Con la sentenza resa nella causa T-628/24, il Tribunale dell’Unione europea ha fornito un’ulteriore e significativa puntualizzazione dei criteri applicabili all’accertamento del carattere individuale ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002, applicabile ratione temporis poiché il procedimento era stato introdotto nel 2021.
La decisione conserva piena attualità anche sotto il vigente Regolamento (UE) 2024/2822, che ha rifuso la disciplina dei design dell’Unione senza modificare il parametro sostanziale dell’“impressione generale” sull’utilizzatore informato.
Nel merito, il Tribunale conferma l’invalidità di un design registrato da LEGO A/S relativo a un elemento modulare da costruzione.
La controversia trae origine da una domanda di nullità proposta dinanzi all’EUIPO da un concorrente del settore dei giocattoli modulari, volta a far dichiarare l’assenza di carattere individuale del modello registrato. L’Ufficio accoglie l’istanza, ritenendo che il design impugnato non produca, rispetto a un anteriore già divulgato, un’impressione generale differente sull’utilizzatore informato. Investito del ricorso, il Tribunale conferma integralmente tale conclusione.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ne ribadisce, con formulazione lineare, la sequenza metodologica che governa l’accertamento del carattere individuale. L’esame richiede di:
- individuare il settore di riferimento cui appartengono i prodotti;
- identificare l’utilizzatore informato, alla luce della funzione del prodotto e del grado di conoscenza dello stato dell’arte;
- determinare il grado di libertà del designer, la cui incidenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale;
- procedere, infine, al confronto — ove possibile diretto — tra le impressioni generali suscitate dal design contestato e da ciascun anteriore rilevante.
È proprio su quest’ultimo passaggio che la decisione assume rilievo.
Il design registrato presenta alcune differenze rispetto al modello anteriore: proporzioni diverse, differente numero di elementi cilindrici superiori, talune variazioni nella parte inferiore. Tuttavia, secondo il Tribunale, tali divergenze non incidono in misura tale da modificare la percezione complessiva del prodotto.
Ciò che rileva non è la mera individuazione di differenze descrittive, ma il loro peso percettivo. Nel caso di specie, gli elementi visivamente dominanti – la forma generale del blocco, la disposizione regolare degli elementi sporgenti, la configurazione del sistema di aggancio – risultano sostanzialmente coincidenti. L’impressione globale rimane, quindi, la stessa.
Il Tribunale precisa, inoltre, che dettagli marginali o parti normalmente non visibili nell’uso ordinario non possono fondare, isolatamente considerati, il carattere individuale qualora l’insieme formale resti invariato. Il giudizio deve essere sintetico e globale, non frammentato.
La sentenza ribadisce così un principio cardine in materia: non basta riscontrare differenze oggettive tra due design, ma è necessario che tali differenze incidano concretamente sulla percezione dell’utilizzatore informato, determinando un’impressione generale effettivamente diversa. La validità di un design si fonda dunque non sulla mera elencazione delle divergenze formali, ma sull’effetto complessivo che la forma produce nel suo insieme.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Design package dell’UE su protezione disegni e modelli industriali”.
Autrice: Rebecca Rossi

