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La musica può diventare terreno di scontro non solo artistico, ma anche giuridico, dove ogni verso può trasformarsi in un caso mediatico, anche lesivo della reputazione altrui, fino a sfociare in diffamazione.  

In occasione del Festival di Sanremo 2026, la rubrica “Musica Legalissima” vi accompagna per tutta la settimana con gli approfondimenti delle professioniste del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper su trend e fenomeni che stanno trasformando il mondo della musica. 

Tra le prime pagine dei giornali di mercoledì 25 febbraio, oltre ai vari articoli di commenti sulla prima puntata del Festival di Sanremo, è comparsa la notizia che organizzatori del Concorso “Miss Italia” avrebbero contestato a Ditonellapiaga, artista in gara con “Che fastidio!“, l’utilizzo della denominazione “Miss Italia“, anche marchio registrato, nel titolo del nuovo album della cantante, oltre che nell’omonima title track. Secondo l’organizzazione, ciò configurerebbe una condotta “gravemente pregiudizievole dei diritti connessi alla denominazione, nonché dell’immagine e della reputazione del concorso e delle sue partecipanti“. L’album, così come la canzone, sono ancora inediti.  

Questa vicenda evidenzia come testi, titoli e, più in generale, contenuti di una canzone possono assumere rilievo giuridico quando contengano riferimenti a persone e soggetti determinate o determinabili. La musica può, infatti, incidere sulla reputazione altrui fino a integrare, in taluni casi, gli estremi della diffamazione, rendendo necessario un attento bilanciamento tra libertà espressiva e tutela dei diritti della personalità. La valutazione della potenziale lesività di un riferimento o di una citazione è strettamente legata al tenore complessivo del contesto e del brano, del grado di riconoscibilità del destinatario, delle modalità di diffusione e dell’eventuale intento satirico o metaforico. In sede creativa e produttiva, è, pertanto, necessario considerare con attenzione il rischio reputazionale connesso a riferimenti a soggetti e persone riconoscibili, al fine di prevenire eventuali contestazioni.  

Il fenomeno del dissing 

Per i cantanti e per chi dello spettacolo fa professione, l’attenzione mediatica non è solo una conseguenza del successo: è una componente strutturale della carriera, un capitale simbolico che alimenta ascolti, streaming, contratti e determina il successo delle tournée. In questo contesto, si inserisce il fenomeno cd. dissing, termine nato nel mondo del rap e hip-hop per descrivere un brano nato per criticare, deridere o insultare un avversario. Una delle più recenti vicende ha coinvolto Kendrik Lamar, che, durante la performance dell’half time show al Super Bowl 2025, ha eseguito una sua dissing track contro Drake. Anche l’Italia è stata il palcoscenico di famosi dissing, quali Fabri Fibra contro Tormento/Vacca, Inoki contro Guè e, più di recente, Fedez contro Tony Effe. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, il dissing rimane una strategia espressiva e promozionale: genera attenzione mediatica, rafforza l’identità dell’artista e mobilita le rispettive fanbase. In questi casi il conflitto si sviluppa prevalentemente attraverso tracce, versi e riferimenti incrociati, restando entro il perimetro della competizione musicale. 

Quando la critica artistica sfocia nella diffamazione 

Sebbene alcune forme di critica più “estreme” siano di norma tollerate come forma di libertà artistica nella musica, esistono casi in cui possono integrare gli estremi della diffamazione, quando le accuse contenute nei testi travalicano l’iperbole artistica e contengono affermazioni di fatto potenzialmente false e gravemente lesive della reputazione dell’artista. 

Nell’ordinamento italiano, la diffamazione viene valutata bilanciando i diritti della personalità (artt. 2 e 3 Cost.) con la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa (art. 21 Cost.). In sede civile (art. 2043 c.c.), chi agisce deve provare: (i) il carattere diffamatorio della dichiarazione; (ii) il dolo o la colpa dell’autore; (iii) il danno ingiusto subito; e (iv) il nesso causale tra fatto e danno.  

In sede penale, oltre a quanto precede, occorre che l’offeso non sia presente e che la dichiarazione sia percepita da almeno due persone, requisito che, se pensiamo ad una traccia diffusa via radio o digitalmente, risulta senza dubbio integrato. 

In entrambi i casi, la scriminante dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, critica e satira richiederebbe cumulativamente: (a) l’interesse pubblico alla notizia; (b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione (continenza); (c) la verità oggettiva dei fatti narrati, salvo imprecisioni marginali prive di rilievo. 

In un contesto in cui i brani sono esagerati e scritti proprio al fine di provocare un’eco mediatica, oltre che criticare una “controparte” musicale, la sussistenza di tali elementi non è scontata. 

Casi italiani: Valerio Scanu vs Fabri Fibra e Bugo vs Morgan 

In Italia, uno degli ultimi casi in materia è stato deciso dalla Corte di Cassazione nell’aprile 2025. La Suprema Corte ha infatti confermato in via definitiva la condanna per diffamazione a carico del rapper Fabri Fibra (all’anagrafe Fabrizio Tarducci) e della sua casa discografica, imponendo loro il risarcimento di 70.000 euro in favore del cantante Valerio Scanu. 

La decisione pone fine a una lunga vicenda giudiziaria legata al testo del brano del 2013 A me di te, che conteneva riferimenti piuttosto pesanti ed espliciti al cantante e alle sue abitudini sessuali, storpiandone il nome. Il contenzioso aveva già conosciuto un precedente in sede penale, conclusosi nel 2015 a Milano con la condanna di Fabri Fibra, in rito abbreviato, al pagamento di 600 euro di multa e di una provvisionale di 20.000 euro a titolo di risarcimento. 

Successivamente, il Tribunale civile aveva liquidato il danno in 25.000 euro. La Corte d’Appello aveva invece elevato l’importo a 70.000 euro, motivando la decisione con riferimento alla “eccezionale gravità del discredito” arrecato e alla “risonanza mediatica” amplificata dal notevole successo commerciale dell’album, certificato dal conseguimento del disco di platino. Inoltre, il giudice di seconde cure aveva ritenuto rilevante ai fini della decisione che il rapper, “di elevata notorietà” avesse favorito la diffusione del contenuto anche attraverso i social media.  

Di segno opposto è l’esito della vicenda giudiziaria che ha contrapposto Bugo (Cristian Bugatti) a Morgan (Marco Castoldi) a seguito dei noti fatti avvenuti sul palco del Festival di Sanremo 2020. Come noto, durante l’esibizione del brano “Sincero“, Morgan modificò unilateralmente il testo inserendo versi apertamente accusatori nei confronti del collega, inducendo Bugo ad abbandonare il palco e determinando la squalifica della coppia.  

L’episodio, amplificato mediaticamente e seguito da una lunga serie di dichiarazioni pubbliche e interviste, ha dato origine a un procedimento penale per diffamazione aggravata promosso da Bugo. Nel luglio 2024, tuttavia, il Tribunale di Imperia ha assolto Morgan con la formula “perché il fatto non sussiste“, ritenendo che le espressioni contestate rientrassero nell’ambito della critica artistico-musicale e non integrassero un’offesa penalmente rilevante alla reputazione di Bugo. 

La decisione evidenzia come, anche in contesti ad altissima esposizione mediatica, il confine tra diffamazione e legittima critica resti ancorato a una valutazione concreta del contenuto, del contesto espressivo e della natura – artistica o fattuale – delle affermazioni utilizzate. 

Il caso Miss Italia vs. Ditonellapiaga 

Come detto, nel corso della conferenza stampa di Ditonellapiaga, in gara a Sanremo 2026, è emerso che il Concorso Miss Italia avrebbe contestato, tramite una “nota” (verosimilmente una diffida), sia l’uso della denominazione “Miss Italia” sia il presunto contenuto diffamatorio dell’omonimo brano. In assenza del testo della canzone, non è possibile valutare il profilo della diffamazione. 

Quanto all’uso del marchio nel titolo possiamo, invece, guardare alle norme: l’art. 20 c.p.i. vieta in linea generale l’uso non autorizzato di marchi registrati, ma l’art. 21 c.p.i. elenca alcuni usi ritenuti espressamente leciti (es. uso per indicare il nome di una persona fisica o pezzi di ricambio) e più in generale afferma la liceità degli usi conformi a correttezza professionale. Come avevamo evidenziato in questo articolo, la giurisprudenza prevalente interpreta tale previsione in senso ampio per consentire qualsiasi uso dei marchi registrati da terzi per scopi non commerciali. 

Questo orientamento è poi rafforzato dal Considerando 27 della Direttiva 2015/2436, secondo cui l’uso di un marchio per finalità di espressione artistica è lecito se conforme alle consuetudini di lealtà industriale e commerciale. Ne consegue che, secondo parte della giurisprudenza, la menzione di marchi altrui nel titolo o nel testo di una canzone può essere consentita quando rientra nella libertà di espressione, nel diritto di critica, parodia o satira, e non genera rischio di confusione per il pubblico. 

Note creative, confini legali 

Le vicende richiamate dimostrano come la musica, pur essendo uno spazio governato dalla libertà espressiva, non sia immune da limiti giuridici quando entra in contatto con diritti della personalità, marchi e reputazione. Il confine tra critica artistica, provocazione e diffamazione resta mobile e va rintracciato caso per caso, alla luce del contenuto concreto dei testi, del contesto comunicativo e dell’impatto mediatico della diffusione.  

In un ecosistema musicale sempre più amplificato dai media e dalle piattaforme digitali, artisti, produttori e operatori del settore sono chiamati a una maggiore consapevolezza del rischio, anche legale, connesso alle scelte creative, affinché l’innovazione artistica possa convivere con il rispetto dei diritti altrui ed evitare che il successo di un brano si trasformi in un contenzioso. 

Autrici: Lara Mastrangelo e Chiara D’Onofrio

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