della propria identità visiva.

L’EUIPO, sia in fase di esame sia in sede di ricorso, ha respinto l’opposizione, ritenendo che, nonostante l’identità dei prodotti, i segni presentassero differenze visive tali da escludere un rischio di confusione. Tale conclusione è stata integralmente confermata dal Tribunale dell’Unione Europea.

Le doglianze di Puma e il richiamo all’orientamento del segno

Nel ricorso dinanzi al Tribunale UE, Puma ha sostenuto che il pubblico di riferimento, abituato nel settore dell’abbigliamento sportivo alla presenza di marchi fondati su motivi “a strisce”, tenderebbe a non percepire differenze di dettaglio tra segni composti da elementi grafici analoghi.

Inoltre, la ricorrente ha insistito sulla necessità di tener conto delle forme d’uso ragionevolmente prevedibili dei segni, sottolineando come, in assenza di un orientamento “naturale” − a differenza, ad esempio, di marchi raffiguranti animali o figure riconoscibili − tali segni possano essere applicati sui prodotti in posizioni diverse o addirittura ruotati. Da ciò deriverebbe il rischio che il marchio contestato venga percepito dal consumatore in un orientamento tale da accrescerne la somiglianza con i marchi anteriori di Puma. Analoga considerazione è stata svolta con riferimento allo sfondo nero del segno richiesto, che potrebbe risultare poco visibile su capi scuri.

Il principio affermato dal Tribunale: rileva solo il segno come registrato

Il Tribunale ha respinto in modo netto tali argomentazioni, ribadendo che il confronto tra segni deve essere effettuato esclusivamente sulla base della loro rappresentazione grafica così come depositata, senza che possano essere prese in considerazione ipotesi di utilizzo futuro, rotazioni, adattamenti o condizioni particolari di applicazione del marchio sui prodotti.

Sotto il profilo visivo, i giudici hanno rilevato differenze strutturali marcate: i marchi anteriori di Puma trasmettono un’impressione complessiva di movimento fluido e continuo, con un andamento ascendente e progressivamente assottigliato, mentre il segno contestato presenta un aspetto spiccatamente angolare e frammentato, caratterizzato da uno spessore variabile che si amplia verso destra. L’inversione della curvatura e la presenza del triangolo irregolare concorrono a delineare una configurazione geometrica autonoma, chiaramente distinguibile anche da parte di un consumatore medio, pur dotato di una memoria imperfetta.

Quanto allo sfondo nero, il Tribunale ha sottolineato che esso costituisce parte integrante del segno e non può essere ignorato sulla base di mere congetture circa la sua visibilità su determinati supporti. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il modo concreto di utilizzo del marchio non rientra tra i fattori pertinenti nella valutazione globale del rischio di confusione e può, semmai, assumere rilievo nell’ambito di eventuali azioni per contraffazione.

Considerazioni conclusive

Con il rigetto integrale del ricorso di Puma, il Tribunale dell’Unione Europea ha ulteriormente consolidato un orientamento giurisprudenziale volto a delimitare con precisione l’estensione della tutela accordata ai marchi figurativi astratti. In assenza di somiglianza visiva, e mancando qualsivoglia affinità fonetica o concettuale, l’identità dei prodotti e la notorietà del marchio anteriore non sono idonee a colmare il divario tra i segni.

La decisione conferma, in definitiva, la necessità di preservare un equilibrio tra la tutela dei diritti esclusivi e l’esigenza di evitare che il diritto dei marchi si traduca in un controllo eccessivo su soluzioni grafiche elementari, particolarmente diffuse nel settore dell’abbigliamento e dello sportswear.

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