Lo scorso 23 febbraio 2026 è stato firmato dal ministro della Cultura il decreto ministeriale che ridefinisce le tariffe del compenso per la copia privata di opere protette dal diritto d’autore, estendendo l’obbligo di pagamento del compenso allo storage in cloud.
Il decreto interviene su un terreno da sempre oggetto di tensioni tra industria tecnologica e titolari dei diritti, ma introduce una novità destinata a incidere in modo strutturale sull’intero ecosistema digitale: l’estensione del compenso per copia privata allo storage in cloud. Per la prima volta nella storia della normativa italiana, lo spazio di memorizzazione remoto viene assimilato, sotto il profilo funzionale, a un supporto fisico e assoggettato a compenso per copia privata.
Cos’è la “copia privata”
L’istituto della copia privata prende forma negli anni Ottanta, in un contesto tecnologico radicalmente diverso da quello attuale. Il privato, infatti, ascoltava la radio e registrava un brano su una musicassetta vergine, oppure (qualche anno dopo) duplicava un CD per uso personale. Si trattava, di fatto, di riproduzioni effettuate dal singolo utente, per finalità esclusivamente private e senza scopo di lucro.
La normativa italiana, così come quella europea, consente ai privati di fare copie a uso personale di opere protette da diritto d’autore, ma prevede, come meccanismo di “compensazione” che chi fabbrica o importa i supporti su cui si registra versi un compenso alle società di collecting (prima SIAE, ora Fondazione Copia Privata Italia) tenute poi a redistribuirlo agli autori.
In origine, i soggetti obbligati erano relativamente pochi: produttori di musicassette e VHS vergini, successivamente di CD e DVD vergini, nonché fabbricanti di registratori. Un perimetro ristretto, coerente con un mercato ancora fortemente ancorato al supporto fisico. Con l’evoluzione tecnologica, tuttavia, la platea dei pagatori si è progressivamente ampliata. L’introduzione di dispositivi digitali dotati di memoria interna o esterna ha comportato l’inclusione di nuove categorie: produttori di computer, di smartphone, di chiavette USB, di hard disk esterni e, più in generale, di qualsiasi dispositivo idoneo alla memorizzazione di contenuti protetti.
Cosa prevede il decreto
Il nuovo decreto aggiorna le tariffe del compenso previste per la copia privata (l’ultimo aggiornamento risaliva al 2020), rivalutandole sulla base dell’indice ISTAT. L’allegato tecnico, particolarmente dettagliato, individua per ciascuna categoria di dispositivi il compenso dovuto in funzione della capacità di memoria.
Ad esempio, per le chiavette USB:
- fino a 1 GB non è dovuto alcun compenso;
- da 1 a 8 GB è previsto un compenso di 0,12 euro;
- da 8 a 32 GB il compenso è pari a 0,11 euro.
Secondo i dati elaborati da IsICult – Istituto italiano per l’Industria Culturale, riportati da DDay.it, gli aumenti rispetto al decreto del 2020 oscillano tra il 15% e il 40%, a seconda del dispositivo e della fascia di memoria.
È inoltre rilevante che il compenso si applicherà per la prima volta anche ai dispositivi ricondizionati, con la conseguenza che, per tali apparecchi, il prelievo potrà essere versato più volte: al primo acquisto e a ogni successiva rivendita del medesimo device rigenerato.
La novità più significativa riguarda tuttavia il cloud. Il decreto prevede espressamente, alla lettera q) dell’art. 2 dell’allegato tecnico, un compenso anche per la “memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud“: in questo caso il compenso non dovrà essere pagato una tantum, come nel caso dei dispositivi fisici, ma mensilmente.
Le tariffe saranno di 0,0003 euro per ogni gigabyte tra 1 e 500 GB, che scendono a 0,0002 euro per i giga eccedenti. È prevista un’esenzione fino a 1 GB, soglia che tuttavia interessa una percentuale minima di utenti, considerando che i piani gratuiti partono generalmente da 5 o 15 GB. Il tetto massimo è fissato a 2,40 euro al mese per utente, pari a quasi 30 euro annui, che si aggiungono al costo dell’abbonamento.
Se il decreto non chiarisce le modalità operative di riscossione del compenso, esso precisa invece che la dichiarazione trimestrale prevista dall’art. 71‑septies, comma 3, della legge n. 633/1941 dovrà indicare, per ciascun mese del trimestre (i) il numero di utenti attivi, rilevato all’ultimo giorno del mese e (ii) la capacità di memoria in cloud o lo spazio di archiviazione a loro disposizione. Evidentemente tale dichiarazione dovrà essere presentata dai fornitori di cloud.
Compatibilità con la normativa europea
Il tema dell’estensione della disciplina sulla copia privata allo spazio cloud è stato affrontato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-433/20 (Austro‑Mechana). Secondo la Corte l’eccezione per copia privata disciplinata dalla Direttiva Infosoc deve essere interpretata “nel senso che l’espressione “riproduzioni su qualsiasi supporto”, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio cloud ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione”. La copia in cloud costituisce quindi una riproduzione di un’opera protetta, poiché il caricamento in cloud determina la memorizzazione di una copia della stessa. La Corte ha altresì precisato che l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’equo compenso rientra nella discrezionalità degli Stati membri che attuano l’eccezione di copia privata. Spetta quindi a ciascun ordinamento nazionale sia prevedere (o meno) un compenso per copia privata in cloud, sia determinare gli elementi del sistema di compensazione, inclusi i soggetti obbligati, nonché la forma, le modalità e il livello del compenso dovuto ai titolari dei diritti d’autore. In molti ordinamenti si è scelto di non introdurre sistemi di compenso per copia privata, perché nell’era dello streaming e delle piattaforme la fruizione delle opere dell’ingegno avviene in modio diverso che in passato, ed è raro che l’utente carichi in cloud materiali protetti dal diritto d’autore.
Le reazioni dell’industria tech
Non sorprende quindi che l’introduzione di un sistema di equo compenso per le copie in cloud abbia suscitato forti reazioni da parte dell’industria tecnologica. Sia le Big Tech sia diverse associazioni di settore – tra cui AIIP, Assintel e Anitec‑Assinform – hanno contestato il decreto.
In una nota congiunta, le associazioni hanno evidenziato come il testo definitivo del decreto non abbia recepito i correttivi proposti al Ministero nel corso della consultazione pubblica, in particolare con riferimento al perimetro applicativo, alle esenzioni per il mercato business e ai rischi di duplicazione del prelievo.
In particolare, AIIP e Assintel – oltre ad annunciare l’intenzione di presentare ricorso – hanno ribadito alcune criticità di merito e di metodo, tra cui:
- il rischio di doppia imposizione lungo la filiera: chi ha già versato il compenso su supporti e dispositivi di storage rischia di subire un ulteriore prelievo, questa volta mensile e cumulativo, per la mera disponibilità di spazio cloud;
- l’applicazione indiscriminata anche ai servizi cloud B2B: lo storage utilizzato da imprese e Pubbliche Amministrazioni per backup, continuità operativa, compliance, elaborazione dati e sicurezza non è riconducibile alla copia privata di opere protette;
- gli oneri di compliance e rendicontazione sproporzionati, con un impatto particolarmente gravoso per PMI e operatori nazionali;
- le distorsioni concorrenziali e rischio di penalizzazione degli operatori con sede operativa in Italia, a vantaggio di grandi piattaforme internazionali difficilmente raggiungibili dal meccanismo di controllo e prelievo.
Altri operatori hanno appunto criticato il carattere anacronistico della normativa, osservando come la “copia privata” – intesa come duplicazione fisica di un’opera protetta su un supporto personale – sia oggi una pratica residuale, dal momento che musica e audiovisivi vengono fruiti prevalentemente in streaming. È stato poi sottolineato che il meccanismo di rimborso previsto per escludere i servizi cloud non utilizzati per la riproduzione di contenuti protetti risulterebbe eccessivamente macchinoso, con il rischio (o forse l’obiettivo) di scoraggiarne l’effettivo utilizzo.
Peraltro, la disciplina della copia privata non è nuova a contestazioni in sede amministrativa. Nel 2023, infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1183/2023, ha annullato il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 18 giugno 2019 recante: “Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi” ritenendo che esso non prevedesse criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per individuare le ipotesi di esenzione e per disciplinare i rimborsi e attribuisse a SIAE il potere discrezionale di stabilire quando accordare l’esenzione, ritenuto illegittimo anche per il conflitto di interessi dell’ente.
Sebbene oggi la disciplina delle esenzioni sia regolamentata da un nuovo decreto, adottato nel settembre 2024, resta da vedere se emergeranno nuovi ricorsi e se verranno individuati ulteriori profili di illegittimità, sia nel decreto esenzioni che nel nuovo decreto ministeriale per la determinazione del compenso, in particolare con riferimento all’inclusione dei servizi cloud nel perimetro del compenso per copia privata.
Autori: Roberto Valenti, Lara Mastrangelo

