Il cantante di fama mondiale Bad Bunny − reduce dall’eco mediatica del suo spettacolo durante l’half time show del Super Bowl − è stato recentemente citato in giudizio per 16 milioni di dollari con l’accusa di aver utilizzato senza autorizzazione la registrazione vocale di una donna in due brani di enorme successo: EoO, contenuto nell’album Debí Tirar Más Fotos (2025), e Solo de Mí, dall’album X 100pre (2018).
In occasione del Festival di Sanremo 2026, la rubrica “Musica Legalissima” vi accompagna per tutta la settimana con gli approfondimenti delle professioniste del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper su trend e fenomeni che stanno trasformando il mondo della musica.
La questione
Al centro della controversia non vi è un beat, né una melodia, né un campionamento tradizionale, bensì una voce: pochi secondi di registrazione contenenti la frase «Mira, puñeta, no me quiten el perreo».
Secondo quanto allegato dall’attrice, Tainaly Y. Serrano Rivera, la registrazione sarebbe stata inviata nel 2018 tramite nota vocale WhatsApp su richiesta del produttore Roberto Rosado (La Paciencia), senza che fosse chiarito lo scopo dell’utilizzo e senza la sottoscrizione di alcun contratto o licenza. La voce sarebbe poi confluita non soltanto nelle incisioni discografiche, ma anche in esecuzioni live nonché in attività promozionali e commerciali.
La domanda che emerge è tutt’altro che marginale: quale natura assume, nel diritto della proprietà intellettuale, una registrazione vocale di questo tipo?
L’azione promossa a Porto Rico si fonda sul Moral Rights of Authors Act (Act No. 55-2012) e sul Right of Publicity Act (Act No. 139-2011), due corpi normativi che tutelano elementi diversi: il primo i diritti morali dell’autore, ossia la relazione personale che lega il creatore di un’opera e l’opera stessa, il secondo i diritti della personalità e dunque anche l’uso del nome, dell’immagine e più in generale dell’identità di una data persona per finalità commerciali.
Il diritto d’autore a Porto Rico: un sistema ibrido
In tema di diritto d’autore il Porto Rico ha un sistema peculiare: essendo un territorio non incorporato degli Stati Uniti, si applica il diritto federale USA in materia di copyright (ossia il Copyright Act del 1976) ma coesistono leggi locali, come il Moral Rights of Authors Act, che tutelano i diritti morali dell’autore, di impronta civilistica.
La soglia di originalità richiesta dal Copyright Act affinché un’opera sia protetta dal diritto d’autore richiede che l’opera sia indipendentemente creata dall’autore (non copiata) e dotata di un minimo grado di creatività (“modicum of creativity”). Sebbene tale soglia sia relativamente bassa, non è scontato che la frase in questione, isolatamente considerata, sia dotata di carattere creativo sufficiente. Brevi espressioni linguistiche, slogan o interazioni “quotidiane”, come possono essere i messaggi vocali, raramente superano la soglia di originalità richiesta dal diritto d’autore.
Il right of publicity: l’uso commerciale della voce
Diverso è il piano del right of publicity. Qui non si protegge l’opera, bensì la persona. La voce, al pari del nome o dell’immagine, è qualificata come attributo identitario. Il suo sfruttamento commerciale senza consenso può integrare una forma di appropriazione indebita dell’identità (misappropriation), a prescindere dall’originalità del contenuto espresso.
In questa prospettiva, il cuore della controversia non risiede tanto nella creatività della frase, quanto nel fatto che quella voce sia riconducibile a una determinata persona e sia stata utilizzata in un contesto commerciale di amplissima portata.
Un ulteriore snodo centrale riguarda il consenso. L’invio volontario di un file audio può costituire autorizzazione all’uso? Nel diritto statunitense − e, per riflesso, in quello portoricano − è ammessa la figura della licenza implicita. Essa può configurarsi quando il comportamento delle parti dimostri in modo inequivoco la volontà di consentire uno specifico utilizzo. Tuttavia, la giurisprudenza richiede che l’uso successivo sia coerente con la finalità per la quale il materiale è stato fornito.
Se, come sostiene l’attrice, lo scopo della registrazione non fu mai esplicitato e non si discusse di sfruttamento commerciale, diventa complesso sostenere che l’autorizzazione comprendesse la distribuzione mondiale attraverso piattaforme di streaming, concerti e merchandising.
La prassi dell’industria musicale contemporanea, soprattutto in ambito major, è improntata a una rigorosa clearance preventiva. L’assenza di un accordo scritto non è, di per sé, decisiva; ma in un contesto professionale e altamente monetizzato può costituire un elemento significativo nella valutazione del giudice.
Il risarcimento richiesto: 16 milioni di dollari
Il quantum richiesto − 16 milioni di dollari − deve essere letto alla luce della portata commerciale delle opere coinvolte. L’album Debí Tirar Más Fotos ha consolidato la posizione di Bad Bunny come artista globale; i brani in questione hanno totalizzato centinaia di milioni di stream.
Nel diritto alla pubblicità, il danno non si limita alla perdita subita dall’attore, ma può includere l’arricchimento ingiustamente conseguito dal convenuto attraverso l’associazione tra identità e prodotto. In altri termini, la questione non è soltanto quanto valga la clip in sé, ma quanto abbia contribuito al valore complessivo dell’opera e alla sua riconoscibilità.
È interessante osservare come questo contenzioso si inserisca in una traiettoria già avviata. Nel 2023 un’analoga azione era stata promossa dall’ex compagna dell’artista per l’uso della frase “Bad Bunny baby” in brani pubblicati tramite Rimas Entertainment. Anche in quel caso, il fulcro era l’utilizzo non autorizzato di una registrazione vocale.
Considerazioni finali
La vicenda mette in luce una questione sistemica. nella produzione musicale contemporanea, caratterizzata da collaborazioni informali e scambi digitali rapidi, la formalizzazione dei diritti non sempre segue il ritmo della creatività.
Al di là dell’esito giudiziario, il caso evidenzia una tensione strutturale tra due logiche: da un lato, la dimensione collaborativa e spesso informale della produzione musicale contemporanea; dall’altro, la crescente valorizzazione economica di ogni elemento incorporato nell’opera finale.
La digitalizzazione e la globalizzazione dello streaming hanno trasformato frammenti sonori minimi in componenti potenzialmente rilevanti sotto il profilo economico e giuridico. Se un tempo una voce di sottofondo poteva passare inosservata, oggi ogni elemento è tracciabile, monetizzabile e, quindi, giuridicamente sensibile.
La vicenda solleva dunque un interrogativo più ampio: fino a che punto l’industria può continuare a fare affidamento su dinamiche informali in un contesto in cui l’identità personale è essa stessa un bene economicamente sfruttabile?
Nel panorama attuale, la voce non è più soltanto suono. È identità, è asset immateriale, ed è, sempre più spesso, oggetto di tutela e di contenzioso.

